Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/03/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 24392/2024 promossa da
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Enrico Modesto Parte_1 P.IVA_1
Cerea e dell'avvocato Rosanna Chignoli (cui il mandato difensivo è stato revocato), elettivamente domiciliata in Cassano d'Adda, Piazza San Zeno n. 6, presso lo studio dei difensori ATTRICE contro
CF , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Giarrusso Guido Maria, elettivamente domiciliata in Via Fulvio Cazzaniga, 1 26100 Cremona, presso il difensore CONVENUTA La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell'art 281-sexies, comma 3, c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti previa precisazione delle seguenti
CONCLUSIONI Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis: nel merito: accertato e dichiarato che la Società attrice è creditrice nei confronti della Società convenuta per l'importo di €. 22.814,00 di cui alla fattura FPR 73/2023 del 30/12/2023, oltre che delle ritenute in garanzia pari a €. 3.711,76, oltre IVA su detto importo, se dovuta, condannare la Società pagina 1 di 7
la somma di €. 3.711,76, a titolo di trattenute in garanzia da restituire all'appaltatrice, od altra somma, maggiore o minore, che sia accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.; con interessi di cui al D. Lg.vo 231/2002 e rivalutazi2 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Spese e compensi professionali rifusi ex DM 147/2022. In istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze esposte in narrativa ai capitoli da n. 1) a n. 6), da intendersi qui trascritti e preceduti dalle parole: “E' vero”; si indicano a testi, salvo altri, i Signori e Testimone_1
presso Euro System S.r.l. Ammettersi CTU volta ad accertare l'entità Testimone_2 del corrispettivo dovuto alla in relazione allo stato di avanzamento in oggetto.” Pt_1
Per la convenuta:
“in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda promossa per essere il presente giudizio convenzionalmente da deferire a un collegio arbitrale, con rifusione delle spese di causa e con condanna a carico dell'attrice ad un risarcimento da determinarsi in via equitativa per la temerarietà della lite;
- in subordine nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate, - in via riconvenzionale, condannare l'attrice a pagare alla convenuta la somma di Euro 57.088,02, o nella diversa maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi di mora dalla data di insorgenza del singolo danno al saldo;
- in ulteriore subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, compensare i rispettivi controcrediti e condannare l'attrice a pagare alla convenuta l'eventuale differenza, oltre interessi come da domanda principale nel merito;
spese di causa in ogni caso interamente rifuse;
” “la chiede di essere Parte_2 ammessa alla prova per testi che:
1. il corrispettivo per l'appalto, presunto in Euro 85.000, di cui oneri per la sicurezza presunti in Euro 2.975,00, veniva concordato a misura, sulla base dell'elenco prezzi debitamente previsto nell'accordo sottoscritto inter partes (art. 3 del contratto) 2. in conseguenza della previsione di un appalto a misura, i pagamenti e le fatturazioni da parte dell'appaltatore venivano subordinati alla previa emissione dei documenti di stato di avanzamento dei lavori, la cd contabilità di cantiere, da parte del Direttore dei Lavori e dal Direttore Tecnico di Cantiere (art. 13 del contratto);
3. a garanzia della perfetta esecuzione delle opere, sulla contabilità risultante da ogni documento di stato di avanzamento dei lavori, la committente avrebbe trattenuto una quota del 5% sul totale del corrispettivo risultante dal documento (art. 14 del contratto);
4. sulla base di tali accordi, l'appaltatrice dava esecuzione alle opere, nel corso delle quali venivano emessi i seguenti documenti di stato di avanzamento dei pagina 2 di 7 lavori: a. SAL 1 di complessivi Euro 29.750 su cui non veniva operata la ritenuta a garanzia del 5% trattandosi dell'acconto contrattualmente previsto (DOC. 3); b. SAL 2 di complessivi Euro 8.244,78, su cui veniva operata la ritenuta a garanzia del 5% di Euro 412,24, con residuo importo pari ad Euro 7.832,54 (DOC. 4); c. SAL 3 di complessivi Euro 24.110,66, su cui veniva operata la ritenuta a garanzia del 5% di Euro 1.617,77, con residuo importo pari ad Euro 22.492,89 (DOC. 5);
