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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20116/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. CAZZOLETTI CA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAZZOLETTI Parte_2 C.F._2
CA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “a) La casa familiare è assegnata alla signora che ne è divenuta unica proprietaria per accordo tra le parti e che vi abita con il Pt_1
figlio, così come convenuto in sede di separazione.
Per_ b) Il signor si impegna a corrispondere, per concorso nel mantenimento del figlio , Pt_2
maggiorenne ma tuttora studente, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma mensile di €.450,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese. Concorrerà altresì per quota del 50% alle spese straordinarie, come previsto dal Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
1 c) I coniugi convengono che l'assegno unico sia percepito per intero dalla signora . Parte_1
d) La detrazione delle spese straordinarie ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi per quanto ivi previsto.
e) I ricorrenti rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro un contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. I medesimi danno atto dell'assenza di beni ancora in comune tra gli stessi, che quanto già si trova nella disponibilità dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno e, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra gli stessi, avendo essi definito ogni rapporto patrimoniale e nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra.
f) I coniugi concorreranno in parti uguali al pagamento di spese e competenze del sottoscritto legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SENIGA (BS) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2003), risultano separate dal
6/12/2013 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN LI AN RC
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20116/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. CAZZOLETTI CA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAZZOLETTI Parte_2 C.F._2
CA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “a) La casa familiare è assegnata alla signora che ne è divenuta unica proprietaria per accordo tra le parti e che vi abita con il Pt_1
figlio, così come convenuto in sede di separazione.
Per_ b) Il signor si impegna a corrispondere, per concorso nel mantenimento del figlio , Pt_2
maggiorenne ma tuttora studente, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma mensile di €.450,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese. Concorrerà altresì per quota del 50% alle spese straordinarie, come previsto dal Protocollo vigente presso codesto Tribunale.
1 c) I coniugi convengono che l'assegno unico sia percepito per intero dalla signora . Parte_1
d) La detrazione delle spese straordinarie ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota alla quale devono concorrervi per quanto ivi previsto.
e) I ricorrenti rinunciano espressamente a richiedere l'uno all'altro un contributo per il proprio sostentamento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti. I medesimi danno atto dell'assenza di beni ancora in comune tra gli stessi, che quanto già si trova nella disponibilità dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno e, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra gli stessi, avendo essi definito ogni rapporto patrimoniale e nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra.
f) I coniugi concorreranno in parti uguali al pagamento di spese e competenze del sottoscritto legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/06/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SENIGA (BS) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2003), risultano separate dal
6/12/2013 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN LI AN RC
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