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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1692/2023
tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
RICORRENTE/I
E
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26/06/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
l'Avv. BOVA ANNALISA e l'Avv. FIORINI FABRIZIO hanno depositato note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. , (C.F. Parte_12 C.F._12 Pt_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. , (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. ), C.F._18 Parte_19 C.F._19 Parte_20
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._20 Parte_21
), elettivamente domiciliati in VIA EMILIA EST N. 18 41124 MODENA, C.F._21
rappresentati e difesi dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI FABRIZIO;
RICORRENTE/I contro
D E L M E R I T O (C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, i ricorrenti, come sopra indentificati, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze dello stesso in forza Controparte_1
di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici indicati in ricorso non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo Cont delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e della nota n. CP_3
15219 del 15.10.2015 nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare in capo agli odierni ricorrenti il diritto e il beneficio a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente pari ad €. 500/00 annui, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015 e conseguentemente dirsi tenuto il
[...]
, in persona dell'Ecc.mo Signor Ministro pro-tempore a corrispondere a Controparte_1
tutti e ventuno sottoriportati docenti ricorrenti le seguenti precisate somme individuali per le causali di cui sopra:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
NO , euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a Pt_1
tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 23/03/2023 (Doc.1);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come Controparte_4
da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.2); , euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da Controparte_5
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.3);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da Parte_22
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.4);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da Parte_23
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.5);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come Parte_24
da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.6);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da Parte_25
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.7);
8-Tarso euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da Pt_8
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.8);
, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a Controparte_6
tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 23/03/2023 (Doc.9);
10-Calabrese Cosimo, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.10);
11-Ferrari Mariavittoria, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/2018 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022
(Doc.11);
12- , euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, Parte_12
come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022
(Doc.12); , euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/2020 - 2020/21 - 2021/22, come da Parte_26
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale dello 08.05.2023 (Doc.13);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da Parte_27
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.14);
AL RA, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale del 27/05/2023 (Doc.15);
NI ON, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, come da contratti
a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale del 27/05/2023 (Doc.16); AI TR, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.17);
RG TE, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.18);
-R EL, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.19);
IA RO, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 -2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.20);
TI EL, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti
a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale del 09/10/2023 (Doc.21);
Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a ciascun ricorrente dalla data di maturazione del diritto al saldo.
2_In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su
Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per
l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva
1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
Con vittoria di compensi e di onorari di avvocato e con il rimborso del contributo unificato e delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, dell'I.V.A. (se dovuta) e della C.P.A.
4%, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.” Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, i ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici specificati con l'atto introduttivo, le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, i ricorrenti non hanno ricevuto la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del all'attribuzione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del CP_3 docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla clausola 6 CP_1 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla
CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come:
«la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre
Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre
2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze
(per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna decadenza dal diritto per omessa richiesta di inserimento nel sito web nel termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno scolastico poiché è evidente che – in virtù della preclusione di legge – la parte ricorrente non poteva ritenersi onerata del suddetto adempimento
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che i ricorrenti abbiano ricevuto incarichi di docenza (non di ruolo) di durata annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche degli A.S. indicati in ricorso.
Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non hanno fruito della “Carta docente”.
Parte ricorrente ha inoltre documentato con deposito autorizzato del 18/06/2025 l'attuale permanenza nel sistema scolastico delle docenze in forza dei contratti allegati e in corso di svolgimento.
In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso.
In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice
(per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va CP_1 condannato, all'adozione delle attività necessarie a consentire a parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), e si determina in € 3.500,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_12 Pt_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , a usufruire della Carta
[...] Parte_20 Parte_21 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro
500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1
consentire loro la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) Condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_7
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre contributo unificato, rimb. forf.,
IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 26/06/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1692/2023
tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
RICORRENTE/I
E
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26/06/2025 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , , Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
l'Avv. BOVA ANNALISA e l'Avv. FIORINI FABRIZIO hanno depositato note di trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato note di trattazione Controparte_1
scritta.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. , (C.F. Parte_12 C.F._12 Pt_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. , (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. ), C.F._18 Parte_19 C.F._19 Parte_20
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._20 Parte_21
), elettivamente domiciliati in VIA EMILIA EST N. 18 41124 MODENA, C.F._21
rappresentati e difesi dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI FABRIZIO;
RICORRENTE/I contro
D E L M E R I T O (C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;
RESISTENTE/I IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, i ricorrenti, come sopra indentificati, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze dello stesso in forza Controparte_1
di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici indicati in ricorso non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo Cont delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e della nota n. CP_3
15219 del 15.10.2015 nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che:“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare in capo agli odierni ricorrenti il diritto e il beneficio a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente pari ad €. 500/00 annui, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015 e conseguentemente dirsi tenuto il
[...]
