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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA ON, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2804/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13651/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29230002126811038832676 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.13651/2024, depositata il 7-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato il preavviso di fermo emesso dal Concessionario per la Riscossione,
Municipia Spa per conto della Regione Campania, notificato in data 12.12.2023, limitatamente alla presupposta ingiunzione di pagamento relativa a Tassa Auto anno 2016 per un importo complessivo di euro
259,34, in relazione ad auto di proprietà della ricorrente dettagliatamente indicate preavviso di fermo, eccependo, quali motivi di censura, la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti costituiti dall'intimazione di pagamento e dall' avviso di accertamento, con conseguente decadenza e prescrizione del tributo richiesto;
-che si era costituito Municipia Spa -Abaco per la Regione Campania che aveva resistito con controdeduzioni scritte in relazione ai motivi del ricorso depositando le relate di notifica degli atti presupposti all'atto impugnato;
-che con memorie illustrative, la ricorrente aveva contestato la validità della firma apposta sull'avviso di ricevimento ritenendola invalida.
Aveva, quindi respinto il ricorso, rilevando che parte resistente documentato la rituale notifica degli atti prodromici, avviso di accertamento (4-11-2019) e intimazione di pagamento (23-6-2022), inviate direttamente dall'ente impositore e dal concessionario con raccomandata ordinaria;
l'invalidità della sottoscrizione che si assumeva illeggibile doveva essere contestata con querela di falso. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 150,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e/o falsa applicazione l. 890/82; nullità ed inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento e della ingiunzione di pagamento;
intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per cui è causa;
error in iudicando;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione e/o falsa applicazione l. 241/1990 e l. 212/2000 nonché sull'eccezione di invio del sollecito di pagamento nonché, ancora, sull'eccezione di sproporzione tra il fermo azionato ed il credito de cui agitur;
error in procedendo. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugna to;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da liquidare al procuratore, antistatario.
Si era costituta la parte appellata Municipia s.p.a. che aveva concluso per il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore anticipatario.
La parte appellata Regione Campania non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore di parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo sub 1) è assolutamente infondato. L'avviso di accertamento era stato notificato il 4-11-2019 a mani della destinataria (la mancanza di altre indicazioni deve portare a tale conclusione); la sottoscrizione non è stata contestata con ricorso per querela di falso, obbligatoria trattandosi di atto fidefacente.
L'intimazione di pagamento era stata notificata in data 23-6-2022 a mani di persona addetta alla casa;
l'art.60 co.1 lett. b D.P.R. 600/1973 stabilisce che, se la consegna del plico è fatta a persona diversa dal destinatario
è sufficiente -come avvenuto nel caso di specie- la spedizione della raccomandata informativa senza necessità che ne sia documentatala ricezione. La mancata impugnazione della intimazione di pagamento ritualmente notificata impedisce comunque di far valere eventuali vizi della notifica dell'avviso di accertamento. La rituale notifica dell'avviso di accertamento e della successiva intimazione di pagamento nel termine triennale di legge escludono il verificarsi di decadenze e/o prescrizioni.
B) Il motivo sub 2) è infondato. Nel ricorso, in termini generici, si era lamentato il mancato invio di due solleciti e la sproporzione tra l'importo della tassa evasa la misura cautelare (“… essendo l'importo del presunto credito inferiore ad €. 1000,00, si eccepisce l'omesso invio dei due solleciti di pagamento previsti in siffatta ipotesi;
che sempre in considerazione della manifesta esiguità del credito azionato si eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo in ragione della evidente sproporzione tra l'importo de cui agitur e la procedura azionata …”), senza indicare, inammissibilmente, la ragione delle doglianze. Il motivo di gravame è, quindi, inammissibile e comunque infondato non risultando la fonte normativa del presunto obbligo dei due solleciti
(il preavviso di fermo è comunque un sollecito di pagamento) e della impossibilità di applicare la misura anticipata stante l'importo del tributo evaso.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 200,00 oltre accessori con attribuzione
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA ON, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2804/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13651/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29230002126811038832676 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.13651/2024, depositata il 7-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso:
-che la ricorrente aveva impugnato il preavviso di fermo emesso dal Concessionario per la Riscossione,
Municipia Spa per conto della Regione Campania, notificato in data 12.12.2023, limitatamente alla presupposta ingiunzione di pagamento relativa a Tassa Auto anno 2016 per un importo complessivo di euro
259,34, in relazione ad auto di proprietà della ricorrente dettagliatamente indicate preavviso di fermo, eccependo, quali motivi di censura, la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti costituiti dall'intimazione di pagamento e dall' avviso di accertamento, con conseguente decadenza e prescrizione del tributo richiesto;
-che si era costituito Municipia Spa -Abaco per la Regione Campania che aveva resistito con controdeduzioni scritte in relazione ai motivi del ricorso depositando le relate di notifica degli atti presupposti all'atto impugnato;
-che con memorie illustrative, la ricorrente aveva contestato la validità della firma apposta sull'avviso di ricevimento ritenendola invalida.
Aveva, quindi respinto il ricorso, rilevando che parte resistente documentato la rituale notifica degli atti prodromici, avviso di accertamento (4-11-2019) e intimazione di pagamento (23-6-2022), inviate direttamente dall'ente impositore e dal concessionario con raccomandata ordinaria;
l'invalidità della sottoscrizione che si assumeva illeggibile doveva essere contestata con querela di falso. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 150,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 formulando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e/o falsa applicazione l. 890/82; nullità ed inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento e della ingiunzione di pagamento;
intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per cui è causa;
error in iudicando;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per violazione e/o falsa applicazione l. 241/1990 e l. 212/2000 nonché sull'eccezione di invio del sollecito di pagamento nonché, ancora, sull'eccezione di sproporzione tra il fermo azionato ed il credito de cui agitur;
error in procedendo. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugna to;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da liquidare al procuratore, antistatario.
Si era costituta la parte appellata Municipia s.p.a. che aveva concluso per il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore anticipatario.
La parte appellata Regione Campania non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore di parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo sub 1) è assolutamente infondato. L'avviso di accertamento era stato notificato il 4-11-2019 a mani della destinataria (la mancanza di altre indicazioni deve portare a tale conclusione); la sottoscrizione non è stata contestata con ricorso per querela di falso, obbligatoria trattandosi di atto fidefacente.
L'intimazione di pagamento era stata notificata in data 23-6-2022 a mani di persona addetta alla casa;
l'art.60 co.1 lett. b D.P.R. 600/1973 stabilisce che, se la consegna del plico è fatta a persona diversa dal destinatario
è sufficiente -come avvenuto nel caso di specie- la spedizione della raccomandata informativa senza necessità che ne sia documentatala ricezione. La mancata impugnazione della intimazione di pagamento ritualmente notificata impedisce comunque di far valere eventuali vizi della notifica dell'avviso di accertamento. La rituale notifica dell'avviso di accertamento e della successiva intimazione di pagamento nel termine triennale di legge escludono il verificarsi di decadenze e/o prescrizioni.
B) Il motivo sub 2) è infondato. Nel ricorso, in termini generici, si era lamentato il mancato invio di due solleciti e la sproporzione tra l'importo della tassa evasa la misura cautelare (“… essendo l'importo del presunto credito inferiore ad €. 1000,00, si eccepisce l'omesso invio dei due solleciti di pagamento previsti in siffatta ipotesi;
che sempre in considerazione della manifesta esiguità del credito azionato si eccepisce l'illegittimità del preavviso di fermo in ragione della evidente sproporzione tra l'importo de cui agitur e la procedura azionata …”), senza indicare, inammissibilmente, la ragione delle doglianze. Il motivo di gravame è, quindi, inammissibile e comunque infondato non risultando la fonte normativa del presunto obbligo dei due solleciti
(il preavviso di fermo è comunque un sollecito di pagamento) e della impossibilità di applicare la misura anticipata stante l'importo del tributo evaso.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 200,00 oltre accessori con attribuzione