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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella causa RG 9916/2024 all' udienza dell'8/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Tra
(C.F.: ) n. a Napoli il 17.08.1971 e ivi res.te Parte_1 C.F._1 alla via Vicinale Cupa Cintia, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Marocco (c.f.: ) e C.F._2 dall'avv. Tiziana DiPalma (c.f. insieme allo stesso el.te dom.ta presso lo C.F._3 studio legale in Napoli alla via Florimo, 3. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c.:
da intendersi quale domicilio digitale Email_1
RICORRENTE
CONTRO L' C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in P.IVA_2 Napoli alla Via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Maria Sofia Lizzi ( CP_1
) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per C.F._4
Notar del 22.03.24 rep. N. 37875, n. racc. 7313 la quale si dichiara Persona_1 disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec: t (Fax 081.19626338- Tel.081.7558400)- via De Email_2
Gasperi, 55- Napoli;
RESISTENTE
E
per tutti gli ambiti provinciali e Controparte_2 nazionale ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, con sede legale in Roma alla
Via Giuseppe Grezar, 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, P.IVA_3 convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, a decorrere dal 1 luglio 2017, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
, tra cui svolgenti le funzioni Controparte_3 Controparte_4 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 203 del 2005 e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte, in persona del Dott. , Responsabile Atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio Lombardia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
– Roma repertorio nr Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 Persona_2 del 25/07/2024, rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. Giovanni Accongiagioco, C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso il suo studio sito in Marano di Napoli (Na) alla Via Francesco Baracca, 18 - fabb.
4. Si dichiara, ai sensi del 2° comma dell'art. 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio presso il proprio indirizzo di posta
1 elettronica e/o al n di fax 08119736874, indicato ai sensi e Email_3 per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90174681 28/000 emessa
[...]
con la quale si assumevala debenza a carico del Controparte_6 ricorrente dell'importo complessivo di euro10.846,21. In data 15.03.2024 veniva emessa l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90174681 28/000, con la quale si contestava al ricorrente il mancato pagamento di euro 10.846,21, relativo a n. 3 cartelle di pagamento (n. 0712022015511120600; n 07120220155111307000; n. 07120230036195624000) e n. 1 avviso di addebito (n. 37120220010512870000).In particolare impugnava l' inrimazione di pagamento sopra richiamata denunciando la mancanza dell' atto presupposto con riferimento all' avviso di addebito n. n.37120220010512870000, asseritamente notificato il 16.08.2022, contestando la debenza in capo al ricorrente di contributi I.V.S. e “somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro minimale” per gli anni 2019 e 2020, per un importo complessivo di euro 5.166,34.”proprio a causa della mancata notifica. Contestava altresì il difetto di motivazuione dell'impugnata intimazione di asgamento . Chiedeva pertanto “ a) in via preliminare, sospendere l'efficacia secutiva dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90174681 28/000, con riferimento all'avviso di addebito n. CP_1
37120220010512870000, ed in via principale, annullare e revocare l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90174681 28/000, con la quale si contestava al ricorrente il mancato pagamento di euro 10.846,21, relativo a n. 3 cartelle di pagamento (n. 0712022015511120600; 07120220155111307000; n. 07120230036195624000) e n. 1 avviso di addebito (n. 37120220010512870000), con specifico riguardo all' avviso di addebito (n. 37120220010512870000) per euro 5.166,34, perché illegittimo in virtù:- dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti;
- dell'illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento,per carenza insanabile di motivazione, per tutte le ragioni sopra esposte
Si costituiva l' contestando il motivo posto a fondamento dell' oposizione CP_1 atteso che aveva regolarmente notificato l' avviso di addebito opposto in data 11.8.2022 come da documentazionje allegata
Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso vinte le spese . Si costituiva la , eccependo il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la tardivuità della proposta oposizione in quanto ad oggi risulta che l'intimazione era stata notificata in data 25.03.2024 e il ricorso è stato depositato 24.04.2024, oltre i 20 gg, pertato doveva essere rigettato. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese
Il giudice, previa sospensione dell' esecutività dell' intimazione, all' udienza del tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da sentenza contestuale
2 Va preliminarmente disattesa l' eccezione solevata dalla Controparte_2 risossione di tardività dell' oposizione all' intimazione di pagamento, atteso che allorchè l'intimazione riguardi crediti previdenziali vantati da ed va CP_1 CP_7 proposta entro 40 giorni ai sensi dell' art 24L. 46/99. se le censure mosse riguardano il merito della pretesa, e detto termine risulta rispettato atteso chel' intimazzione è sttata notificata 25.03.2024 e il ricorso è stato depositato 24.04.2024, Va premesso che il ricorrente proponeva oposizione all'. “ intimazione di pagamento n. 071 2024 90174681 28/000 per vizio dell' iter procedimentale, non essendo stati notificato l' avviso di addebito sottostante, con conseguente invalidità derivata dell' intimazione di pagamento per mancanza dell' atto presupposto( Cfr. cass. civ. 23.10.2018 n. 26731)
Detto motivo è infondato atteso che l' ha fornito prova della regolare notifica CP_1 dell' avviso di addebito n. 37120170016674722000 per la somma di euro 5.166,34.” notificato con racc. a r 68499366956-2 sottoscritta dallo stesso oponente in data 11.8.2022 .
Ne consegue che non sussiste il dedotto vizio procedimentale su cui l' opponente fondava la nillità dell' intimazione di pagamento opposta
Pertanto eventuali contestazione in ordine alle somme di cpui a detto avviso di addebito andavano proposte impugnando lo stesso, e non l' intimazione di pagamento opposta
.Ugualmente va rigettato l' ulteriore motivo attinente al difetto di motivazione atteso che come statuito dalla Suprema Corte ( Cass 210651/5/2022 l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione
(art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241). Per gli sposti motivi l' oposizione va integralmente rigettata Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
1) rigetta l' opposizione;
2) condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1000,00 in favore di ciascuno dei resistenti oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge
Si comunichi
Napoli, 8/5/2025 il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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