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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 27055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27055 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27055 Anno 2025 Presidente: EG RE Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 03/07/2025 res delittuosa;
si tratta di una soluzione che replica il modello applicabile ai reati c.d. “abituali” e destinati a svilupparsi in un determinato arco temporale (cfr., ad esempio, Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785-01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di maltrattamenti in famiglia, la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale, si radica innanzi al giudice del luogo in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all'atto di presentazione della denuncia;
conf., Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01, in cui la Corte ha affermato che nel delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e la sua consumazione prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.). In definitiva, come per i reati “abituali”, tenuto conto del tenore testuale dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., anche per quelli a condotte “frammentarie e progressive” la competenza si radica nel luogo in cui si realizza, almeno in minima parte, l’evento tipico del reato. 4.3. Nella fattispecie, condivisibilmente il Giudice dell’udienza preliminare di Trento ha ritenuto che la consegna del denaro all’agente sotto copertura non ha bis, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Trento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 del citato art. 24-bis cod. proc. pen. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA RE EG
si tratta di una soluzione che replica il modello applicabile ai reati c.d. “abituali” e destinati a svilupparsi in un determinato arco temporale (cfr., ad esempio, Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785-01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di maltrattamenti in famiglia, la competenza per territorio, stante la natura di reato abituale, si radica innanzi al giudice del luogo in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento e, quindi, nel luogo in cui la condotta venga consumata all'atto di presentazione della denuncia;
conf., Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01, in cui la Corte ha affermato che nel delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e la sua consumazione prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall'art. 612-bis cod. pen.). In definitiva, come per i reati “abituali”, tenuto conto del tenore testuale dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., anche per quelli a condotte “frammentarie e progressive” la competenza si radica nel luogo in cui si realizza, almeno in minima parte, l’evento tipico del reato. 4.3. Nella fattispecie, condivisibilmente il Giudice dell’udienza preliminare di Trento ha ritenuto che la consegna del denaro all’agente sotto copertura non ha bis, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Trento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 del citato art. 24-bis cod. proc. pen. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA RE EG