TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 9320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9320 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: indebito promossa da:
, elettivamente domiciliato in Melito di Napoli (NA) alla via Parte_1
Casamartino n.7, presso lo studio dell'Avv. Massimo Marrone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore contro
elettivamente domiciliato in Carinaro (CE) alla via Della Controparte_1
Logistica snc “Complesso l'Università” presso lo studio dell'Avv. Emilia Santagata, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Andrea Barbato in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare Controparte_1 la natura non vincolante della manifestazione d'interesse formulata da;
2) per Parte_1
l'effetto ritenere che il convenuto - all'esisto del fallimento delle trattative Controparte_1 precontrattuali - non aveva diritto a trattenere la somma di € 10.000,00 e che ne era tenuto alla restituzione;
3) condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, oltre interessi moratori;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 5 A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che ha formulato la "dichiarazione di manifestazione d'interesse" del 07.12.2021 per l'acquisto di un lotto di terreno in Carinaro per
€ 650.000,00; che, fallite le trattative precontrattuali, il convenuto ha trattenuto la somma di €
10.000,00 portata dall'assegno bancario di cui alla manifestazione di interesse;
che il convenuto deve essere condannato alla restituzione della somma, da qualificarsi come cauzione o deposito, in attesa delle verifiche tecniche necessarie alla realizzazione del progetto imprenditoriale sotteso alla manifestazione di interesse.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte, sostenendo: che il documento sottoscritto dall'attore, sebbene intitolato "manifestazione di interesse", deve essere qualificato come una vera e propria proposta di acquisto contenente tutti gli elementi essenziali del contratto;
che l'accettazione immediata da parte del convenuto avrebbe determinato la stipulazione di un contratto preliminare;
che la somma di € 10.000,00 è stata versata a titolo di caparra e pertanto il convenuto aveva il diritto di trattenerla a fronte dell'inadempimento dell'attore.
Pertanto, il convenuto ha così concluso: “a) rigettare la domanda attorea, in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto b) per l'effetto, condannare il sig. , alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso Parte_1 forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 3.10.2025, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte.
Risulta pacifico tra le parti che le trattative all'interno delle quali si inserisce la manifestazione di interesse per cui è causa sono fallite. Così come risulta pacifico che il convenuto abbia incassato l'assegno bancario n. 0940324815-01 Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di
CA (NA) dell'importo di € 10.000,00 indicato nel medesimo atto di manifestazione di interesse.
Si pone, pertanto, la necessità di procedere alla qualificazione della scrittura oggetto di controversia, giacché le parti non hanno chiarito la funzione della dazione dell'assegno all'atto della sua redazione.
Pag. 2 di 5 Sul punto, è costante e risalente nel tempo il principio giurisprudenziale secondo cui
«L'accertare se il versamento di una somma in Sede di stipulazione di un contratto abbia la funzione di caparra ovvero di anticipato pagamento del prezzo costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito in Sede di interpretazione della comune volontà delle parti, ed è sottratta al Sindacato del giudice di legittimità se congruamente ed esattamente motivata.
(V 4090/68, mass n 337748).» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19 del 07/01/1975 e successive conformi).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la dazione avvenuta nel silenzio delle parti è da qualificare come acconto, e non come caparra, argomentando dalla funzione di quest'ultima, giacché l'intenzione di assoggettarsi ad una pena, anche se privata, non può ricavarsi in assenza di una chiara e precisa manifestazione di volontà in tal senso, irrilevante essendo anche l'eventuale impiego del termine “caparra” nella disciplina della dazione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3014 del 17/05/1985: «L'anticipato versamento di una somma di danaro di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell'intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 cod. civ., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto;
ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all'effettiva intenzione delle parti, attraverso l'esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come
"caparra" da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso. ( V 1729/77, mass n
385444; ( V 367/67, mass n 326262)»).
In altri termini, la qualificazione di una somma come caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. non può essere oggetto di presunzione né può essere ricavata in via interpretativa, ma richiede una espressa e inequivoca manifestazione di volontà delle parti, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale idoneo a derogare alla disciplina ordinaria dell'inadempimento contrattuale.
Quanto poi ai criteri che il giudice è chiamato a seguire per l'accertamento in questione,
«Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la
Pag. 3 di 5 mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione).» (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14006 del 06/06/2017).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che dalla complessiva valutazione della scrittura per cui
è causa deve concludersi per il carattere non vincolante della stessa.
Depongono in tal senso univoci dati testuali, quali: l'intestazione (“Dichiarazione di manifestazione di interesse”); l'esplicita previsione della futura stipulazione di un contratto preliminare, soltanto nel contesto del quale disciplinare una caparra, con previsione dei tempi di stipulazione;
il silenzio delle parti circa le ragioni della dazione dell'assegno, in evidente contrasto con quanto espressamente dichiarato riguardo alla caparra da costituire all'atto della stipulazione del successivo contratto preliminare, circostanza che non autorizza, come visto esaminando la giurisprudenza più sopra richiamata, a concludere per la previsione di una sanzione per l'inadempimento (né è chiaro per l'inadempimento di quale obbligazione).
La dazione dell'assegno, a ben vedere, deve ritenersi sia stata funzionale a dare ragione della serietà della manifestazione di interesse, propria della fase delle trattative precontrattuali non vincolanti, sicché la firma apposta per accettazione da parte del convenuto si spiega in rapporto alla dazione dell'assegno, non in funzione di accettazione di una proposta contrattuale, all'evidenza mancante.
D'altro canto, stante la richiamata natura della caparra, la previsione della stessa risulta incompatibile con un atto non vincolante quale quello in esame;
né può sostenersi che trattasi di cauzione, in mancanza di trasmissione del possesso del bene (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
8989 del 04/04/2024: «La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito.»).
Parte convenuta non ha offerto elementi utili a giungere a diversa conclusione in ordine alla volontà delle parti: va infatti confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal precedente giudicante in data 2.10.2023, valutata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dal
Pag. 4 di 5 convenuto, siccome i capitoli di prova o risultano formulati genericamente, o in forma negativa,
o implicano valutazioni non demandabili ai testimoni. Del pari, le richieste di prova formulate dall'attore in parte risultano inammissibili per genericità o perché implicanti valutazioni non demandabili ai testimoni, in parte irrilevanti perché attinenti a fatti non contestati.
Ne consegue che il fallimento delle trattative precontrattuali ha fatto venire meno la causa sottesa alla dazione in questione, con conseguente obbligo restitutorio a carico del convenuto.
Vanno altresì riconosciuti gli interessi richiesti, dalla domanda al soddisfo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna a restituire a Controparte_1
la somma di € 10.000,00, oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Marrone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9320 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: indebito promossa da:
, elettivamente domiciliato in Melito di Napoli (NA) alla via Parte_1
Casamartino n.7, presso lo studio dell'Avv. Massimo Marrone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore contro
elettivamente domiciliato in Carinaro (CE) alla via Della Controparte_1
Logistica snc “Complesso l'Università” presso lo studio dell'Avv. Emilia Santagata, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Andrea Barbato in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare Controparte_1 la natura non vincolante della manifestazione d'interesse formulata da;
2) per Parte_1
l'effetto ritenere che il convenuto - all'esisto del fallimento delle trattative Controparte_1 precontrattuali - non aveva diritto a trattenere la somma di € 10.000,00 e che ne era tenuto alla restituzione;
3) condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 10.000,00, oltre interessi moratori;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 5 A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: che ha formulato la "dichiarazione di manifestazione d'interesse" del 07.12.2021 per l'acquisto di un lotto di terreno in Carinaro per
€ 650.000,00; che, fallite le trattative precontrattuali, il convenuto ha trattenuto la somma di €
10.000,00 portata dall'assegno bancario di cui alla manifestazione di interesse;
che il convenuto deve essere condannato alla restituzione della somma, da qualificarsi come cauzione o deposito, in attesa delle verifiche tecniche necessarie alla realizzazione del progetto imprenditoriale sotteso alla manifestazione di interesse.
Si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha contestato gli assunti di controparte, sostenendo: che il documento sottoscritto dall'attore, sebbene intitolato "manifestazione di interesse", deve essere qualificato come una vera e propria proposta di acquisto contenente tutti gli elementi essenziali del contratto;
che l'accettazione immediata da parte del convenuto avrebbe determinato la stipulazione di un contratto preliminare;
che la somma di € 10.000,00 è stata versata a titolo di caparra e pertanto il convenuto aveva il diritto di trattenerla a fronte dell'inadempimento dell'attore.
Pertanto, il convenuto ha così concluso: “a) rigettare la domanda attorea, in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto b) per l'effetto, condannare il sig. , alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso Parte_1 forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 3.10.2025, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolte.
Risulta pacifico tra le parti che le trattative all'interno delle quali si inserisce la manifestazione di interesse per cui è causa sono fallite. Così come risulta pacifico che il convenuto abbia incassato l'assegno bancario n. 0940324815-01 Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di
CA (NA) dell'importo di € 10.000,00 indicato nel medesimo atto di manifestazione di interesse.