, in persona dell'Ecc.mo Signor Ministro pro-tempore a corrispondere a Controparte_1
tutti e ventuno sottoriportati docenti ricorrenti le seguenti precisate somme individuali per le causali di cui sopra:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
NO , euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a Pt_1
tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 23/03/2023 (Doc.1);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come Controparte_4
da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.2); , euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da Controparte_5
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.3);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da Parte_22
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.4);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da Parte_23
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.5);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come Parte_24
da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.6);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da Parte_25
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.7);
8-Tarso euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da Pt_8
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.8);
, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a Controparte_6
tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 23/03/2023 (Doc.9);
10-Calabrese Cosimo, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.10);
11-Ferrari Mariavittoria, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/2018 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022
(Doc.11);
12- , euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, Parte_12
come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022
(Doc.12); , euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/2020 - 2020/21 - 2021/22, come da Parte_26
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale dello 08.05.2023 (Doc.13);
, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, come da Parte_27
contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.14);
AL RA, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale del 27/05/2023 (Doc.15);
NI ON, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, come da contratti
a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale del 27/05/2023 (Doc.16); AI TR, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.17);
RG TE, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.18);
-R EL, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.19);
IA RO, euro 2.500,00 aa. ss. 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 -2021/22, come da contratti a tempo determinato allegati unitamente a diffida collettiva del 28/07/2022 (Doc.20);
TI EL, euro 2.000,00 aa. ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, come da contratti
a tempo determinato allegati unitamente a diffida individuale del 09/10/2023 (Doc.21);
Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a ciascun ricorrente dalla data di maturazione del diritto al saldo.
2_In via subordinata, nell'ipotesi non sia accolta la domanda di cui al precedente p. 1, poiché rilevante e non manifestamente infondata, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L. 87/1953, dell'art. 1, comma 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su
Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500/00 annui per
l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost.,in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la Clausola 4 e 6 alla Direttiva
1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
Con vittoria di compensi e di onorari di avvocato e con il rimborso del contributo unificato e delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, dell'I.V.A. (se dovuta) e della C.P.A.
4%, disponendo la distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.” Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, i ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici specificati con l'atto introduttivo, le supplenze indicate in ricorso.
E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, i ricorrenti non hanno ricevuto la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del all'attribuzione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del CP_3 docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il richiamo alla clausola 6 CP_1 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla
CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come:
«la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre
Cass., 27.10.2023, n. 29961). Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre
2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze
(per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna decadenza dal diritto per omessa richiesta di inserimento nel sito web nel termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno scolastico poiché è evidente che – in virtù della preclusione di legge – la parte ricorrente non poteva ritenersi onerata del suddetto adempimento
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che i ricorrenti abbiano ricevuto incarichi di docenza (non di ruolo) di durata annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche degli A.S. indicati in ricorso.
Annualità per cui, pacificamente ex art. 115 c.p.c., non hanno fruito della “Carta docente”.
Parte ricorrente ha inoltre documentato con deposito autorizzato del 18/06/2025 l'attuale permanenza nel sistema scolastico delle docenze in forza dei contratti allegati e in corso di svolgimento.
In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso.
In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice
(per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va CP_1 condannato, all'adozione delle attività necessarie a consentire a parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), e si determina in € 3.500,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_12 Pt_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , a usufruire della Carta
[...] Parte_20 Parte_21 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro
500 annui per gli anni scolastici indicati in ricorso, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1
consentire loro la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
2) Condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_7
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre contributo unificato, rimb. forf.,
IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 26/06/2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni