TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 171/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Giugliano in Campania (Na) alla Via G. Verdi n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele
Rega, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c. depositato il 15.01.2025, Parte_1
e in atti generalizzati, deducevano di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Napoli il 29.06.1996, evidenziando che da tale unione era nato, il
22.01.1998, il figlio . Per_1
Esponevano inoltre che con sentenza n. 7926/2012 (R.G. n. 806/2012) depositata il
03.07.2012, il Tribunale di Napoli, in composizione Collegiale, su istanza congiunta degli odierni ricorrenti, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine precisavano che, in seguito alla pronuncia giudiziale, il figlio , dal 2024, Per_1 svolgeva stabilmente attività lavorativa presso un'azienda mente la sig.ra risultava Pt_1 ormai economicamente indipendente.
Pertanto, venuti meno i presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio e dell'assegno divorzile in capo al ricorrente chiedevano congiuntamente Parte_3 modificarsi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 7926/2012 del 16.05.2012, pubblicata il
03.07.2012, passata in giudicato.
Con ordinanza del 24.10.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza richiamando le modificate condizioni di divorzio riportate in ricorso, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata.
In particolare, quanto alla modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. n. 7926/2012 del 16.05.2012, pubblicata il 03.07.2012, passata in giudicato
(come da attestazione in atti), le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) accertata e dichiarata l'indipendenza economica della sig.ra ed Parte_1
titolare di rapporto di impiego di lavoro a tempo indeterminato giusto Parte_4 contratto sottoscritto con la e per l'effetto; Controparte_1
b) disporre la cessazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. . Pt_2
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, vanno dichiarate non ripetibili le spese sostenute.
P.Q.M.
pag. 2/3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e lo recepisce come indicato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nr.7926/2012) emessa dal Tribunale di
Napoli il 16.05.2012, e pubblicata il 03.07.2012;
- spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 171/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 171 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Giugliano in Campania (Na) alla Via G. Verdi n. 6, presso lo studio dell'avv. Michele
Rega, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c. depositato il 15.01.2025, Parte_1
e in atti generalizzati, deducevano di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Napoli il 29.06.1996, evidenziando che da tale unione era nato, il
22.01.1998, il figlio . Per_1
Esponevano inoltre che con sentenza n. 7926/2012 (R.G. n. 806/2012) depositata il
03.07.2012, il Tribunale di Napoli, in composizione Collegiale, su istanza congiunta degli odierni ricorrenti, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine precisavano che, in seguito alla pronuncia giudiziale, il figlio , dal 2024, Per_1 svolgeva stabilmente attività lavorativa presso un'azienda mente la sig.ra risultava Pt_1 ormai economicamente indipendente.
Pertanto, venuti meno i presupposti dell'obbligo di mantenimento del figlio e dell'assegno divorzile in capo al ricorrente chiedevano congiuntamente Parte_3 modificarsi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 7926/2012 del 16.05.2012, pubblicata il
03.07.2012, passata in giudicato.
Con ordinanza del 24.10.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza richiamando le modificate condizioni di divorzio riportate in ricorso, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata.
In particolare, quanto alla modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di
Napoli n. n. 7926/2012 del 16.05.2012, pubblicata il 03.07.2012, passata in giudicato
(come da attestazione in atti), le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) accertata e dichiarata l'indipendenza economica della sig.ra ed Parte_1
titolare di rapporto di impiego di lavoro a tempo indeterminato giusto Parte_4 contratto sottoscritto con la e per l'effetto; Controparte_1
b) disporre la cessazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. . Pt_2
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, vanno dichiarate non ripetibili le spese sostenute.
P.Q.M.
pag. 2/3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e lo recepisce come indicato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nr.7926/2012) emessa dal Tribunale di
Napoli il 16.05.2012, e pubblicata il 03.07.2012;
- spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3