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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, iscritta al n. 837 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Preutesti, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Acquapendente (VT), alla Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Paggetti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 settembre 2004 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte
II, serie A, n. 11); che dalla loro unione è nata la figlia il 3 settem- Persona_1
bre 2006; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita Acquapendente, Via Giuseppe Verdi n. 1/B, di pro- prietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia. Il sig si è già tra-
[...] Pt_2
sferito in un'altra abitazione portando con sé tutti i propri effetti personali;
3) ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente, per- tanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4) i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento e all'istruzione della figlia
I signor di comune accordo e preso atto Per_1 Parte_1 Parte_2
della volontà della figlia, stabiliscono che sarà domiciliata presso entrambi Per_1
secondo le proprie esigenze e in accordo con gli stessi. Ciascuno dei genitori prov- vederà alle esigenze quotidiane di vitto e alloggio d nel tempo in cui quest'ul- Per_1
tima si troverà presso di loro, coprendo ogni spesa legata alla convivenza, pertanto, non viene previsto alcun contributo di mantenimento a carico dei genitori;
5) entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti la figlia, spese che dovranno essere concordate – ove possibile – e do- cumentate;
per individuare le spese di carattere straordinario e per la loro gestione si fa riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo che entrambi i ri- correnti dichiarano di aver visionato e accettato integralmente. In particolare, in previsione del fatto che quest' anno conseguirà la maturità per poi Per_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
intraprendere il percorso universitario fuori sede, il sig sosterrà Parte_2
integralmente le spese per le tasse di iscrizione e immatricolazione dell'intero ciclo, le spese per l'alloggio fuori sede nonché per l'acquisto del materiale didattico. Per tutte le altre spese di carattere quotidiano, i genitori contribuiranno nella misura del
50% in virtù di quanto stabilito al punto n.4);
6) i coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'appello”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni av- verso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente tra- smessa al comune di Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 3 aprile 2025, iscritta al n. 837 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a Preutesti, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Acquapendente (VT), alla Via A. Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Paggetti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 12 settembre 2004 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte
II, serie A, n. 11); che dalla loro unione è nata la figlia il 3 settem- Persona_1
bre 2006; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione coniugale sita Acquapendente, Via Giuseppe Verdi n. 1/B, di pro- prietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_1
che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia. Il sig si è già tra-
[...] Pt_2
sferito in un'altra abitazione portando con sé tutti i propri effetti personali;
3) ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente, per- tanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
4) i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento e all'istruzione della figlia
I signor di comune accordo e preso atto Per_1 Parte_1 Parte_2
della volontà della figlia, stabiliscono che sarà domiciliata presso entrambi Per_1
secondo le proprie esigenze e in accordo con gli stessi. Ciascuno dei genitori prov- vederà alle esigenze quotidiane di vitto e alloggio d nel tempo in cui quest'ul- Per_1
tima si troverà presso di loro, coprendo ogni spesa legata alla convivenza, pertanto, non viene previsto alcun contributo di mantenimento a carico dei genitori;
5) entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti la figlia, spese che dovranno essere concordate – ove possibile – e do- cumentate;
per individuare le spese di carattere straordinario e per la loro gestione si fa riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo che entrambi i ri- correnti dichiarano di aver visionato e accettato integralmente. In particolare, in previsione del fatto che quest' anno conseguirà la maturità per poi Per_1
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
intraprendere il percorso universitario fuori sede, il sig sosterrà Parte_2
integralmente le spese per le tasse di iscrizione e immatricolazione dell'intero ciclo, le spese per l'alloggio fuori sede nonché per l'acquisto del materiale didattico. Per tutte le altre spese di carattere quotidiano, i genitori contribuiranno nella misura del
50% in virtù di quanto stabilito al punto n.4);
6) i coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'appello”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni av- verso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente tra- smessa al comune di Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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