Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 18/06/2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 1401/2024 alle ore 13,26 è comparso l'Avv. Giacobbe Luigi per l'appellante che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 18/06/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. R.G. 1401/2024 TRA (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/03/1942, ivi residente a[...] Vill. S. Margherita ed elettivamente domiciliata in Messina, alla Via San Paolino n. 17 presso lo studio dell'Avv. Luigi Giacobbe che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE – CONTRO
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ), presso i cui uffici in Messina, via C.F._2 dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/06/2025, il procuratore della parte discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 26/03/2024,
[...] ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, al fine di Pt_1 sentire annullare i verbali di contestazione impugnati. In particolare, con ricorso ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 dinanzi al Giudice di Pace di Messina la a chiesto l'annullamento dei verbali Pt_1
n. 365130135, n. 365130133, n. 365130331, n. 365130439 e n. 365130536 elevati, in data 23.12.2022 dalla Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di Santo Stefano Medio, per la violazione degli artt. 153 co. 1 e 11, 148 co. 11e 16, 146 co. 3, 7 co. 1 e 11 e 141 co. 3 e 8 del Codice della Strada. L'opponente, nel chiedere l'annullamento dei verbali impugnati, eccepiva l'illegittimità degli atti opposti per omessa contestazione immediata delle infrazioni nonché per avvenuta redazione dei verbali in modalità singola allorquando i militari avrebbero dovuto redigere un solo verbale con in esso inserite tutte le violazioni in applicazione dell'art. 198 c.d.s. Con decreto del 20/04/2023, ritualmente notificato unitamente al ricorso, con Pec del 21/04/2023, al ricorrente ed alla di Messina, il CP_1
Giudice di Pace fissava, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. nr. 150/2011, la comparizione delle parti davanti a sé e ordinava all'Autorità opposta, il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, con invito a costituirsi in giudizio. Si costituiva la trasmettendo, unitamente alla richiesta Controparte_1 documentazione relativa alle contestate infrazioni, comparsa in cui, nel sostenere la legittimità dell'operato dei verbalizzanti, chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione. Ritenuta la causa maura per la decisione, il Giudice di Pace di Messina ha rigettato il ricorso con sentenza n. 923/2023, confermando i verbali di contestazione nonché le contestuali sanzioni. A seguito dell'appello proposto, instauratosi il contraddittorio, la CP_1
con comparsa di costituzione si è costituita in giudizio al fine di
[...] rilevare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c. e in subordine eccepire l'infondatezza dei motivi di appello rilevati dalla uali: 1) Pt_1
Violazione di legge. Violazione dell'art. 384 reg. esec. C.d.S. Mancata contestazione immediata delle infrazioni.; 2) Violazione di legge: mancata applicazione dell'art. 198 del c.d.s. ovvero il cc.dd. “cumulo giuridico” o concorso eterogeneo dei reati;
3) Violazione di legge. Violazione dell'art. 126 bis comma 1bis del Codice della Strada. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che occupa ha ad oggetto l'appello proposto da
[...] al fine di richiedere la riforma della sentenza di primo grado e Pt_1 sentire annullare i verbali di contestazione impugnati. L'appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, che non può trovare accoglimento dal momento che, come osservato dai giudici della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (C. Cass., n. 13535/2018, conf. n. 7675/2019). I requisiti dell'appello indicati dai giudici di legittimità risultano sussistere nel caso in esame, quindi, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. In relazione al primo motivo di appello, attinente alla presunta violazione della mancata contestazione immediata delle infrazioni, deve rilevarsene l'infondatezza. Dirimente risulta la formulazione dell'art. 201 C.d.S., come modificato dal d.l. n. 151 del 2003 convertito con modificazioni in l. n. 214 del 2003, laddove prevede espressamente, al comma 1- bis, i nuovi casi in cui è possibile prescindere dalla necessità di contestazione immediata: fra questi, figura anche, alla a) quello in cui vi sia l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e alla lettera b) l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa. Va ricordato che le ipotesi elencate al comma 1-bis dell'art. 201 del Codice della strada vanno qualificate come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata, ragion per cui non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata (v. Cass. civ., Sez. 6-2, 14 ottobre 2013, n.° 23222). Orbene, nei verbali oggetto di opposizione è stata puntualmente indicata la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lettera a) e b) oltre ad annotare una puntuale indicazione delle ragioni ostative all'immediata imputazione delle infrazioni. In particolare, i Militari hanno dato atto che: “Il trasgressore, notata la nostra presenza cercava di dileguarsi commettendo svariate infrazioni al c.d.s. per poi riuscirci alle successive ore 23:45 in località S. Margherita – Via Nazionale. Vedi annotazione di P.G. (prot. nr. 29/27-2022) di questo Comando”. Pertanto, le ragioni addotte dai verbalizzati sono concrete e logicamente apprezzabili in ragione delle specificate circostanze di fatto che hanno reso impossibile l'immediata contestazione delle violazioni al codice della strada. Appare, pertanto, logica e puntuale la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui ritiene “sufficientemente indicata la ragione concreta per la quale si è resa necessaria la contestazione differita dell'infrazione, menzionandosi espressamente le circostanze di fatto, dotate di intrinseca logica, che impedirono la contestazione immediata al conducente, ovvero il fatto che lo stesso riusciva a dileguarsi prima di essere raggiunto”. Ne consegue che nessun sindacato doveva essere posto in essere dal giudice di prime cure circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata tramite l'inseguimento dell'autovettura dell'odierno appellante. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata applicazione al caso di specie dell'art. 198, co. 1, CdS. Nella prospettazione dell'appellante, il conducente alla guida dell'autovettura avrebbe posto in essere violazioni “seriali”, cioè contravvenzioni elevate a breve distanza di tempo o legate alla stessa fattispecie di infrazione, cosicché tutte le violazioni avrebbero richiesto l'applicazione di un'unica sanzione. A tal proposito, va ricordato che l'art. 198, co. 1, c.d.s. riprende, specificandola, la norma generale costituita dall'art. 8 comma 1 legge 689/1981, norma quest'ultima che introduce, in tema di illeciti amministrativi, gli istituti penalistici del concorso formale e, seppur con alcune limitazioni, della continuazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “…in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui alla L. 689/1981, art. 8, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.” (cfr. Cass. n. 20222/2011). Ciò premesso, emerge dai verbali di accertamento della Polizia Giudiziaria di S. Stefano Medio che il conducente della Citroen, modello C1, ha commesso con una pluralità di condotte attive più violazioni delle norme del codice della strada (art. 141, c. 3 e c. 8; art. 7 c.1 a) e c.14; art. 146 c.3; art 148 c.11 e c.16; art. 153 c.1 e c.11). Tali circostanze fattuali documentalmente accertate consentono, secondo quanto prospettato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 14/2007, di ritenere scindibile in una pluralità di azioni ed omissioni la condotta violatrice dell'agente. Pertanto, nel caso di specie, ricorre un'ipotesi di concorso materiale cui deve applicarsi, al fine della commisurazione della sanzione, il diverso regime del cumulo materiale ovvero della somma aritmetica delle sanzioni pecuniarie comminate per ciascuna violazione motivo per il quale anche il secondo motivo di gravame, dunque, è infondato e va rigettato. Anche il terzo motivo di appello risulta infondato. In particolare, l'art. 148, comma 11, CdS stabilisce che: “È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.” L'art. 148, comma 16, CdS stabilisce, poi, che: “Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.” Il tenore della norma appena richiamata è inequivoco nel far conseguire alla violazione dell'art. 148, comma 11, CdS la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con la conseguenza che non trova applicazione il limite alla decurtazione di quindici punti, quanto previsto nell'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS (“Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.”). A tal proposito non è condivisibile l'interpretazione restrittiva dell'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS invocata dalla parte appellante: il criterio di interpretazione letterale non può essere superato da altri e diversi criteri ermeneutici, nel caso di specie individuati attraverso il mero richiamo all'interpretazione teleologica. L'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS, infatti, nel limitare il numero dei punti che possono essere decurtati dalla patente in caso di più violazioni accertate contestualmente, pone quale limite alla propria applicazione quello delle ipotesi di sospensione o revoca della patente. È evidente come l'esclusione dell'applicazione del regime di decurtazione dei punti della patente sia commisurata alla maggior gravità della violazione, evidenziata dalla previsione della sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente, cioè del titolo abilitativo alla guida. Un'ultima puntualizzazione attiene al confronto dell'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS con l'art. 8 l. n. 689/1981, dal quale emerge come nel primo caso, più che un'ipotesi di cumulo giuridico conseguente al concorso formale di violazioni perpetrate attraverso un'unica azione od omissione, si abbia un limite alla decurtazione dei punti. L'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS richiede, infatti, che siano accertate contemporaneamente più violazioni di norme, mentre non è necessaria l'unicità dell'azione cui siano riconducibili le plurime violazioni del codice della strada alle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente. La norma sembra, quindi, porsi nella prospettiva dell'organo accertatore che, in un medesimo contesto, verifichi una pluralità di violazioni dell'art. 126 bis, comma 1, CdS. Diversamente, nell'ipotesi dell'art. 8 l. n. 689 del 1981 viene disciplinata un'ipotesi di concorso formale, da cui scaturisce il cumulo giuridico, quantificato, peraltro, non una tantum in sede di comminatoria edittale, ma in concreto, in ragione della sanzione più grave. La norma appena richiamata stabilisce, infatti, che: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.” In questo caso è necessaria un'azione od omissione che comporti la violazione di più disposizioni o la violazione plurima della medesima norma. Il trattamento sanzionatorio è, poi, commisurato alla violazione più grave e non viene fissato, una tantum dal legislatore. Ora, se è vero che l'ipotesi dell'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS può verificarsi anche quando le violazioni accertate contemporaneamente siano riconducibili a un'unica azione od omissione è altrettanto vero che tra la norma appena richiamata e l'art. 8, comma 1, l. n. 689 del 1981 è ravvisabile un concorso apparente di norme risolto secondo la clausola di sussidiarietà posta nell'incipit della norma richiamata per ultima (salvo che sia diversamente stabilito dalla legge). Di conseguenza, è l'art. 126 bis, comma 1 bis, d.lgs. n. 285 del 1982 a dover trovare applicazione, secondo il criterio letterale e con l'esclusione del limite della decurtazione di quindici punti nell'ipotesi in cui è prevista la sospensione della patente, come nel caso dell'art. 146, comma 14, CdS. Alla luce di quanto sopra esplicato, corretta appare l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 126 bis, comma 1 bis, CdS in merito alla decurtazione dei punti della patente, che come già rilevato consegue alla comminatoria della sospensione prevista dall'art. 146, comma 14, CdS in conseguenza dell'accertata violazione dell'art. 146, comma 11, CdS. Il legislatore ha, infatti, inteso regolare la decurtazione dei punti della patente con regole speciali (art. 146 bis, comma 1 bis, CdS) rispetto alla disciplina del concorso formale (e del conseguente cumulo giuridico) prevista, in via generale, dall'art. 8, comma 1, l. n. 689 del 1981. Alla luce delle motivazioni svolte, l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano sull'appellante in favore dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dal e conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. n. 923/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina;
- Condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 662,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge;
- Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico di Parte_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 18/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna