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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. IR OR Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 673/2008 R.G.A.C. vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. ZIZZI MARCELLO;
Parte_1 C.F._1
- attore -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. COFANO GIACOMO;
Controparte_1 C.F._2
- convenuta –
(cod. fisc.: ) e (cod. fisc.: ), difesi da quest'ultimo in proprio e Controparte_2 Parte_1 dall'Avv. Mariano Natalino Zizzi;
- convenuti e attori in riconvenzionale -
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Stefano Semeraro Controparte_3
- convenuta e attrice in riconvenzionale -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in termini dalle parti costituite per l'udienza con modalità telematiche ex art. 127-ter c.p.c del 30/9/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Per brevità va richiamato, anche per la relativa esposizione in fatto, il contenuto della sentenza n. 1312/15 del 20/4/2015, depositata l'8/7/2015, con cui in via definitiva è stata rigettata la querela di falso proposta in corso di causa dall'attore e, in via non definitiva e in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali, è stata accertata l'autenticità del testamento olografo a firma di datato 26/8/2006, riconoscendosi lo stesso quale Parte_2 titolo atto a regolarne la successione, data la sua posteriorità rispetto al testamento olografo (datato 10/1/1986) dedotto in lite dall'attore; è stata inoltre disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria relativa alle ulteriori domande di divisione e attribuzione dei frutti basate sull'accertato titolo successorio.
Nel prosieguo istruttorio, quindi, è stata espletata una c.t.u. con il ministero del geom. , conclusasi con relazione CP_4 del 26/4/2017. Dopo una lunga serie di rinvii per la precisazione delle conclusioni, anche a causa dell'emergenza sanitaria, la causa è stata riservata una prima volta in decisione all'udienza del 28/9/2021 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 27/1/2022 per la mancanza di alcuni verbali. Subentrava, quindi, lo scrivente ai precedenti istruttori e, constatatosi il rigetto dell'appello proposto dall'attore avverso la detta sentenza n. 1312/15 e pur prendendosi atto dell'avvenuta proposizione di ricorsi e controricorsi in Cassazione, la causa veniva nuovamente riservata in decisione all'udienza del 6/12/202, e poi ancora una volta rimessa sul ruolo con ordinanza del 14/1/2024, per l'espletamento degli incombenti divisionali di cui all'art. 789 c.p.c.
1 Veniva inoltre conferito incarico integrativo al c.t.u., geom. , per l'accertamento della regolarità urbanistica degli CP_4 immobili da dividersi, e si disponeva la produzione della documentazione ipocatastale e dei certificati di destinazione urbanistica relativi agli stessi cespiti.
Espletati gli incombenti istruttori anzidetti, all'esito dell'udienza del 22/10/2024, fissata per la discussione del progetto divisionale fatto proprio dall'ufficio con ordinanza a verbale del 9/7/2024, la causa veniva ancora una volta riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza dell'11/9/2025 veniva nuovamente rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non formalmente tenutasi;
e all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 30/9/2025, la causa è stata riservata per la decisione del collegio con ordinanza del 9/10/2025, senza termini, data la concorde rinunzia delle parti.
II. – Va premesso che non si conosce ancora l'esito del giudizio in cassazione, caratterizzato dal ricorso dell'odierno attore avverso la sentenza n. 146/2020, pubblicata il 10/2/2020, con cui la Corte d'Appello di Lecce ha rigettato il gravame dallo stesso proposto avverso la citata sentenza non definitiva n. 1312/2015, e anche da controricorsi di alcuni degli odierni convenuti. La richiesta di parte attrice di sospensione del presente giudizio in attesa del responso della suprema corte è stata già rigettata in corso di causa.
Quanto al reiterato rilievo di parte attrice circa la falsità del testamento olografo a firma di del Parte_2 26/8/2006 il Tribunale non può che richiamare le statuizioni della detta sentenza n. 1312/2015, peraltro corroborate dalla conferma in appello.
Resta, quindi, da decidere sulle ulteriori domande di divisione e di restituzione dei frutti prodotti dai beni relitti da
, richiamando in proposito le conclusioni rassegnate dal c.t.u., geom. , con la relazione del Parte_2 CP_4 26/4/2017 e con le successive integrazioni.
