Decreto cautelare 12 maggio 2021
Ordinanza collegiale 1 giugno 2021
Ordinanza cautelare 14 luglio 2021
Sentenza 22 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03673/2025REG.PROV.COLL.
N. 02938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2022, proposto da Comune di Tarquinia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera 29;
contro
AR ER, GI CA Pastorini, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11988/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito in collegamento da remoto l’avv. Cordasco in sostituzione dell'avv. Michetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso l’ordinanza n.18/2021 del 4 febbraio del 2021, con cui il comune di Tarquinia, provincia di Viterbo, le aveva ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.31 comma 4 bis D.P.R. n.380 del 2001 a seguito dell’inottemperanza all’ordine demolitorio n.5921 prot. 9850 del 4 maggio del 2004.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando: nullità della sentenza per erronea rappresentazione dei fatti di causa, difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di effettività della tutela, erronea applicazione e interpretazione della norma anche in relazione al principio di irretroattività - manifesta ingiustizia - carenza assoluta di motivazione della sentenza.
2. La sentenza gravata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata perché ha ritenuto fondata l’eccezione della parte ricorrente, che aveva opposto l’illegittimità della sanzione applicata, in quanto prevista da due norme – ossia l’art.17 comma 1 lett. q- bis del d.l. n.133/2014, convertito dalla legge n.164/2014, che ha aggiunto il comma 4 bis all’art.31 del testo unico edilizia e l’art.15 comma 3 della legge regionale Lazio n. 15 del 2008 – entrate entrambe in vigore in epoca successiva alla condotta omissiva contestata alla parte privata, realizzata nel 2004.
4. Il motivo d’appello contesta l’erroneità della decisione del primo giudice, ritenendo che al caso di specie debba trovare applicazione il principio cd. del tempus regit actum .
La parte appellante – dopo aver premesso che quello edilizio è un illecito permanente, così come lo è l’inottemperanza all’ordine di demolizione addebitabile al responsabile dell’abuso – sostiene di avere esercitato, nell’occorso, un potere del tutto legittimo in quanto, al momento dell’entrata in vigore delle norme attributive del potere, permaneva l’inerzia giuridicamente rilevante della parte privata.
4.1. Il motivo è infondato. Infatti la questione della quale qui si dibatte, è stata affrontata e risolta, nel senso della non applicabilità, in via retroattiva, della sanzione prevista dal comma 4 bis dell’art.31 del D.p.R. n.380 del 2001, ossia in senso conforme a quanto ritenuto dal primo giudice, dall’Adunanza plenaria n. 16 dell’ 11 ottobre del 2023, n.16 che ha statuito che ”La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi — prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 — abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.”
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa elementi, né da un punto di vista logico, né tanto meno giuridico, per discostarsi dagli approdi raggiunti da quest’ultimo arresto.
4.2. Di conseguenza l’appello va respinto. Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO