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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4660/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. LUIGI MALDERA;
Parte_1
OPPONENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/4/2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità radicale e la conseguente inefficacia della ordinanza- ingiunzione n. OI-0015229788 relativa ad atto di accertamento n.
.0900.28/11/2018.0602113 del 28.11.2028 e dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-001985377 relativa ad atto di accertamento n.
.0900.21/11/2019.0648387 del 21.11.2019 entrambe notificate in data CP_1
18.03.2024 per difetto di legittimazione passiva del ricorrente, per tutte le causali di cui in narrativa e/o per la totale insussistenza dei fatti contestati al ricorrente, nonché per l'assenza di elementi atti a giustificare il pagamento richiesto;
C) In via estremamente gradata e nella denegata ipotesi di condanna ridurre gli importi dovuti ai minimi di legge;
D) Con vittoria di spese e competenze legali”, con distrazione.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1 All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione sollevata dall di CP_1 incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, si applica l'art.6
d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione. Trattandosi di violazione consistita nell'omesso pagamento di contributi, vale la regola adell'art.1182, co.3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell (cfr. Cass., ord. n. 30579/2024). CP_1
Nel caso in esame, è stata la sede territoriale dell' di Bari a CP_1 procedere alle contestazioni (si v. verbali di accertamento) e ad emettere le ordinanze di ingiunzione opposte (né risulta in atti il coinvolgimento di altra sede territoriale dell ); quindi, il pagamento delle poste CP_2 andava eseguito alla sede di Bari, risultando, pertanto, territorialmente competente il Tribunale adito.
Nel caso in esame, il ricorrente ha spiegato l'odierna opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-0015229788 (relativa ad atto di accertamento n. 0900.28/11/2018.0602113 del 28.11.2018) ed avverso l'ordinanza- CP_1 ingiunzione n. OI-001985377 (relativa ad atto di accertamento n.
.0900.21/11/2019.0648387 del 21.11.2019), entrambe notificate in data CP_1
19.03.2024 (come da relate in atti, fascicolo resistente), concernenti sanzioni amministrative per omissione contributiva relativamente alle annualità 2017 e 2018. Al riguardo, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva non ricoprendo più, a far data dal 20.05.2021, la qualifica di legale rappresentante pro tempore dell'Associazione di
Vigilanza “La Mela Verde”, cui ineriva l'onere di versare i contributi previdenziali, lamentando altresì l'illegittima emissione delle ordinanze di ingiunzione, avendo lo stesso provveduto a saldare le poste contributive dopo la notifica dei verbali di accertamento sottesi alle ordinanze opposte. In via ulteriormente gradata, domandava la riduzione delle sanzioni ai minimi di legge. E' pacifico nel caso de quo che l'odierno opponente abbia rivestito - al tempo cui si riferiscono le omissioni contributive (2017-2018) - il ruolo di Presidente dell'associazione nonché legale rappresentante pro tempore dell'Associazione di Vigilanza “LA MELA VERDE”. Per quanto qui interessa, quindi, risultano inconferenti le dimissioni formalizzate dallo stesso soltanto nel maggio 2021 (si v. lettera di dimissioni in atti), risultando la pretesa oggetto dell'ingiunzione correttamente esercitata nei confronti della persona fisica che al tempo ricopriva la carica di Presidente nonché legale rappresentante. Risulta, pertanto, infondata la relativa doglianza.
Ciò posto, si deve osservare che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con l'art. 3, comma 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983.
Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera
€ 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a €
50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (cfr. Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 37232; Cass. pen. 15 marzo
2016, n. 14487).
Sicché, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (c.d. sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, legalmente predeterminata (Cfr. Cass. 8814/2008; Cass. n. 8644/2000).
Ebbene, come da relate in atti (cfr. fascicolo parte opposta) - non oggetto di specifica contestazione tra le parti - l'avviso di accertamento n.
.0900.28/11/2018.0602113 del 28.11.2018 - sotteso all'ordinanza di CP_1 ingiunzione n. OI-001529788 - risulta pacificamente notificato in data
27.12.2018. Mentre, l'avviso di accertamento n.
.0900.21/11/2019.0648387 del 21.11.2019 -sotteso all'ordinanza di CP_1 ingiunzione n. OI-001985377- risulta notificato in data 17.12.2019. Con riferimento alle pretese contributive relative al primo avviso di accertamento del 2018, come rappresentato dall'opponente, queste sarebbero state saldate mediante i versamenti di bollettini postali F35, in favore dell'agente della riscossione, effettuati nelle seguenti date: 23.01.2019,
08.02.2019, 20.03.2019, 26.03.2019 (si v. bollettini di pagamento, docc.
12, 13 e 14, fascicolo opponente).
