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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 18/04/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. GIUSEPPE GERMANO', per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note autorizzate depositate in atti. Da atto di aver depositato dichiarazione ex art. 152 disp. Att. cpc.
L'Avv. GIOVANNA SURIANO, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , la quale si riporta alla memoria difensiva e a tutte le eccezioni ivi sollevate. CP_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa. Giuliana
Profazio nelle cause iscritte al n RG 233/20125 all'udienza del 18.4.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Germanò, come da procura in atti ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti in atti Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15.30, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2025 il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa per n. 151 giornate in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola Primerano S.R.L. nell'anno 2022, seguendo le direttive del datore di lavoro, Sig. e lavorando per circa sette Parte_2 ore giornaliere, dalle ore 08:00 e fino alle 12:00, dopo un'ora per il pranzo dalle ore 13:00 alle 16:00, venendo retribuito secondo paga sindacale, sui terreni nella disponibilità del datore di lavoro siti in Rosarno in Contrada Testa dell'Acqua n.
35, dove si trovava pure il magazzino, nonché presso altre contrade del circondario, a seconda delle esigenze di lavoro.
In data 8.3.2023 presentava domanda di indennità di disoccupazione agricola, ma non avendo avuto alcun riscontro da parte dell' proponeva, in data 10.9.2023 CP_1
ricorso amministrativo, che rimaneva senza esito.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti di legge per godere della prestazione richiesta, adiva in data 23.1.2025 il Tribunale di Palmi perché gli venisse riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola dovuta per legge in relazione alle 151 giornate lavorate nell'anno 2022 e quantificata in € 3.045,36 o nella diversa somma dovuta per legge, ponendo il pagamento a carico dell' resistente. CP_2
In via istruttoria chiedeva che venisse ammessa la prova testimoniale come articolata in ricorso.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in primo luogo la decadenza CP_1 dall'azione ex art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639, che disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Deduceva che nel caso di specie, trattandosi di prestazioni temporanee l'articolo in esame prevedeva, al comma 3, che il ricorrente – esaurito l'intero procedimento amministrativo – può proporre l'azione giudiziaria entro il termine di decadenza di 1
anno, non rispettato dall'istante.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda proposta.
All'odierna udienza, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
2 Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
Il suddetto articolo prevede che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del CP_2
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione…..
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”
L'art. 24 richiamata prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per
l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre
1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".”
Senz'altro l'indennità di disoccupazione agricola rientra tra le prestazioni aventi carattere temporaneo, previste dall'art. 24 su richiamato e ad essa, allora, è applicabile quanto previsto dal 3° comma dell'art. 47.
Per cui l'azione diretta al riconoscimento della disoccupazione agricola può essere esercitata entro un anno dalla presentazione della domanda.
Tale termine, come previsto dal 1° comma dell'art. 47 decorre alternativamente:
a) dal giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato provinciale (art.46 legge 88/1989);
3 b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per la pronunzia di tale decisione (cioè dal 91° giorno della presentazione del ricorso ex art. 46 legge
88/1989);
c) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati, dalla data di presentazione della richiesta della prestazione, ovverosia dal 301° giorno dalla richiesta di presentazione (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 legge 553 del 1973; 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, ex art. 46, comma 5 legge 88/1989; 90 giorni, per la definizione del ricorso, ex art. 46, comma 6, legge 88/1989).
Passando a considerare il caso di specie si evidenzia che la domanda è stata proposta l'8.3.2023 e l' aveva 120 per rispondere o per la formazione del CP_2
silenzio rifiuto ex art. 7 legge 553 del 1973, che scadevano il 7.7.2023.
Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni per proporre ricorso amministrativo che è stato proposto il 10.9.2023, quindi tempestivamente.
L' aveva altri 90 giorni per rispondere e non l'ha fatto. CP_1
I 90 giorni scadevano l'11.12.2023 ed il ricorso giudiziale avrebbe dovuto essere proposto entro l'11.12.2024, mentre è stato depositato il 23.1.2025, quando era già abbondantemente decorso il termine di un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo.
Per quanto sopra dovrà essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione ex art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 47 del
DPR 30 aprile 1970, n. 639;
2) nulla sulle spese;
Così deciso in Palmi lì 18.4.2025
Il GOP
Dott.ssa Giuliana Profazio
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