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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4170 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4592/20 RG, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 723/20, pubblicata il 15
Maggio 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 6 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Tozzi ( ), con la quale è elettivamente domiciliata C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso (giusta NT C.F._3
procura in atti) dall'Avv. Luigi Cioffi ( ), con il quale è elettivamente C.F._4 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
1 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 6 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore dell'appellante , a mezzo di note scritte, ha Parte_1 concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione. Altresì parte appellante chiede che controparte sia condannata alla restituzione delle somme da essa erogate, in esecuzione della sentenza di prime cure. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 Dicembre 2011, conveniva Parte_1 [...]
innanzi al Giudice di pace di Colle Sannita. NT
L'attrice invocava il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione del proprio fondo, sito in Colle Sannita alla Contrada Lisoni (Ha 0.38.70, in catasto al foglio 19, particella
113), nonché derivanti dall'abusiva esecuzione di lavori di sbancamento con escavatore
(condotte illecite poste in essere da ). NT
Infatti, il convenuto aveva arbitrariamente modificato lo stato dei luoghi, nonché danneggiato piante.
L'attrice allegava di essere proprietaria dell'appezzamento in oggetto, in parte seminativo ed in parte boschivo. In data 28 Settembre 2010, alle ore 09:15 circa, (figlia di Persona_1
) aveva osservato che il succitato aveva intrapreso i lavori Parte_1 NT
di sbancamento con un mezzo meccanico.
aveva creato una piazzola, estesa circa mq 46, con deposito di NT
terreno misto a pietrame;
inoltre erano stati integralmente danneggiati gli arbusti ivi impiantati.
Per i medesimi fatti, aveva anche sporto denuncia-querela presso la Parte_1
Stazione Carabinieri di Colle Sannita.
Per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa a dimora di 50 piante di specie autoctona, occorreva una spesa pari almeno ad euro 2.176,90.
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse, l'attrice chiedeva di: Parte_1
2 Dichiararsi responsabile dei danni derivati al fondo di sua NT
proprietà; accertarsi l'illegittimità dell'occupazione del fondo, da parte di NT
;
[...]
Dichiararsi che era tenuto al risarcimento di tutti i danni per NT
l'arbitraria modifica dello stato dei luoghi, nonchè per il danneggiamento delle piante di proprietà di essa di conseguenza condannarsi Parte_1 NT
al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
[...]
2.176,90, ovvero al pagamento della diversa somma che fosse ritenuta equa e congrua (da determinarsi anche a mezzo di CTU), oltre interessi legali dalla domanda;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda NT attorea.
evidenziava di provvedere al trasporto degli alunni che, dalle NT contrade di Colle Sannita, debbono raggiungere le scuole del capoluogo;
tale servizio veniva effettuato anche per la Contrada Lisoni.
Essendo la strada stretta, la manovra di svolta dello “scuolabus” comportava oggettive difficoltà. Pertanto, il aveva chiesto al Comune di ampliare la strada nel punto più CP_1
in piano, onde consentire un'inversione di marcia sicura e senza cespugli che ostruissero la visuale.
Personale del aveva effettuato un sopralluogo, al fine di verificare se fosse possibile CP_2 realizzare una piazzola su suolo comunale.
Era stato individuato il posto, nel punto in cui vi era uno slargo del tratturo comunale, ricoperto di rovi e sterpaglie.
Per la momentanea assenza del manovratore della pala meccanica comunale, i lavori erano stati effettuati da , che si era detto capace di guidare il mezzo NT meccanico.
Dunque, il convenuto sosteneva di avere agìto quale “nudus minister”, per conto e nell'interesse del . _3
3 L'ente territoriale aveva autorizzato la creazione di uno slargo, per consentire le manovre in sicurezza dello scuolabus (previo sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del
Comandante della Polizia Locale).
I lavori avevano riguardato una porzione di proprietà comunale, e non già di proprietà dell'attrice. In ogni caso, l'eventuale responsabilità (laddove sussistente) doveva attribuirsi al
CP_2
Quindi il convenuto eccepiva anche come il contraddittorio dovesse estendersi all'ente territoriale.
Nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di pace veniva anche espletata una CTU (cfr. la relazione in atti a firma dell'ausiliario ing. , datata 2 Settembre 2013). Persona_2
Il procedimento dinanzi al Giudice di pace veniva definito con la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 40/17, pubblicata il 5 Aprile 2017 (infatti, a seguito della soppressione dell'ufficio giudiziario di Colle Sannita, il procedimento era stato trasmesso all'ufficio del
Giudice di pace di Benevento).