5. a fronte di tali documenti di stato di avanzamento dei lavori, la Società emetteva le seguenti fatture: a. n. Pt_1 Parte_1
FPR/24/23 del 14.04.2023 di Euro 29.750 oltre iva di legge, che veniva interamente pagata (DOC. 6); b. n. FPR/53/23 del 31.08.2023 di Euro 7.832, n. FPR/53/23 del 31.08.2023 di Euro 7.832,54 oltre iva di legge, che veniva interamente pagata (DOC. 7); c. n. FPR/59/23 del 30.09.2023 di Euro 22.492,89 oltre iva di legge, che veniva interamente pagata (DOC. 8);
6. la , sul corrispettivo dell'appalto Parte_2 Parte_2 determinato sulla base dei 3 stati di avanzamento lavori, di complessivi Euro 61.855,44, pagava quindi complessivi Euro 60.075,43 oltre iva di legge, trattenendo, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione, l'importo di complessivi Euro 2.030,01, corrispondente al 5% sui documenti di stato di avanzamento dei lavori n. 2 e n. 3; 7. residuavano ulteriori opere da eseguire entro il termine pattuito, tanto che la committente era costretta più volte a sollecitare l'ultimazione dei lavori, da ultimo con comunicazione dell'11.10.2023; 8. il successivo 30.12.2023, la Società Parte_1 pur in assenza di ulteriori stati di avanzamento lavori, emetteva la fattura n. FPR 73/2023 di Euro 18.700 oltre iva di legge, indicando nella causale il riferimento al documento di stato di avanzamento dei lavori n. 4, in realtà inesistente (DOC. 9);
9. la
, in data 18.01.2024 (DOC. 10), inviava quindi una Parte_2 comunicazione alla Società contestando l'emissione della fattura n. Pt_1 Parte_1
FPR 73/2023 di Euro 18.700 oltre iva di legge, in quanto arbitrariamente emessa, e diffidandola ad adempiere al contratto consegnando la certificazione della linea vita, completa del progetto definitivo e del fascicolo tecnico, posto che le opere erano state appena ultimate (la data di fine lavori risultava invero essere il 07.01.2024); 10. con la medesima comunicazione, la Società veniva poi invitata a ritirare il Parte_1 materiale di risulta lasciato all'esito delle opere;
11. veniva contestata all'appaltatrice la presenza di una infiltrazione d'acqua causata dalla non regolare esecuzione dell'opera, con invito a procedere all'immediata risoluzione del problema12. con comunicazione del 23.01.2024, la Società comunicava che non avrebbe consegnato la Parte_1 certificazione della linea vita in mancanza del pagamento della fattura arbitrariamente emessa (DOC. 11), comunicava di essere disponibile a effettuare l'intervento di riparazione dell'infiltrazione e comunicava di non voler precedere alla rimozione del materiale di risulta invitando la committente ad addebitarle i relativi costi;
13. con comunicazione dell'avv. Guido Maria Giarrusso del 12.02.2024 (DOC. 12), la Parte_2
pagina 3 di 7 dava riscontro alla missiva del 23.01.2024 indicando il Parte_2 corrispettivo totale dell'appalto in complessivi Euro 74.235,19 (salva approvazione dei tecnici), da cui detrarre le ritenute a garanzia di Euro 3.711,76, l'importo già pagato di Euro 62.105,44, le spese aggiuntive per scaricare a mano le lamiere grecate arrivate su un camion non idoneo allo scarico sotto il braccio della gru di Euro 1.248,00, le spese per lo smaltimento dei rifiuti lasciati in cantiere di Euro 1.397,00 (DOC. 13), il risarcimento dei danni subiti, all'epoca quantificati in Euro 59.155,02, nonché la penale contrattualmente prevista di Euro 7.423,52; 14. l 'appaltatrice, tuttavia, negava espressamente di adempiere ai propri obblighi, sollevando anzi una pretesa di rimozione dei pannelli in amianto asseritamente presenti in cantiere;