Si pone, pertanto, la necessità di procedere alla qualificazione della scrittura oggetto di controversia, giacché le parti non hanno chiarito la funzione della dazione dell'assegno all'atto della sua redazione.
Pag. 2 di 5 Sul punto, è costante e risalente nel tempo il principio giurisprudenziale secondo cui
«L'accertare se il versamento di una somma in Sede di stipulazione di un contratto abbia la funzione di caparra ovvero di anticipato pagamento del prezzo costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito in Sede di interpretazione della comune volontà delle parti, ed è sottratta al Sindacato del giudice di legittimità se congruamente ed esattamente motivata.
(V 4090/68, mass n 337748).» (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19 del 07/01/1975 e successive conformi).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la dazione avvenuta nel silenzio delle parti è da qualificare come acconto, e non come caparra, argomentando dalla funzione di quest'ultima, giacché l'intenzione di assoggettarsi ad una pena, anche se privata, non può ricavarsi in assenza di una chiara e precisa manifestazione di volontà in tal senso, irrilevante essendo anche l'eventuale impiego del termine “caparra” nella disciplina della dazione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3014 del 17/05/1985: «L'anticipato versamento di una somma di danaro di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell'intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 cod. civ., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto;
ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all'effettiva intenzione delle parti, attraverso l'esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come
"caparra" da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso. ( V 1729/77, mass n
385444; ( V 367/67, mass n 326262)»).
In altri termini, la qualificazione di una somma come caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. non può essere oggetto di presunzione né può essere ricavata in via interpretativa, ma richiede una espressa e inequivoca manifestazione di volontà delle parti, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale idoneo a derogare alla disciplina ordinaria dell'inadempimento contrattuale.
Quanto poi ai criteri che il giudice è chiamato a seguire per l'accertamento in questione,
«Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la
Pag. 3 di 5 mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione).» (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14006 del 06/06/2017).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che dalla complessiva valutazione della scrittura per cui
è causa deve concludersi per il carattere non vincolante della stessa.
Depongono in tal senso univoci dati testuali, quali: l'intestazione (“Dichiarazione di manifestazione di interesse”); l'esplicita previsione della futura stipulazione di un contratto preliminare, soltanto nel contesto del quale disciplinare una caparra, con previsione dei tempi di stipulazione;
il silenzio delle parti circa le ragioni della dazione dell'assegno, in evidente contrasto con quanto espressamente dichiarato riguardo alla caparra da costituire all'atto della stipulazione del successivo contratto preliminare, circostanza che non autorizza, come visto esaminando la giurisprudenza più sopra richiamata, a concludere per la previsione di una sanzione per l'inadempimento (né è chiaro per l'inadempimento di quale obbligazione).
La dazione dell'assegno, a ben vedere, deve ritenersi sia stata funzionale a dare ragione della serietà della manifestazione di interesse, propria della fase delle trattative precontrattuali non vincolanti, sicché la firma apposta per accettazione da parte del convenuto si spiega in rapporto alla dazione dell'assegno, non in funzione di accettazione di una proposta contrattuale, all'evidenza mancante.
D'altro canto, stante la richiamata natura della caparra, la previsione della stessa risulta incompatibile con un atto non vincolante quale quello in esame;
né può sostenersi che trattasi di cauzione, in mancanza di trasmissione del possesso del bene (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
8989 del 04/04/2024: «La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito.»).
Parte convenuta non ha offerto elementi utili a giungere a diversa conclusione in ordine alla volontà delle parti: va infatti confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal precedente giudicante in data 2.10.2023, valutata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dal
Pag. 4 di 5 convenuto, siccome i capitoli di prova o risultano formulati genericamente, o in forma negativa,
o implicano valutazioni non demandabili ai testimoni. Del pari, le richieste di prova formulate dall'attore in parte risultano inammissibili per genericità o perché implicanti valutazioni non demandabili ai testimoni, in parte irrilevanti perché attinenti a fatti non contestati.
Ne consegue che il fallimento delle trattative precontrattuali ha fatto venire meno la causa sottesa alla dazione in questione, con conseguente obbligo restitutorio a carico del convenuto.
Vanno altresì riconosciuti gli interessi richiesti, dalla domanda al soddisfo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna a restituire a Controparte_1
la somma di € 10.000,00, oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, € 264,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimo Marrone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 23.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5