Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 9 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 21116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21116 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05301/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2022, proposto da
NO EG, PI TA, SA PA, IC AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone, Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RO CO, GE AP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - prova scritta del 5/4/2022 – quesiti erronei e fuorvianti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa AR IN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Richiamata l’ordinanza presidenziale n. 2304 del 9 giugno 2025 colla quale si è disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, tramite notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami nel termine perentorio ivi indicato;
Rilevato l’inadempimento di parte ricorrente all'ordine di integrazione del contraddittorio e dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. della sussistenza della causa di improcedibilità del ricorso conseguente;
Ritenuto, pertanto, che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c ) e dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;
Ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione del tenore dell’attività difensiva di parte resistente e della definizione in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR IN IL, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Lorenzo AR Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR IN IL |
IL SEGRETARIO