Il Giudice di pace si dichiarava incompetente per materia, essendo competente il Tribunale di
Benevento. Infatti, in via pregiudiziale, era necessario stabilire se il fondo interessato dai lavori di sbancamento fosse di proprietà comunale, oppure di proprietà dell'attrice Parte_1
(da qui la competenza per materia del Tribunale, dovendo svolgersi un accertamento
[...] sul diritto di proprietà).
Precisamente, il Giudice di pace si esprimeva nei seguenti termini:…la richiesta di risarcimento danni inoltrata dall'attrice, a seguito della contestazione sollevata dal convenuto sulla effettiva titolarità della porzione di terreno in questione, implica il riconoscimento di un diritto di proprietà sul fondo per cui è causa, a favore dell'attrice o a vantaggio dell'ente comunale, che è esclusa dalla competenza per materia del Giudice adìto…
In definitiva il Giudice di pace:
Si dichiarava incompetente per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Benevento
(assegnando all'uopo i termini di Legge per la riassunzione della causa);
4 Compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti (per quel che concerne le spese dell'espletata CTU, esse venivano poste a carico di entrambe le parti, in via solidale tra di loro).
Successivamente, a mezzo di citazione in riassunzione notificata il 29 Maggio 2017 nei confronti del suddetto , provvedeva alla riassunzione NT Parte_1
della causa dinanzi al Tribunale di Benevento. In sostanza ribadiva la Parte_1 domanda risarcitoria, già proposta dinanzi al Giudice di pace, a mezzo della citazione notificata il 21 Dicembre 2011.
Anche dinanzi al Tribunale si costituiva il convenuto (giusta NT comparsa depositata il 22 Settembre 2017), insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva (essendo legittimato passivo il ). _3
In particolare, il convenuto poneva in evidenza la relazione del 17 Gennaio 2011 (in atti), a firma del responsabile della Polizia Locale di Colle Sannita, nonché a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo ente territoriale (relazione indirizzata ai Carabinieri di
Colle Sannita).
Il Tenente e l'ing. avevano riferito circa la necessità di predisporre sulla Per_3 Per_4 strada interpoderale “Lisoni”, a ridosso di una curva, uno spazio, tale da consentire allo scuolabus in transito di effettuare la fermata in caso di emergenza. Soprattutto, era necessario eliminare i cespugli che rendevano la curva poco visibile.
Il servizio di Scuola Bus per il Comune di Colle Sannita veniva espletato dalla ditta individuale “ ”. NT
Gli autori della relazione, all'esito di sopralluogo, avevano individuato il luogo più adatto per realizzare lo slargo, in proprietà comunale (zona incolta ed abbandonata).
Il lavoro, per carenza di personale comunale e per motivi di urgenza, era stato affidato dall'Amministrazione Comunale allo stesso . CP_1
Dunque, aveva effettuato i lavori (sulla porzione di proprietà NT
comunale) secondo le direttive dell'ente territoriale, in qualità di “nudus minister”.
5 Il primo grado in riassunzione è stato definito dal G.M. del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 723/20, pubblicata il 15 Maggio 2020.
Il G.M. ha rigettato la domanda attrice, ed altresì ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto (spese liquidate in euro 2.220,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge), con attribuzione in favore degli avv.ti Paolucci e La Verde, dichiaratisi antistatari.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento per cui l'appaltatore è considerato l'unico responsabile dei danni a terzi quando opera con la sua organizzazione ed i suoi mezzi, svolgendo l'attività in piena autonomia.
Per contro, la responsabilità ricade sul committente, laddove quest'ultimo abbia impartito direttive specifiche, tali da limitare l'autonomia dell'appaltatore, sì da renderlo un “nudus minister”, vale a dire un mero esecutore delle istruzioni del committente medesimo.
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto che avesse agìto quale mero NT esecutore degli ordini impartiti dal senza alcuna autonomia _3
decisionale.
Inoltre il primo giudicante ha attribuito pregnante rilievo alla succitata relazione del 17
Gennaio 2011, a doppia firma (del Responsabile della Polizia Locale e del Responsabile dell'UTC) – relazione non contestata dall'attrice.
Ergo, il G.M. ha concluso nei seguenti termini: ha operato sulla NT
porzione di fondo di proprietà del (e non già di proprietà dell'attrice CP_2 Parte_1
. Trattasi di porzione individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza che il suddetto
[...]
in alcun modo abbia invaso la proprietà privata di NT Pt_1
Non sussiste alcuna responsabilità diretta del convenuto per l'occupazione contestata.
Il ctu ing. (in sede di relazione svolta su incarico del Giudice di pace) aveva Per_2
quantificato i danni (per abbattimento di piante) patiti dalla zona in cui era stata realizzata la piazzola – danni determinati in euro 419,22.
6 Tuttavia, a parere del Tribunale è assorbente il rilievo della mancanza di prova della dedotta occupazione della proprietà di;
e tanto perché è emerso come la piazzola Parte_1 per lo scuolabus sia stata realizzata su di un'area di proprietà comunale.
Il G.M. di Benevento, a fol. 4 dell'impugnata sentenza, si è espresso nei seguenti ed inequivoci termini:…alla luce della chiara relazione informativa del 17 Gennaio 2011, non sconfessata in alcun modo da parte attrice, appare evidente che la questione pregiudiziale relativa all'accertamento del diritto di proprietà sul fondo in contestazione avrebbe dovuto vedere quale legittimo contraddittore il e non l'odierno convenuto, _3
che non rivendicava alcun diritto sul predetto fondo…..
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 15 Parte_1
Dicembre 2020 nei confronti di . NT
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria già proposta in primo grado.
Quindi l'impugnante ha così concluso: Parte_1
Dichiararsi responsabile dei danni derivati al fondo di proprietà NT
attrice, sito in Colle Sannita alla contrada Lisoni;
altresì accertarsi l'illegittimità dell'occupazione del fondo di proprietà attorea (occupazione posta in essere dal convenuto, a seguito degli intrapresi lavori di sbancamento);
Riconoscersi tenuto al risarcimento dei danni subìti da NT
per l'arbitraria modifica dello stato dei luoghi e per il danneggiamento Parte_1 delle piante di sua proprietà; di conseguenza, condannarsi al pagamento in NT favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.176,90, ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di euro 419,22, determinata dal ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 7 Settembre 2021, si è costituito l'appellato NT
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
7 In data 8 Maggio 2025 si è costituito l'avv. Luigi Cioffi, quale nuovo Difensore dell'appellato in sostituzione dei precedenti Difensori (avv.ti La Verde e NT
Paolucci).
L'avv. Luigi Cioffi si è richiamato alle difese già svolte.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 6 Maggio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola appellante), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
innanzi tutto, lamenta l'erronea e contraddittoria motivazione della Parte_1
sentenza di prime cure, per violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
altresì lamenta l'erronea valutazione delle prove documentali acquisite.
In particolare l'impugnante si duole dell'eccessivo rilievo attribuito dal G.M. di Benevento alla succitata relazione del 17 Gennaio 2011, a firma del Responsabile della Polizia Locale e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Osserva la come si tratti di un documento redatto da soggetti estranei al giudizio CP_1
(il Tenente e l'ing. ). Per_3 Per_4
Per giunta, non ha depositato alcun documento, dimostrativo NT del fatto che avesse ricevuto – dal – l'incarico di operare lo _3
sbancamento (utile per consentire una più agevole circolazione dello scuolabus).
L'appellante aggiunge la seguente ulteriore considerazione: il Tribunale ha trascurato l'autorizzazione all'uso della pala meccanica, datata 13 Ottobre 2012 (documento prodotto dal convenuto).
In tale autorizzazione si affermava come la Polizia Locale avrebbe dovuto redigere un
“verbale”, in corrispondenza dell'esecuzione dei lavori;
ebbene, il verbale non è stato
8 depositato;
ergo, deve ritenersi che la Polizia Locale non abbia assistito alle operazioni di sbancamento del terreno.
In sostanza, ritiene l'appellante che l'autorizzazione del 13 Ottobre 2012 smentisca il contenuto della relazione del 17 Gennaio 2011.
Ancora, dalla CTU espletata dinanzi al Giudice di pace si evince che la proprietà di sarebbe stata danneggiata. Parte_1
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, deve essere preliminarmente esaminata la questione pregiudiziale, circa l'effettiva titolarità della porzione interessata dallo sbancamento (vale a dire, se fosse di proprietà dell'attrice oppure del ). _3
Ebbene, il Tribunale ha correttamente censurato l'inerzia di parte attrice, con riferimento all'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del . _3
La succitata relazione del 17 Gennaio 2011 attestava come la porzione in cui aveva operato il fosse di proprietà comunale. CP_1
Così si è espresso il G.M. di Benevento a fol. 3 dell'impugnata sentenza:…a fronte di detta documentata difesa, l'attrice non riteneva di dover chiamare in causa il RT
.
[...]
Si registra l'inerzia di parte attrice;
al contrario, l'accertamento della titolarità del fondo costituisce un elemento costitutivo della domanda risarcitoria.
Di conseguenza, non può condividersi l'argomento di parte appellante, secondo il quale sarebbe stato onere del convenuto , quello di chiamare in causa il NT [...]
, per essere manlevato. _3
In definitiva, il Tribunale ha correttamente così statuito a fol. 4 della gravata sentenza:…Alla luce della chiara relazione informativa del 17.01.2011, non sconfessata in alcun modo da parte attrice, appare evidente che la questione pregiudiziale relativa all'accertamento del diritto di proprietà sul fondo in contestazione (evidenziata dal Giudice di pace) avrebbe dovuto vedere quale legittimo contraddittore il e non l'odierno _3 convenuto, che non rivendicava alcun diritto sui predetto fondo;
ma - soprattutto - da tale
9 chiara relazione, appare anche evidente che operò su specifica NT
indicazione del e, quindi, quale suo nudus minister (anche se con un proprio mezzo, CP_2 ma senza alcuna autonomia decisionale, anche alla luce della limitatissima entità dei lavori specificamente indicati)….
Il contenuto della succitata relazione del 17 Gennaio 2011 è stato contestato soltanto genericamente. Dunque, non può revocarsi in dubbio che l'odierno appellato abbia agìto su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché coadiuvato dalla Polizia Locale.
Trattasi di condizioni senz'altro riconducibili allo status del “nudus minister", avendo operato su indicazioni della Pubblica Autorità.
La relazione informativa del 17 Gennaio 2011 era indirizzata ai Carabinieri. Con tutta evidenza, costoro avevano chiesto informazioni alla Polizia Locale ed all'UTC, a seguito della denuncia-querela presentata in data 20 Dicembre 2010 da . Quindi, Parte_1
non deve meravigliare che la relazione del Gennaio 2011 sia di qualche settimana successiva al Settembre 2010 (periodo in cui è stato posto in essere lo sbancamento contestato).
Si è già ricordato il contenuto della relazione del Gennaio 2011, in sede di descrizione dello svolgimento del processo.
Osserva il Collegio come la relazione (a firma del Tenente e dell'ing. ) Per_3 Per_4
integri un atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 cc.; trattasi di prova legale.
Il documento ha valenza di piena prova, fino a querela di falso, relativamente alla provenienza del documento, nonché per quel che concerne i fatti attestati in presenza del pubblico ufficiale e le dichiarazioni riportate.
In definitiva, nulla quaestio sulla veridicità delle informazioni contenute nella relazione del
Gennaio 2011.
Per giunta, la relazione riporta circostanze oggettive (sopralluogo, individuazione dello slargo, etc.), accertate da Pubblici Ufficiali.
Dunque, non vi è dubbio che il luogo più idoneo per realizzare lo slargo si trovasse su di una porzione di proprietà comunale, nonché incolta ed abbandonata.
Pertanto, non ha compiuto alcun illecito. NT
10 La tesi avanzata dalla odierna appellante – per cui avrebbe agìto non già NT
come “nudus minister”, bensì in totale autonomia – non è fornita di prova.
L'attrice non ha allegato alcuna prova, sul fatto che Parte_1 NT
avrebbe operato su di una porzione di proprietà della medesima ed in assenza di Pt_1 qualsivoglia indicazione del . _3
In tale contesto, è d'uopo confermare la valutazione espressa dal Tribunale, circa la superfluità delle prove orali articolate da . Parte_1
Non vi è dubbio che la domanda risarcitoria attorea si fondasse sul presupposto, integrato dalla legittimazione attiva della suddetta in quanto proprietaria della porzione di Pt_1 terreno, oggetto dello sbancamento, materialmente posto in essere da . NT
Né può sostenersi che l'iter argomentativo della gravata sentenza sarebbe affetto da nullità; al contrario, siamo dinanzi ad una motivazione logica e coerente con la documentazione acquisita.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Come correttamente indicato nell'atto di appello, il valore della causa corrisponde all'importo della domanda risarcitoria proposta fin dal primo grado;
quindi, ci si colloca nell'ambito dello scaglione di valore, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Luigi Cioffi (come da richiesta formulata nella prima comparsa ex art. 190 cpc).
11 L'avv. Cioffi si è costituito per parte appellata (in sostituzione dei Difensori precedenti) in data 8 Maggio 2025, quando era già spirato il termine per il deposito delle note scritte, con riferimento alla trattazione scritta del 6 Maggio 2025 (modalità con cui si è celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni).
Pertanto, con riferimento al compenso professionale, si riconosce all'avv. Luigi Cioffi il compenso per le sole fasi di studio, istruttoria e decisoria (non anche per la fase introduttiva).
Nulla quaestio sul riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti il
Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n.
29857/23).
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, è d'uopo attenersi ai valori minimi, trattandosi di una prestazione professionale di non particolare complessità.
In definitiva, si liquida il compenso nella misura di euro 1.190,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo Parte_1 unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 NT
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 723/20, pubblicata il 15 Maggio 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
che liquida in euro 1.190,00 (millecentonovanta/00) per NT compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %,
12 con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Cioffi;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4592/20 RG, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 723/20, pubblicata il 15
Maggio 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 6 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Tozzi ( ), con la quale è elettivamente domiciliata C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rappresentato e difeso (giusta NT C.F._3
procura in atti) dall'Avv. Luigi Cioffi ( ), con il quale è elettivamente C.F._4 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
1 CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 6 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore dell'appellante , a mezzo di note scritte, ha Parte_1 concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione. Altresì parte appellante chiede che controparte sia condannata alla restituzione delle somme da essa erogate, in esecuzione della sentenza di prime cure. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 Dicembre 2011, conveniva Parte_1 [...]
innanzi al Giudice di pace di Colle Sannita. NT
L'attrice invocava il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione del proprio fondo, sito in Colle Sannita alla Contrada Lisoni (Ha 0.38.70, in catasto al foglio 19, particella
113), nonché derivanti dall'abusiva esecuzione di lavori di sbancamento con escavatore
(condotte illecite poste in essere da ). NT
Infatti, il convenuto aveva arbitrariamente modificato lo stato dei luoghi, nonché danneggiato piante.
L'attrice allegava di essere proprietaria dell'appezzamento in oggetto, in parte seminativo ed in parte boschivo. In data 28 Settembre 2010, alle ore 09:15 circa, (figlia di Persona_1
) aveva osservato che il succitato aveva intrapreso i lavori Parte_1 NT
di sbancamento con un mezzo meccanico.
aveva creato una piazzola, estesa circa mq 46, con deposito di NT
terreno misto a pietrame;
inoltre erano stati integralmente danneggiati gli arbusti ivi impiantati.
Per i medesimi fatti, aveva anche sporto denuncia-querela presso la Parte_1
Stazione Carabinieri di Colle Sannita.
Per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa a dimora di 50 piante di specie autoctona, occorreva una spesa pari almeno ad euro 2.176,90.
Vanamente era stato chiesto il risarcimento dei danni in via bonaria.
Sulla base di queste premesse, l'attrice chiedeva di: Parte_1
2 Dichiararsi responsabile dei danni derivati al fondo di sua NT
proprietà; accertarsi l'illegittimità dell'occupazione del fondo, da parte di NT
;
[...]
Dichiararsi che era tenuto al risarcimento di tutti i danni per NT
l'arbitraria modifica dello stato dei luoghi, nonchè per il danneggiamento delle piante di proprietà di essa di conseguenza condannarsi Parte_1 NT
al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
[...]
2.176,90, ovvero al pagamento della diversa somma che fosse ritenuta equa e congrua (da determinarsi anche a mezzo di CTU), oltre interessi legali dalla domanda;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto , chiedendo di rigettarsi la domanda NT attorea.
evidenziava di provvedere al trasporto degli alunni che, dalle NT contrade di Colle Sannita, debbono raggiungere le scuole del capoluogo;
tale servizio veniva effettuato anche per la Contrada Lisoni.
Essendo la strada stretta, la manovra di svolta dello “scuolabus” comportava oggettive difficoltà. Pertanto, il aveva chiesto al Comune di ampliare la strada nel punto più CP_1
in piano, onde consentire un'inversione di marcia sicura e senza cespugli che ostruissero la visuale.
Personale del aveva effettuato un sopralluogo, al fine di verificare se fosse possibile CP_2 realizzare una piazzola su suolo comunale.
Era stato individuato il posto, nel punto in cui vi era uno slargo del tratturo comunale, ricoperto di rovi e sterpaglie.
Per la momentanea assenza del manovratore della pala meccanica comunale, i lavori erano stati effettuati da , che si era detto capace di guidare il mezzo NT meccanico.
Dunque, il convenuto sosteneva di avere agìto quale “nudus minister”, per conto e nell'interesse del . _3
3 L'ente territoriale aveva autorizzato la creazione di uno slargo, per consentire le manovre in sicurezza dello scuolabus (previo sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del
Comandante della Polizia Locale).
I lavori avevano riguardato una porzione di proprietà comunale, e non già di proprietà dell'attrice. In ogni caso, l'eventuale responsabilità (laddove sussistente) doveva attribuirsi al
CP_2
Quindi il convenuto eccepiva anche come il contraddittorio dovesse estendersi all'ente territoriale.
Nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di pace veniva anche espletata una CTU (cfr. la relazione in atti a firma dell'ausiliario ing. , datata 2 Settembre 2013). Persona_2
Il procedimento dinanzi al Giudice di pace veniva definito con la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 40/17, pubblicata il 5 Aprile 2017 (infatti, a seguito della soppressione dell'ufficio giudiziario di Colle Sannita, il procedimento era stato trasmesso all'ufficio del
Giudice di pace di Benevento).
