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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE – nella persona del Giudice designato dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione nella causa civile di primo grado iscritta al n. 399 del ruolo generale per l'anno 2025, vertente
TRA
CF. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giselda Mercurio;
parte ricorrente
CONTRO
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Maria Controparte_1 P.IVA_1
Pia Iannaccone;
OGGETTO: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020259002513430000.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020259002513430000 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 03020240002592810000 pari ad Euro 592,00
a titolo di sanzione amministrativa per contravvenzione al c.d.s. relativa all'anno
2020. A sostegno dell'opposizione, deduceva di non avere mai avuto contezza delle violazioni contestate per mancata notifica.
Resisteva , eccependo l'incompetenza di questo Tribunale in favore del GdP di CP_2
Tivoli quale luogo di elevazione della sanzione amministrativa di cui alla cartella di pagamento n. 03020240002592810000 oggetto di opposizione nel presente giudizio.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento, poiché il Giudice di Pace è competente per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada.
1 Pertanto, si rileva l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del
Giudice di Pace da individuarsi nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione ovvero Tivoli per la natura “recuperatoria” dell'opposizione in quanto fondata sulla mancata notifica dell'atto presupposto, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge.
In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione II, con ordinanza n. 710 del
10/01/2025 secondo cui “In materia di opposizione alla cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per contravvenzioni al Codice della Strada, la competenza per ragione di materia è attribuita al Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 204 bis del
D.Lgs. n. 285 del 1992 e art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore”.
p.q.m.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore del GdP di Tivoli, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, in data 18 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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