15. la Società agiva in Parte_1 giudizio per ottenere il pagamento della fattura arbitrariamente emessa di Euro 18.700 oltre iva di legge, ancorché, a tutt'oggi, non abbia ancora né consegnato la certificazione della linea vita né provveduto ad eliminare il vizio d'opera, espressamente riconosciuto, che ha causato la citata infiltrazione d'acqua. Per mero scrupolo difensivo, pur ritenendo così delimitato il thema probandum, la chiede di Parte_2 essere ammessa alla prova per testi sui capitoli da 1) a 15) sopra descritti, tutti preceduti dalla locuzione “è vero che”, indicandosi a teste l'ing. dipendente Testimone_3 della da escutere anche sul seguente ulteriore Parte_2 capitolo di prova: 16. “è vero che la ha sostenuto i Parte_2 seguenti costi: - Euro 1.248,00, a titolo di spese aggiuntive per scaricare a mano le lamiere grecate arrivate su un camion non idoneo allo scarico sotto il braccio della gru (lavoro eseguito da 8 operai per 6 ore di lavoro x Euro 26 all'ora): - Euro 1.397,00, a titolo di spese per lo smaltimento dei rifiuti lasciati dall'appaltatrice; - Euro 1.280, pari al costo del subappaltatore per il montaggio della canna fumaria provvisoria Controparte_2
a servizio della caldaia atteso che, alla data del 15.10.2023, non poteva essere installata quella definitiva e contrattualmente prevista, in quanto era ancora presente il ponteggio a servizio del completamento lavori ed a carico della (DOC. 16); - Euro Parte_1
3.432, a titolo di compenso pagato per ulteriori 3 mesi rispetto alla data prevista per la fine dei lavori (fine lavori prevista per il 07.10.2023 – opera consegnata il 07.01.2024) per l'assistenza edile quotidiana di un operaio incaricato del posizionamento di teli in polietilene sulla copertura non ancora completata, al fine di proteggere gli appartamenti sottostanti dall'eventuale infiltrazione di acque piovane (lavoro eseguito da 1 operaio x 2 ore di lavoro giornaliero x 66 giornate lavorative x Euro 26,00 costo orario); - Euro 44.042,08, per il pagamento del noleggio del ponteggio per ulteriori 3 mesi rispetto alla data prevista per la fine dei lavori (fine lavori prevista per il 07.10.2023 – opera consegnata il 07.01.2024) (3.853,20 mq x 3,81 Euro/mq x 3 mesi); Euro 10.403,64, per noleggio dei piani di lavoro del ponteggio per ulteriori 3 mesi rispetto alla data prevista per la fine dei lavori (fine lavori prevista per il 07.10.2023 – opera consegnata il pagina 4 di 7 07.01.2024) (3.853,20 mq x 0,90 Euro/mq x 3 mesi); - Euro 4.500, per il noleggio della gru edile della per ulteriori 3 mesi rispetto alla Controparte_3 data prevista per la fine dei lavori (fine lavori prevista per il 07.10.2023 – opera consegnata il 07.01.2024) (DOC. 17); - Euro 16.500, per il maggior compenso del Tecnico di Cantiere, geom. , per ulteriori 3 mesi rispetto alla data prevista per la CP_4 fine dei lavori (fine lavori prevista per il 07.10.2023 – opera consegnata il 07.01.2024) (5.500 Euro x 3 mesi)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in qualità di appaltatrice con atto di citazione ha evocato in Parte_1 giudizio in qualità di committente, per Controparte_1 sentirla condannare al pagamento di € 22.814,00, portati dalla fattura FPR 73/2023 del 30/12/2023 emessa a titolo di IV SAL per fornitura e posa di lattoneria camini fermaacqua e linea vita su lucernari più copertura nel cantiere di Parma Piazza Barbieri 1 - opere commissionate con contratto di appalto stipulato tra le parti il 28.10.2020, oltre che delle ritenute in garanzia pari a € 3.711,76, oltre IVA se dovuta, od altra somma, maggiore o minore accertata in corso di causa , con interessi di cui al D. Lg.vo 231/2002 e rivalutazione monetaria La convenuta si è costituita tempestivamente e ha eccepito l' improcedibilità della domanda attorea per essere il presente giudizio convenzionalmente da deferire a un collegio arbitrale, - in subordine nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e in via riconvenzionale, ha concluso per la condanna dell'attrice a pagare alla convenuta Euro 57.088,02, o altra diversa maggiore o minore somma determinata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno causatole da inadempimenti dell'appaltatrice oltre interessi di mora dalla verificazione dei danni al saldo e in subordine la compensazione dei rispettivi controcrediti e la condanna dell'attrice a pagare alla convenuta la differenza a suo favore. L'attrice non ha depositato le memorie ex art 171ter c.p.c. e i suoi difensori hanno documentato la revoca del mandato difensivo da parte dell'assistita; alcun difensore si è più costituito per Controparte_5