III. - In proposito vanno anzitutti disattesi i plurimi rilievi di parte attrice circa la nullità della detta c.t.u.
Le Sezioni Unite della Cassazione (con la sent. n. 3086 dell'1/2/2022) hanno ampliato, rispetto a precedenti interpretazioni maggiormente restrittive, la facoltà per il c.t.u. di acquisire documentazione funzionale alla risposta ai quesiti posti dal giudice. Nella specie trattasi di documenti (denunce GE, ex AIMA, e documentazione bancaria) strettamente funzionali ed anzi necessari all'esatta individuazione dell'ammontare dei contributi comunitari incontestatamente erogati in relazione agli immobili relitti da , dei frutti civili dagli stessi prodotti – Parte_2 tenuto conto che incontestatamente l'attore è stato nel relativo possesso sin dalla data di apertura della successione –, oltre che delle liquidità incontestatamente presenti nell'asse reditario. Si tratta, inoltre, di documenti vanamente richiesti più volte dal c.t.u. all'attore, che – come detto – era (ed è) nel possesso dei beni ereditari, ed infine prodotti solo parzialmente dal suo c.t.p.; e si tratta comunque di documenti acquisiti nel contraddittorio delle parti, alla luce di quanto chiaramente riferito dallo stesso c.t.u. nella descrizione delle operazioni peritali.
Del resto, già il quesito posto con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio del 20/4/2015 (depositata l'8/7/2015) depone chiaramente nel senso di consentire espressamente al c.t.u. ogni indagine ed accertamento funzionali alla risposta ai quesiti posti.
Vanno inoltre rigettate le ulteriori contestazioni effettuate dallo stesso attore in ordine alla presunta omessa valutazione in contraddittorio di alcuni beni mobili, una motozappa e una barra falciante, atteso che, come chiaramente risulta dalla relazione del 26/4/2017 (cfr. alla pag. 16 della valutazione delle osservazioni delle parti), al di là del loro valore marginale, anche in relazione alla relativa stima e valutazione deve ritenersi rispettato il principio del contraddittorio.
Si tenga presente, in ogni caso, che l'attore difetta anche di un interesse specifico in ordine all'accertamento peritale inerente alla stima e valutazione dei beni mobili e immobili relitti da , giacché assegnati per Parte_2 testamento a e;
avendo invece interesse diretto rispetto all'accertamento del denaro Controparte_2 Controparte_1 relitto, nonostante anche su tale aspetto – come sopra esposto – abbia avanzato contestazioni all'espletata c.t.u.
Ritiene invece il Tribunale di far proprie le conclusioni rassegnate dal c.t.u. geom. nella citata relazione del CP_4 26/4/2017, e nelle successive integrazioni e chiarimenti, in quanto logiche, esaustive e frutto di accurata valutazione, oltre che di chiarimenti altrettanto esaurientemente resi in udienza.
IV. – Trascorrendo al merito della divisione, è stato già fatto proprio dal Tribunale il progetto divisionale distinto con la dicitura “progetto divisionale N. 2” alla pag. 20 della relazione definitiva del 26/4/2017 a firma del c.t.u. geom.
. CP_4
Detto progetto è stato sottoposto alla discussione delle parti all'udienza del 22/10/2024, nella cui sede la sola parte attrice – pur avendovi un interesse, come detto, sostanzialmente irrilevante – ha dichiarato di non aderire. In quella
2 stessa sede la sola condividente ha espressamente domandato l'assegnazione della seconda delle due Controparte_2 quote previste, individuata come quota “B”.
Va evidenziato, inoltre, come la condividente non abbia mai espresso alcuna richiesta specifica di Controparte_1 assegnazione, né, più in generale, abbia mai espressamente precisato le proprie conclusioni in ordine alle residue domande al vaglio del Tribunale nella presente sede.
