Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4540
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Natura non vincolante della manifestazione di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che la scrittura, per la sua intestazione ('Dichiarazione di manifestazione di interesse'), la previsione di un futuro contratto preliminare e il silenzio sulla funzione dell'assegno, non abbia carattere vincolante. La dazione dell'assegno è stata considerata a garanzia della serietà dell'interesse, propria della fase precontrattuale non vincolante.

  • Accolto
    Restituzione della somma versata

    Poiché la manifestazione di interesse è stata ritenuta non vincolante e le trattative precontrattuali sono fallite, è venuta meno la causa della dazione della somma, con conseguente obbligo restitutorio a carico del convenuto.

  • Accolto
    Interessi sulla somma da restituire

    Gli interessi richiesti sono stati riconosciuti dalla domanda al soddisfo.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e ridotte per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4540
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 4540
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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