All'udienza di prima comparizione delle parti, assente parte attrice, la convenuta ha insisti nell'eccezione sollevata;
il giudice ha, così, invitato la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.; all'esito ha riservato il deposito della sentenza a mente dell'art 281sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, va accolta l'eccezione di difetto di competenza (Cass SU ord 24153/2013) del Tribunale ordinario in favore del collegio arbitrale.
pagina 5 di 7 È pacifico che i rapporti tra giudice statale ed arbitri siano da ricondurre ad una questione di competenza (cfr. Cass SU ord. n. 24153/2013; ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 32528/2021 e ord. n. 15300/2019; Cass. Sez. 6 - 1, sent. n. 1101/2016). Deve allora osservarsi che l'articolo 22 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti prevede che: “La decisione di ogni controversia, di qualsiasi natura, tra Committente e Appaltatore, comunque riguardante la validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali il primo ed il secondo nominati rispettivamente dalle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, in mancanza di accordo degli arbitri stessi, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Parma. Se il secondo Arbitro non verrà nominato entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina del primo, la parte che ha nominato questo ultimo, potrà chiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente del Tribunale di Parma. L'Arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle previsioni dell'art. 806 C.P.C. e seguenti.” (doc. 2 convenuta). Risulta, dunque, che le parti abbiano inteso deferire ad un giudizio arbitrale ogni possibile controversia riguardante la validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione del contratto stipulato tra le parti e poiché la controversia in oggetto attiene all' inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento del prezzo del contratto di appalto e dunque alla sua esecuzione (oltre che alla domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale, collegata sempre ad inadempimento del contratto di appalto) ne consegue la devoluzione della presente controversia al collegio arbitrale. Quanto alla natura dell'arbitrato, dall'interpretazione della clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 21059/2019; Cass. ord n. 11313/2018) si desume l'espressa volontà delle parti di affidarsi ad un arbitrato rituale;
infatti sono ivi richiamate le formalità proprie di tale strumento processuale nella fase di nomina degli arbitri. In definitiva, va accolta l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore degli arbitri a mente dell'art. 819ter c.p.c. Segue la statuizione in punto spese processuali, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM 147/22, con la massima riduzione per la fase di trattazione e decisionale. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice a mente dell'art 96.1 c.p.c. (così da inquadrare la richiesta della convenuta); non soltanto si tratta di questione di mero rito, una volta sollevata la quale parte attrice ha di fatto desistito dalla sua iniziativa, ma in ogni caso la convenuta, su cui grava all'onere, non ha illustrato gli elementi di fatto necessari ad identificare concretamente l'esistenza del pregiudizio patito e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass., Sez. 3, ord. n. 15175 del 30/05/2023; Cass. 3, sent. n. 21798 del 27/10/2015).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere la domanda proposta da con atto di citazione notificato a Pt_1 Parte_1 Controparte_1
l 20.6.24, per essere competente a decidere il Collegio Arbitrale.
[...]
Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 3.386,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e IVA.
Milano, 22.3.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 7 di 7