Va altresì rammentato che in virtù del titolo successorio rappresentato dal testamento olografo del 26/8/2006 tutti i beni, mobili e immobili, eccettuato soltanto il denaro, vanno ripartiti in quote uguali tra le due sorelle del defunto Parte_2
cioè le convenute e;
mentre il denaro va ripartito in quote uguali tra i
[...] Controparte_2 Controparte_1 tre nipoti del de cuius, cioè l'attore (cl. '75), e i convenuti (cl. '70) e Parte_1 Parte_1 [...]
. CP_3
In proposito va rilevato come il c.t.u. nel suo elaborato peritale abbia concluso intendendo da attribuirsi ai tre predetti nipoti tutti i depositi bancari, oltre a un assegno GE e a un altro assegno tratto su banca Carime di Bergamo: nonostante la conclusione non possa ritenersi aderente al tenore testuale del testamento del 26/8/2006 – in cui viene lasciato ai tre nipoti solo il “contante” – deve rilevarsi come mai le parti nell'intero corso di una lughissima istruttoria abbiano rilevato alcunché circa le conclusioni rassegnate sul punto dal c.t.u., così sostanzialmente aderendo alla ripartizione tra i tre nipoti non solo del denaro strettamente inteso (sostanzialmente coincidente con il saldo attivo del libretto postale di deposito a risparmio e con i predetti due assegni), ma anche il valore degli strumenti finanziari relitti da , complessivamente ammontanti a Euro 85.523,00, incluso il valore complessivo del denaro. Parte_2
Evidentemente la dicitura “contante” utilizzata dal testatore deve effettivamente intendersi in senso atecnico, cioè comprensiva del denaro strettamente inteso e anche del denaro investito in strumenti finanziari. Del resto le parti sono i più stretti congiunti del defunto e il loro contegno processuale deve valutarsi quale esaustivo anche Parte_2 sotto il profilo della corretta interpretazione delle ultime volontà di quest'ultimo.
Si ritiene, quindi, di dover aderire alle concordi conclusioni delle parti e suddividere in tre quote di ugual valore il predetto ammontare complessivo di Euro 85.523,00 tra i tre nipoti (cl. '75), Parte_1 Parte_1 (cl. '70) e assegnando quindi a ciascuno di loro l'importo di Euro 28.510,66; dividendo invece i Controparte_3 residui beni immobili e mobili, in adesione alle ultime volontà di , in due quote uguali da attribuirsi Parte_2 alle due sorelle del de cuius e , coincidenti con quelle invidivudate nel sopra Controparte_2 Controparte_1 richiamato progetto divisionale N. 2, già fatto proprio dal Tribunale, ed esposto alla pagina 20 delle predetta relazione definitiva del 26/4/2017.
Le motivazioni che hanno indotto il Tribunale a far proprio il suddetto progetto divisionale sono efficacemente esposte negli scritti conclusivi della convenuta : esso comprende l'intera consistenza dei terreni agricoli caduti Controparte_2 in successione, salvo una piccola quota (0,50 Ha, a fronte di un totale di circa 10,00 Ha) da scorporare onde ricavare uno stradone d'accesso in favore dell'altra quota (“A”), che invece comprende l'intera consistenza dei fabbricati, la cui natura rurale (trattasi di una masseria) ne rende antieconomica la divisione (prevista invece nell'altra ipotesi divisionale), tenuto anche conto delle servitù che inevitabilmente andrebbero a crearsi;
come del resto antieconomico sarebbe un eccessivo frazionamento dei terreni. Entrambi i progetti, in ogni caso, prevedono conguagli.
Ciò chiarito, la massa ereditaria relitta da è composta dalle seguenti ATTIVITA': Parte_2
Beni immobili
• fabbricato rustico in agro di Fasano, in località Pezze di Greco alla contrada “Bicocca” n° 10, denominato “Masseria Parco Lorusso”, censito in atasto Terreni al foglio 60, particella 10 are 20.20, unitamente ad una estensione di terreno di are 7.00 (uliveto), e nel catasto fabbricati al foglio 60, particella 10 sub 1 (categ. A/7, vani 7.5), particella 10 sub 2 (categ. C/6, mq. 80) e particella 10 sub 3 (categ. C/6, mq. 156,00), il tutto meglio individuato e descritto alle pagg. 21 - 22 della prima relazione del 3/3/2017;
• terreno in agro di Fasano, in località Pezze di Greco alla contrada “Bicocca”, esteso Ha.
