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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 7275/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 7275/2019 promossa da: nato a [...] Controparte_1 CP_2
(CE) il 01/08/1958 (C.F.: ) difeso e C.F._1
rappresentato dall'Avv. Suppa Claudio Giorgio (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in Sant'Agata De' Goti (BN) - Viale Vittorio Emanuele
III,54;
-appellante- contro
C.F./P.I. ) in persona Controparte_3 P.IVA_1
del sindaco p.t. sito alla Via Albana Palazzo Lucarelli – Santa Maria
C.V. (CE);
-appellato contumace-
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione per appello introduttivo del presente grado di giudizio l'istante ha impugnato parzialmente la sentenza del
Giudice di Pace di C.V. n. n° 306/19, nella parte in cui CP_3
la stessa condanna l'Ente, alla refusione dei compensi quantificati in complessivi € 80,00, comprensivi di euro 43,00 per spese, chiedendone la modifica in favore di una pronuncia che condanni il convenuto, al pagamento dei compensi professionali di causa nella misura di 278,00 oltre accessori come da parametri medi tabellari ex
D.M. n. 55/2014.
Pur se ritualmente citato, non si costituiva il Controparte_4
C.V.
Acquisito il fascicolo di primo grado all'udienza del 02/10/2024, la causa veniva riservata in decisione con termini di legge.
Va preliminarmente premesso che il gravame verte sulla sola statuizione in ordine al governo delle spese processuali.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Bisogna considerare, ai fini della liquidazione dei compensi del procuratore, la fascia di valore che va sino ad € 1.100,00; anche volendo liquidare il minimo dei compensi per le attività svolte non
2 si comprende la misura di € 37,00, una somma che è ampiamente al di sotto dei minimi.
Il giudice può anche procedere alla liquidazione dei compensi nell'importo minimo, e non deve motivare, ma, se si scende al di sotto del minimo deve necessariamente dare adeguata motivazione di tale scelta.
Infatti sul tema della liquidazione dei compensi, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Secondo le Sezioni Unite: la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n.
2644);"stariffare" la tabella al di sotto dei minimi di legge, non è più consentito né dalla giurisprudenza (Corte di Giustizia Europea 23 novembre 2017 C427/16 e C428/16; Cassazione Civile Sez. VI 21 gennaio 2019 n. 1522; Cass. Civ. Sez. II 17 dicembre 2018 n. 32575;
Cass. Civ. Sez. II 31 agosto 2018 n. 21487; Cass. Civ. Sez. II 17
3 gennaio 2018 n. 1018), né dal legislatore (art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012 n. 247, così come modificato dal comma 487 dell'unico articolo della legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 08 marzo 2018 n. 37; art. 19 comma I, terzo periodo, del decreto del ministeriale 10 marzo 2014
n. 55, così come modificato dall'art. 4 decreto ministeriale 08 marzo
2018 n. 37; art. 20 del decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dall'art. 5 decreto ministeriale 08 marzo 2018
n. 37); per i parametri medi, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione (Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644;
Cass. Civ. Sez. Lav. 17 maggio 2018 n. 12093; Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Civ. Sez. VI 19 ottobre 2016
n. 21205; Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015 n. 13400; Cass. Civ. Sez.
Lav. 23 giugno 1997 n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993 n.
10350), che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi
(Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014 n. 29934).
Il giudice deve motivare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o eliminate, perché non dovute
(Cass. Civ. Sez. III. Civ. Sez. VI 12 giugno 2018 n. 15227; Cass. Civ.
12 gennaio 2018 n. 657; Cass. Civ. Sez. VI 11 dicembre 2017 n.
29594; Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n.
18238, Cass. Civ. Sez. VI 30 marzo 2011 n. 7293; Cass. Civ. Sez.
4 Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007
n. 2748);
Inoltre, costituisce violazione deontologica accettare compensi irrisori (Cons. Naz. For. 28 dicembre 2017 n. 244; Cass. Civ. Sez.
VI ordinanza 30 novembre 2016 n. 24492; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016 n. 3057), nonché violazione di legge liquidare compensi lesivi del decoro della professione (Cassazione
Civile Sez. VI 21 gennaio 2019 n. 1522; Cassazione civile, sez. VI,
15/12/2017, n. 30286; Cass. Civ. Sez. VI ordinanza 30 novembre
2016 n. 24492; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016 n.
3057; Cass. Civ. Sez. VI 22 dicembre 2015 n. 25804).
Comunque, sebbene il giudice di pace non motivi la liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tabellari, considerando un abbattimento della fase istruttoria si arriverebbe ad una liquidazione del compenso pari ad € 139,00.
Pertanto, in accoglimento dell'appello si determinano i compensi dell'Avv. Tufariello Giovanni in € 139,00 oltre spese e accessori come per legge.
Anche le spese del grado di appello seguono il principio della soccombenza e dunque vanno poste a carico del
[...]
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
5 - in accoglimento dell'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata, liquida i compensi dell'Avv. Giovanni Tufariello, procuratore di sé stesso in primo grado, in € 139,4 oltre ad euro
43,00 per spese, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. ; CP_1
- condanna l'appellato al pagamento Controparte_6
in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida in complessivi € 232,00 per compensi, oltre ad euro 64,50 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Suppa Claudio Giorgio.
Così deciso il 04/02/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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