Il Giudice di pace si dichiarava incompetente per materia, essendo competente il Tribunale di
Benevento. Infatti, in via pregiudiziale, era necessario stabilire se il fondo interessato dai lavori di sbancamento fosse di proprietà comunale, oppure di proprietà dell'attrice Parte_1
(da qui la competenza per materia del Tribunale, dovendo svolgersi un accertamento
[...] sul diritto di proprietà).
Precisamente, il Giudice di pace si esprimeva nei seguenti termini:…la richiesta di risarcimento danni inoltrata dall'attrice, a seguito della contestazione sollevata dal convenuto sulla effettiva titolarità della porzione di terreno in questione, implica il riconoscimento di un diritto di proprietà sul fondo per cui è causa, a favore dell'attrice o a vantaggio dell'ente comunale, che è esclusa dalla competenza per materia del Giudice adìto…
In definitiva il Giudice di pace:
Si dichiarava incompetente per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Benevento
(assegnando all'uopo i termini di Legge per la riassunzione della causa);
4 Compensava integralmente le spese del giudizio tra le parti (per quel che concerne le spese dell'espletata CTU, esse venivano poste a carico di entrambe le parti, in via solidale tra di loro).
Successivamente, a mezzo di citazione in riassunzione notificata il 29 Maggio 2017 nei confronti del suddetto , provvedeva alla riassunzione NT Parte_1
della causa dinanzi al Tribunale di Benevento. In sostanza ribadiva la Parte_1 domanda risarcitoria, già proposta dinanzi al Giudice di pace, a mezzo della citazione notificata il 21 Dicembre 2011.
Anche dinanzi al Tribunale si costituiva il convenuto (giusta NT comparsa depositata il 22 Settembre 2017), insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva (essendo legittimato passivo il ). _3
In particolare, il convenuto poneva in evidenza la relazione del 17 Gennaio 2011 (in atti), a firma del responsabile della Polizia Locale di Colle Sannita, nonché a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo ente territoriale (relazione indirizzata ai Carabinieri di
Colle Sannita).
Il Tenente e l'ing. avevano riferito circa la necessità di predisporre sulla Per_3 Per_4 strada interpoderale “Lisoni”, a ridosso di una curva, uno spazio, tale da consentire allo scuolabus in transito di effettuare la fermata in caso di emergenza. Soprattutto, era necessario eliminare i cespugli che rendevano la curva poco visibile.
Il servizio di Scuola Bus per il Comune di Colle Sannita veniva espletato dalla ditta individuale “ ”. NT
Gli autori della relazione, all'esito di sopralluogo, avevano individuato il luogo più adatto per realizzare lo slargo, in proprietà comunale (zona incolta ed abbandonata).
Il lavoro, per carenza di personale comunale e per motivi di urgenza, era stato affidato dall'Amministrazione Comunale allo stesso . CP_1
Dunque, aveva effettuato i lavori (sulla porzione di proprietà NT
comunale) secondo le direttive dell'ente territoriale, in qualità di “nudus minister”.
5 Il primo grado in riassunzione è stato definito dal G.M. del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 723/20, pubblicata il 15 Maggio 2020.
Il G.M. ha rigettato la domanda attrice, ed altresì ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto (spese liquidate in euro 2.220,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge), con attribuzione in favore degli avv.ti Paolucci e La Verde, dichiaratisi antistatari.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento per cui l'appaltatore è considerato l'unico responsabile dei danni a terzi quando opera con la sua organizzazione ed i suoi mezzi, svolgendo l'attività in piena autonomia.
Per contro, la responsabilità ricade sul committente, laddove quest'ultimo abbia impartito direttive specifiche, tali da limitare l'autonomia dell'appaltatore, sì da renderlo un “nudus minister”, vale a dire un mero esecutore delle istruzioni del committente medesimo.
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto che avesse agìto quale mero NT esecutore degli ordini impartiti dal senza alcuna autonomia _3
decisionale.
Inoltre il primo giudicante ha attribuito pregnante rilievo alla succitata relazione del 17
Gennaio 2011, a doppia firma (del Responsabile della Polizia Locale e del Responsabile dell'UTC) – relazione non contestata dall'attrice.
Ergo, il G.M. ha concluso nei seguenti termini: ha operato sulla NT
porzione di fondo di proprietà del (e non già di proprietà dell'attrice CP_2 Parte_1
. Trattasi di porzione individuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza che il suddetto
[...]
in alcun modo abbia invaso la proprietà privata di NT Pt_1
Non sussiste alcuna responsabilità diretta del convenuto per l'occupazione contestata.
Il ctu ing. (in sede di relazione svolta su incarico del Giudice di pace) aveva Per_2
quantificato i danni (per abbattimento di piante) patiti dalla zona in cui era stata realizzata la piazzola – danni determinati in euro 419,22.
6 Tuttavia, a parere del Tribunale è assorbente il rilievo della mancanza di prova della dedotta occupazione della proprietà di;
e tanto perché è emerso come la piazzola Parte_1 per lo scuolabus sia stata realizzata su di un'area di proprietà comunale.
Il G.M. di Benevento, a fol. 4 dell'impugnata sentenza, si è espresso nei seguenti ed inequivoci termini:…alla luce della chiara relazione informativa del 17 Gennaio 2011, non sconfessata in alcun modo da parte attrice, appare evidente che la questione pregiudiziale relativa all'accertamento del diritto di proprietà sul fondo in contestazione avrebbe dovuto vedere quale legittimo contraddittore il e non l'odierno convenuto, _3
che non rivendicava alcun diritto sul predetto fondo…..
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 15 Parte_1
Dicembre 2020 nei confronti di . NT
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria già proposta in primo grado.
Quindi l'impugnante ha così concluso: Parte_1
Dichiararsi responsabile dei danni derivati al fondo di proprietà NT
attrice, sito in Colle Sannita alla contrada Lisoni;
altresì accertarsi l'illegittimità dell'occupazione del fondo di proprietà attorea (occupazione posta in essere dal convenuto, a seguito degli intrapresi lavori di sbancamento);
Riconoscersi tenuto al risarcimento dei danni subìti da NT
per l'arbitraria modifica dello stato dei luoghi e per il danneggiamento Parte_1 delle piante di sua proprietà; di conseguenza, condannarsi al pagamento in NT favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.176,90, ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di euro 419,22, determinata dal ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 7 Settembre 2021, si è costituito l'appellato NT
, chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
7 In data 8 Maggio 2025 si è costituito l'avv. Luigi Cioffi, quale nuovo Difensore dell'appellato in sostituzione dei precedenti Difensori (avv.ti La Verde e NT
Paolucci).
L'avv. Luigi Cioffi si è richiamato alle difese già svolte.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 6 Maggio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola appellante), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
innanzi tutto, lamenta l'erronea e contraddittoria motivazione della Parte_1
sentenza di prime cure, per violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
altresì lamenta l'erronea valutazione delle prove documentali acquisite.
In particolare l'impugnante si duole dell'eccessivo rilievo attribuito dal G.M. di Benevento alla succitata relazione del 17 Gennaio 2011, a firma del Responsabile della Polizia Locale e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Osserva la come si tratti di un documento redatto da soggetti estranei al giudizio CP_1
(il Tenente e l'ing. ). Per_3 Per_4
Per giunta, non ha depositato alcun documento, dimostrativo NT del fatto che avesse ricevuto – dal – l'incarico di operare lo _3
sbancamento (utile per consentire una più agevole circolazione dello scuolabus).
L'appellante aggiunge la seguente ulteriore considerazione: il Tribunale ha trascurato l'autorizzazione all'uso della pala meccanica, datata 13 Ottobre 2012 (documento prodotto dal convenuto).
In tale autorizzazione si affermava come la Polizia Locale avrebbe dovuto redigere un
“verbale”, in corrispondenza dell'esecuzione dei lavori;
ebbene, il verbale non è stato
8 depositato;
ergo, deve ritenersi che la Polizia Locale non abbia assistito alle operazioni di sbancamento del terreno.
In sostanza, ritiene l'appellante che l'autorizzazione del 13 Ottobre 2012 smentisca il contenuto della relazione del 17 Gennaio 2011.
Ancora, dalla CTU espletata dinanzi al Giudice di pace si evince che la proprietà di sarebbe stata danneggiata. Parte_1
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, deve essere preliminarmente esaminata la questione pregiudiziale, circa l'effettiva titolarità della porzione interessata dallo sbancamento (vale a dire, se fosse di proprietà dell'attrice oppure del ). _3
Ebbene, il Tribunale ha correttamente censurato l'inerzia di parte attrice, con riferimento all'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del . _3
La succitata relazione del 17 Gennaio 2011 attestava come la porzione in cui aveva operato il fosse di proprietà comunale. CP_1
Così si è espresso il G.M. di Benevento a fol. 3 dell'impugnata sentenza:…a fronte di detta documentata difesa, l'attrice non riteneva di dover chiamare in causa il RT
.
[...]
Si registra l'inerzia di parte attrice;
al contrario, l'accertamento della titolarità del fondo costituisce un elemento costitutivo della domanda risarcitoria.
Di conseguenza, non può condividersi l'argomento di parte appellante, secondo il quale sarebbe stato onere del convenuto , quello di chiamare in causa il NT [...]
, per essere manlevato. _3
In definitiva, il Tribunale ha correttamente così statuito a fol. 4 della gravata sentenza:…Alla luce della chiara relazione informativa del 17.01.2011, non sconfessata in alcun modo da parte attrice, appare evidente che la questione pregiudiziale relativa all'accertamento del diritto di proprietà sul fondo in contestazione (evidenziata dal Giudice di pace) avrebbe dovuto vedere quale legittimo contraddittore il e non l'odierno _3 convenuto, che non rivendicava alcun diritto sui predetto fondo;
ma - soprattutto - da tale
9 chiara relazione, appare anche evidente che operò su specifica NT
indicazione del e, quindi, quale suo nudus minister (anche se con un proprio mezzo, CP_2 ma senza alcuna autonomia decisionale, anche alla luce della limitatissima entità dei lavori specificamente indicati)….
Il contenuto della succitata relazione del 17 Gennaio 2011 è stato contestato soltanto genericamente. Dunque, non può revocarsi in dubbio che l'odierno appellato abbia agìto su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché coadiuvato dalla Polizia Locale.
Trattasi di condizioni senz'altro riconducibili allo status del “nudus minister", avendo operato su indicazioni della Pubblica Autorità.
La relazione informativa del 17 Gennaio 2011 era indirizzata ai Carabinieri. Con tutta evidenza, costoro avevano chiesto informazioni alla Polizia Locale ed all'UTC, a seguito della denuncia-querela presentata in data 20 Dicembre 2010 da . Quindi, Parte_1
non deve meravigliare che la relazione del Gennaio 2011 sia di qualche settimana successiva al Settembre 2010 (periodo in cui è stato posto in essere lo sbancamento contestato).
Si è già ricordato il contenuto della relazione del Gennaio 2011, in sede di descrizione dello svolgimento del processo.
Osserva il Collegio come la relazione (a firma del Tenente e dell'ing. ) Per_3 Per_4
integri un atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 cc.; trattasi di prova legale.
Il documento ha valenza di piena prova, fino a querela di falso, relativamente alla provenienza del documento, nonché per quel che concerne i fatti attestati in presenza del pubblico ufficiale e le dichiarazioni riportate.
In definitiva, nulla quaestio sulla veridicità delle informazioni contenute nella relazione del
Gennaio 2011.
Per giunta, la relazione riporta circostanze oggettive (sopralluogo, individuazione dello slargo, etc.), accertate da Pubblici Ufficiali.
Dunque, non vi è dubbio che il luogo più idoneo per realizzare lo slargo si trovasse su di una porzione di proprietà comunale, nonché incolta ed abbandonata.
Pertanto, non ha compiuto alcun illecito. NT
10 La tesi avanzata dalla odierna appellante – per cui avrebbe agìto non già NT
come “nudus minister”, bensì in totale autonomia – non è fornita di prova.
L'attrice non ha allegato alcuna prova, sul fatto che Parte_1 NT
avrebbe operato su di una porzione di proprietà della medesima ed in assenza di Pt_1 qualsivoglia indicazione del . _3
In tale contesto, è d'uopo confermare la valutazione espressa dal Tribunale, circa la superfluità delle prove orali articolate da . Parte_1
Non vi è dubbio che la domanda risarcitoria attorea si fondasse sul presupposto, integrato dalla legittimazione attiva della suddetta in quanto proprietaria della porzione di Pt_1 terreno, oggetto dello sbancamento, materialmente posto in essere da . NT
Né può sostenersi che l'iter argomentativo della gravata sentenza sarebbe affetto da nullità; al contrario, siamo dinanzi ad una motivazione logica e coerente con la documentazione acquisita.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Come correttamente indicato nell'atto di appello, il valore della causa corrisponde all'importo della domanda risarcitoria proposta fin dal primo grado;
quindi, ci si colloca nell'ambito dello scaglione di valore, compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Luigi Cioffi (come da richiesta formulata nella prima comparsa ex art. 190 cpc).
11 L'avv. Cioffi si è costituito per parte appellata (in sostituzione dei Difensori precedenti) in data 8 Maggio 2025, quando era già spirato il termine per il deposito delle note scritte, con riferimento alla trattazione scritta del 6 Maggio 2025 (modalità con cui si è celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni).
Pertanto, con riferimento al compenso professionale, si riconosce all'avv. Luigi Cioffi il compenso per le sole fasi di studio, istruttoria e decisoria (non anche per la fase introduttiva).
Nulla quaestio sul riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti il
Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n.
29857/23).
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, è d'uopo attenersi ai valori minimi, trattandosi di una prestazione professionale di non particolare complessità.
In definitiva, si liquida il compenso nella misura di euro 1.190,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo Parte_1 unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 NT
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 723/20, pubblicata il 15 Maggio 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
che liquida in euro 1.190,00 (millecentonovanta/00) per NT compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %,
12 con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Cioffi;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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