3.31.54 e censito in catasto al foglio 60, particella 79 (uliveto di 2^);
• terreno in agro di Fasano, in località Pezze di Greco alla contrada “Bicocca”, esteso Ha.
5.05.24 e censito in catasto al foglio 60, e così distinto:
o particella 83 - AA, uliveto di 2^, per una estensione di Ha. 2.62.00;
o particella 83 - AB, TO di 2^, per una estensione di Ha. 1.50.00;
o particella 83 - AC seminativo, per una estensione di Ha. 0.93.24;
• terreno in agro di Fasano, in località Pezze di Greco alla contrada “Bicocca”, esteso Ha.
1.46.13 e censito in catasto al foglio 60, particella 11 (uliveto di 2^);
3 • terreno in agro di Fasano, in località Pezze di Greco alla contrada “Bicocca”, esteso Ha.
0.64.56 e censito in catasto al foglio 60, particella 32 (uliveto di 2^).
I fabbricati sono stati stimati per un valore complessivo di euro 335.000,00.
Dei terreni:
- la complessiva consistenza destinata ad uliveto (particelle 11 di Ha. 1,46,13; particella 32, di Ha. 0,64,56; particella 79, di Ha. 3,31,54; particella 83 - AA, di Ha. 2,62,00; per un'estensione complessiva di Ha. 8,04,23) è stata stimata per un valore di euro 241.269,00;
- la consistenza destinata a TO (particella 83 - AB, estesa Ha. 1,50,00) per un valore di euro 30.000,00;
- la consistenza destinata seminativo (particella 83 - Ac, estesa Ha. 0,93,24) per un valore di euro 16.783,00, per un valore totale dei terreni stimato in complessivi euro 288.052,00.
Sono stati inoltre stimati il pozzo artesiano, il locale deposito e la vasca (individuati e descritti alla pag. 27 della relazione del 3/3/2017) di pertinenza dei suddetti terreni per un valore complessivo di euro 10.000,00.
Beni mobili
• autovettura “Fiat Stilo” (già nel possesso del convenuto cl. '70), del valore stimato di euro Parte_1 4.500,00;
• mobilio (presente nel fabbricato ad uso abitativo), del valore stimato di euro 4.000,00;
• macchine e attrezzature agricole, del valore stimato complessivamente in euro 11.900,00.
Denaro e strumenti finanziari
• depositi bancari (individuati e descritti alla pag. 20 della relazione del 3/3/2017) e un assegno tratto su banca Carime di Bergamo in data 29/12/2006 dell'importo di euro 1.207,61, per un valore complessivo di euro 72.500,00;
• un assegno GE (relativo al saldo dei contributi per l'anno 2006) dell'importo di euro 8.523,00.
La massa divisionale è poi interessata dalle seguenti PASSIVITA' (si veda il prospetto alla pag. 23 della relazione del 3/3/2017):
• spese funerarie, sostenute dall'attore (cl. '75), per complessivi euro 5.732,00; Parte_1
• debiti verso l'INPS per complessivi euro 13.125,80;
• debiti verso l'Agenzia delle entrate per complessivi euro 229,19, per un totale di euro 14.387,00.
Dalla descritta massa divisionale, detratti i debiti ereditari accertati, residua un valore complessivamente pari a Euro 734.475,00.
Come sopra anticipato, dal suddetto valore complessivo va anzitutto detratto l'importo di Euro 85.523,00, corrispondente a quello del “denaro”, nel senso già sopra chiarito, compreso il valore della “Fiat Stilo” già in possesso del convenuto (in tal senso vanno fatte proprie le specifiche determinazioni del c.t.u. di Parte_1 comprendervi l'autovettura, tenuto conto della stiuazione di fatto e data l'assenza di contestazioni delle parti), da ripartirsi tra i tre nipoti del defunto , cioè l'attore (cl. '75) e i convenuti Parte_2 Parte_1 (cl. '70) e in quote pari tra loro, del valore unitario di euro 28.507,66. Parte_1 Controparte_3 Evidentemente nella quota da attribuirsi al convenuto (cl. '70) va compresa la predetta “Fiat Stilo”, Parte_1 del valore di euro 4.500,00.