Tuttavia, come pacificamente rappresentato dall , in quanto privo di CP_1 specifica contestazione, “come si può agevolmente constatare dalla disamina dell'atto di accertamento allegato, l'importo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli operai sia a tempo determinato (OTD) che indeterminato (OTI) riguarda il I e II trimestre
2017; all'epoca dell'invio dello stesso atto di accertamento i crediti dell erano ancora in fase amministrativa: infatti, la modalità di CP_2 pagamento indicata era tramite F24 - causale KLAS - con la codeline
32880501171261565 per gli OTD e la codeline 32880501171161487 per gli OTI denunciati per il I trimestre 2017; con la codeline 32880501172261622 per gli OTD e la codeline 32880501172161544 per gli OTI denunciati nel II trimestre 2017. Tutte tali inadempienze sono poi confluite nell'AVA
31420180007224744; dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” allegate (doc.n.3) si evince che i pagamenti sono stati imputati in parte a titolo di contributi in parte a titolo di aggio dell'ente come sotto specificato:
I trim 2017 OTD: importo richiesto € 338,75 importo pagato € 328,89 in data 23/01/2019 (doc. 12 nel ricorso) importo omesso € 9,86 (imputato come aggio);
I trim 2017 OTI: importo richiesto € 855,71 importo pagato € 830,79 in data 20/03/2019 (doc. 13 nel ricorso) importo omesso € 24,92 (imputato come aggio);
II trim 2017 OTD: importo richiesto € 298,88 importo non confluito sull'esatto trimestre ma imputato al III trim 2016;
II trim 2017 OTI: importo richiesto € 879,05 Importo pagato € 853,45 in data 26/03/2019 (doc. 15 nel ricorso) importo omesso € 25,60 (imputato come ). Per_1
Appare evidente, dunque, non tutti gli importi pagati sono stati imputati alla contribuzione omessa di cui all'atto di accertamento e dunque si è provveduto al calcolo della sanzione come di seguito indicato: (9,86+
24,92+298,88+25,60) = 359,26 x 1,5 = € 538,89”. Pertanto, alla luce di quanto innanzi, non può ritenersi integralmente effettuato il pagamento delle suddette poste contributive nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento (data 27.12.2018.).
Risultando, dunque, legittima l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, anche con riferimento alla quantificazione delle relative sanzioni, determinate ai sensi dell'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023, e rimaste prive di rilievi contabili.
Con riferimento, invece, alle pretese contributive relative al secondo avviso di accertamento del 2019, come rappresentato dall'opponente, queste sarebbero state saldate mediante i versamenti effettuati in favore dell'agente della riscossione, nelle seguenti date: 21.02.2020 (bollettino postale, doc. n. 6 fascicolo opponente); 20.12.2019 (mod. F24, doc. n. 7);
20.03.2020 (bollettini postali, doc. n. 8); 10.01.2020 (bollettini postali, doc. n. 9); 21.01.2020 (bollettino postale, doc. n. 10).
Tuttavia, come pacificamente rappresentato dall' , in quanto privo di CP_1 specifica contestazione, “Come si può constatare dall' atto di accertamento allegato, l'importo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli operai sia a tempo determinato (OTD) che indeterminato (OTI) riguarda il III e IV trimestre 2017, nonché il I e
II trimestre 2018; all'epoca dell'invio dello stesso atto i crediti dell erano ancora in fase amministrativa: infatti, la modalità di CP_2 pagamento indicata era tramite F24 - causale KLAS - con le varie codeline.
Tutte tali inadempienze sono poi confluite nell'AVA 31420190008446057000 e dalle stampe tratte dalla procedura “gestione AVA” si evince, anche in questo caso, che i pagamenti (ad eccezione di quelli relativi al III trimestre 2017 e al IV trimestre 2017 OTD) siano stati solo in parte imputati alla contribuzione omessa:
IV trimestre 2017 OTI: importo richiesto € 1.039,14 importo pagato in data 20/03/2020 (doc. 8 nel ricorso) ma imputato a III trimestre 2017 OTD e OTI importo associato € 357,81 pagato in data 10/01/2020 (doc. 9 nel ricorso) importo omesso € 681,33
I trimestre 2018 OTD: importo richiesto € 368,54 importo pagato in data 10/01/2020 (doc. 9 nel ricorso) ma imputato a IV trimestre 2017 OTI importo omesso € 368,54
I trimestre 2018 OTI: importo richiesto € 970,63 importo pagato € 915,54 in data 20/03/2020 -fuori termine- (doc. 8 nel ricorso) importo omesso € 54,94 (imputato come aggio)
II trimestre 2018 OTD: importo richiesto € 318,95 importo pagato € 309,67 in data 10/01/2020 (doc. 9 nel ricorso) importo omesso € 9,28 (imputato come aggio)
II trimestre 2018 OTI: importo richiesto € 951,98 importo pagato in data 21/01/2020 ma imputato al III trimestre 2017 OTI
(doc. 10 nel ricorso) importo omesso € 951,98
Appare evidente, dunque, che non tutti gli importi pagati sono stati imputati alla contribuzione omessa di cui all'atto di accertamento e dunque si è provveduto al calcolo della sanzione come di seguito indicato:
(681,33+368,54+970,63+9,28+951,98)= € 2.981,76 x 2= € 5.963,52”.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, non può ritenersi integralmente effettuato il pagamento delle suddette poste contributive nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento (data 17.12.2019.).
Risultando, dunque, legittima l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, anche con riferimento alla quantificazione delle relative sanzioni, determinate ai sensi dell'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023, e rimaste prive di rilievi contabili.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigetta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto della particolarità e controvertibilità delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'opposizione.
-compensa le spese. Bari, 28.10.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)