Il residuo patrimonio relitto da , del valore complessivo di euro 648.952,00, conformemente alle sue Parte_2 ultime volontà, va invece suddiviso in due quote, di pari valore, da attribuirsi alle convenute e Controparte_2 CP_1
. La quota ideale di ciascuna condividente ammonta quindi a Euro 324.476,00.
[...]
Quanto alla materiale attribuzione delle due quote in discorso, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di assegnazione avanzata da relativamente alla quota “B” del progetto divisionale N° 2, già fatto proprio Controparte_2 dal Tribunale, ed esposto alla pagina 20 delle relazione peritale definitiva del 26/4/2017.
Va infatti tenuto conto non solo del fatto che quella di sia stata l'unica domanda di assegnazione Controparte_2 proposta, nel silenzio serbato invece dall'altra condividente , in un'ipotesi di divisione in quote del Controparte_1 tutto pari tra le uniche due condividenti;
ma altresì delle condivisibili ragioni poste a sostegno della domanda di assegnazione, così come esposte alla pag. 9 della comparsa conclusionale depositata il 24/3/2025, e in particolare del fatto che i terreni agricoli relitti dal de cuius e ricompresi sostanzialmente per intero nella detta quota “B” confinano
4 con altri terreni già di proprietà di (precisamente il fondo rustico censito in catasto al foglio 60, Controparte_2 particella 80, di cui vi è documentazione agli atti e riscontro nelle planimetrie allegate alla relazione peritale), sicché, per evidenti ragioni di economicità e miglior coltivazione dei fondi agricoli, è opportuno vengano assegnati alla stessa
. Non può che ribadirsi, inoltre, che l'altra condividente, , è stata totalmente silente Controparte_2 Controparte_1 sul punto.
Conseguentemente va assegnata a la quota “B” del progetto divisionale fatto porprio dall'ufficio e Controparte_5 distinto con il N. 2 alla pag. 20 della relazione definitiva del c.t.u., geom. del 26/4/2017, comprendente i beni CP_4 ivi descritti e individuati, del valore complessivo di euro 303.952,00.
Alla condividente va invece assegnata la quota “A” del medesimo progetto divisionale, comprendente Controparte_1 i beni descritti e individuati alla suddetta pag. 20 della relazione di c.t.u. del 26/4/2017, del valore complessivo di euro 345.000,00. La disparità di valore delle due quote in oggetto va pareggiata in denaro, ponendo a carico della quota assegnata a un conguaglio di euro 20.524,00 da versarsi alla quota “B” assegnata a . Controparte_1 Controparte_2
Va poi precisato che le anzidette assegnazioni prevedono gli interventi analiticamente descritti alla pag. 31 della prima relazione peritale del 3/3/2017, al fine di consentire l'accesso ai fabbricati della tenuta “Parco Lorusso” compresi nella quota “A” assegnata a , evidenziandosi in proposito come il progetto divisionale N. 2 fatto proprio Controparte_1 dall'ufficio corrisponda al primo progetto divisionale ipotizzato dal c.t.u., geom. , nella relazione iniziale del CP_4 3/3/2017. Gli oneri di realizzazione di detti interventi vanno equamente divisi tra le condividenti e Controparte_2
. Controparte_1
Infine, con espresso riguardo ai rilievi di parte attrice in ordine alla regolarità urbanistica dei fabbricati oggetto della presente divisione vanno ancora una volta condivisi e fatti propri i chiarimenti resi dal c.t.u., geom. con relazione CP_4 integrativa depositata il 7/6/2024 e poi all'udienza del 9/7/2024, per ritenere l'assenza di motivi ostativi alla divisione.
V. - Quanto alla domanda relativa ai frutti civili rivenienti dall'incontestato possesso da parte dell'attore dei beni relitti da , il c.t.u., geom. li ha stimati in complessivi euro 145.582,00, pari all'importo di Parte_2 CP_4 complessivi euro 60.000,00 per frutti tratti dal possesso esclusivo dei beni, cui va aggiunto l'importo complessivo di euro 85.582,00 pari agli aiuti comunitari GE (ex AIMA) percepiti a far data dall'apertura della successione e dunque dall'anno 2007, oltre interessi e rivalutazione.
Come detto, è del tutto incontestato che l'attore sia tuttora nel possesso esclusivo dei beni ereditari, sicché l'attore va condannata al conferimento alla massa divisionale del suddetto importo.
Vanno in proposito accolte anche le ulteriori deduzioni e richieste del convenuto in ordine al fatto Parte_1 che il predetto importo sia stato calcolato dal c.t.u. con riguardo al periodo che va dalla morte di Parte_2 fino al deposito della relazione peritale definitiva, cioè dall'anno 2007 all'anno 2017, e quindi in un lasso di tempo di dieci anni.
Pertanto è ragionevole calcolare che l'attore debba conferire alla massa l'ulteriore importo di euro 116.465,60 (euro 145.582,00:10 x 8), per il successivo periodo intercorso tra l'accertamento peritale e la presente decisione, pari a ulteriori otto anni, in cui ha ancora goduto degli stessi beni.
L'attore va quindi condannato a conferire alla massa divisionale l'importo complessivo di euro 262.047,60, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
L'importo predetto va chiaramente suddiviso in parti uguali tra le condividenti e , Controparte_2 Controparte_1 beneficiate dell'attribuzione degli immobili relitti da in ossequio alle sue volontà testamentarie;
Parte_2 sicché l'attore va condannato al pagamento in favore di e di dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_2 131.023,80 ciascuna, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
VI. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'attore nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione di , stante la sostanziale identità di posizioni rispetto all'attore stesso, che Controparte_1 giustifica la compensazione tra loro.
La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo, ritenuta la causa di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, e applicati i valori medi di legge a tutte le fasi del giudizio in cui risulta svolta la corrispondente attività difensiva.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno invece poste definitivamente a carico solidale delle parti, data la loro funzionalità all'interesse comune delle parti alla decisione.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara lo sciolgimento della comunione esistente tra le parti relativamente ai beni relitti dal defunto Parte_2
così come descritti e individuati in narrativa, mediante assegnazione:
[...]
1. all'attore (cl. '75) dell'importo di euro 28.507,66, in denaro dalle relative disponibilità Parte_1 monetarie e finanziarie;
2. al convenuto (cl. '70) dell'importo di euro 24.007,66 in denaro dalle relative Parte_1 disponibilità monetarie e finanziarie, nonché dell'autovettura “Fiat Stilo” con targa BF0631515 già in suo possesso;
3. alla convenuta dell'importo di euro 28.507,66 in denaro dalle relative disponibilità Controparte_6 monetarie e finanziarie;
4. alla convenuta dei beni compresi nella quota “A” del progetto divisionale N. 2 alla pagina Controparte_7 20 della relazione peritale definitiva del 26/4/2017, con onere di versare in favore di un Controparte_2 conguaglio in denaro di euro 20.524,00;
5. alla convenuta dei beni compresi nella quota “B” del progetto divisionale N. 2 alla pagina Controparte_2 20 della relazione peritale definitiva del 26/4/2017, oltre all'importo in denaro di euro 20.524,00 a titolo di conguaglio a carico di . Controparte_1
b) Dispone che siano realizzati gli interventi descritti alla pag. 31 della prima relazione peritale del 3/3/2017, con oneri equamente ripartiti tra e . Controparte_1 Controparte_2
c) Condanna l'attore al pagamento in favore di e di dell'importo di euro Controparte_2 Controparte_1 131.023,80 ciascuna, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
d) Compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta . Controparte_1
e) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di lite in favore degli altri convenuti, che si liquidano nell'importo di euro 29.2193,00 ciascuno, oltre accessori e al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
f) Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. IR OR
6