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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG. nr. 39/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. ALESSIO Gianluca Presidente
Dr. TALAMO Paolo Consigliere
Dr. PUCCETTI Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 13 gennaio
2022,
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Vianello (pec: Parte_1
e Erica Pertile (pec: Email_1
come da procura allegata in busta allegata Email_2 al deposito telematico dell'appello, appellante contro
Controparte_1
(P.I , in persona del
[...] P.IVA_1 suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura 21.6.2017 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma del Persona_1
21.6.2017 Rep. 54678 – Racc. 27415 registrata a Roma il 22.6.17 sub 8599 (all.
1 fasc. monitorio) e legale rappresentante pro tempore Dott. , CP_2 rappresentata e difesa per mandato in calce alla memoria di costituzione in appello nel presente giudizio dall'Avv. CE D'Isidoro (pec:
, Email_3
1 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 512/2021 d.d.
12.11.2021, notificata in data 15.12.2021.-
In punto: opposizione decreto ingiuntivo, contributi e sanzioni CNPR.-
CONCLUSIONI
: Controparte_3
“Ferme restando le conclusioni in via principale e la riserva d'impugnazione già formulata, in relazione al quesito posto dalla Corte, la parte appellante precisa che, all'esito delle osservazioni critiche del proprio consulente, la somma teoricamente dovuta è pari a € 191.282,23, così composta: € 135.519,33 a titolo di contributi, €
19.500,96 a titolo di sanzioni, € 36.261,94 a titolo di interessi.
Chiede di produrre contabili relative alle spese di lite di primo grado e della fase monitoria, specificando che gli importi chiesti in restituzione assommano a € 10.204,75, oltre alla ritenuta d'acconto pari a € 1.905,55; infine, conclude come in atti”.
CNPR:
“Si riporta ai propri scritti difensivi e aderisce alle conclusioni del ctu”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Treviso depositato in data
19.06.2020 il ragioniere proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 131/2020 emesso dallo stesso Tribunale, con il quale veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 271.095,53 (di cui € CP_4
200.068,96 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti e €
71.026,57 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento
) per il periodo dal 2001 al 2016 (eccetto l'annualità 2014 in riscossione CP_4 tramite EQUITALIA).
2. Con l'impugnata sentenza l'adito giudice trevigiano così disponeva:
a) rigettava l'eccezione relativa alla mancanza di idonea prova del credito in sede di domanda monitoria, siccome dal contenuto dell'estratto contro previdenziale dimesso a seguito della contestazione in limine litis del Pt_1 risultano esplicitati i criteri utilizzato per la quantificazione delle somme dovute, mentre a seguito della produzione della suddetta documentazione il ricorrente svolgeva una contestazione del tutto generica;
2 b) evidenziava che nemmeno può essere accolta la doglianza relativa alla mancata conformità all'originale del documento denominato “posizione reddituale e contributiva”, giacché proveniente dalla parte convenuta quando parte ricorrente non indica per quale ragione ritiene che lo stesso non corrisponda all'originale peraltro non esattamente individuato;
inoltre sotto altro aspetto va rilevato che i conteggi vengono contestati, anche in questo caso in modo generico, nonostante l'onere di contestazione imponesse alla parte ricorrente di indicare con precisione e specificità le parti ritenute inesatte fornendo un conteggio alternativo;
c) respingeva poi l'eccezione di prescrizione del credito, poiché dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta evidente che parte ricorrente aveva accettato il conteggio proposto, aveva riconosciuto il proprio debito e aveva chiesto di essere ammessa al beneficio del pagamento rateale accettando anche il relativo piano elaborato dalla convenuta, salvo poi non onorarlo;
parte ricorrente inoltre aveva ricevuto le diffide sia precedenti che successive al piano di rateizzazione come emerge non solo dalle ricevute prodotte ma dallo sviluppo storico della vicenda e della corrispondenza.
Respingeva pertanto il ricorso avverso il decreto ingiuntivo opposto con condanna del al pagamento delle spese processuali quantificate in € Pt_1
4.100,00 oltre accessori (da distrarsi a favore del difensore antistatario di CNPR avv. D'SI CE).
3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 13 gennaio 2022, domandando la restituzione della somma di
€ 5.000,00 corrisposta in data 22.12.2021 al difensore antistatario di controparte (cfr. doc. 3 contabile bonifico).
3.1. Con il primo motivo, eccepiva la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto alla difesa dell'opponente giacché tutte le udienze sono state tenute in forma scritta nonostante la difesa avesse formulato reiterate istanze di trattazione in presenza, tenuto conto che il c.d. rito cartolare dell'emergenza
COVID-19 di cui all'art. 83 comma 7° lett. h) del d.l. n. 18/2020 non ha precluso
a priori lo svolgimento dell'udienza in presenza né ha consentito ai tribunali di
3 trasformare il rito orale del lavoro in una sequela di atti scritti a catena tra le parti.
3.2. Con un articolato secondo motivo, censurava la sentenza, in punto an debeatur, nella parte in cui non ha ritenuto nullo l'opposto decreto ingiuntivo per incertezza e indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché per violazione dell'art. 2696 c.c., insistendo in subordine in punto quantum debeatur – nella denegata ipotesi la Corte ritenesse sussistente un credito di – per la CP_4 riduzione del dovuto, tenuto conto delle somme pagate e dimostrate tali non considerate da (non ve ne è traccia nei prospetti avversari) né dal giudice CP_4 di prime cure.
3.3. Con il terzo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui, respingendo l'eccezione di prescrizione quinquennale, non ha considerato che qualsiasi somma prescritta non può infatti essere pretesa, né in ogni caso incassata, neppure se astrattamente riconosciuta come dovuta dal debitore (per effetto dell'ammissione al beneficio del pagamento rateale), con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiarare prescritta e non più ricevibile qualsiasi somma richiesta da a titolo di contributi, interessi e/o sanzioni maturata in data CP_4 anteriore ai cinque anni decorrenti dal 6.4.2020 (data di notifica del decreto ingiuntivo).
4. Radicatosi il contradditorio, parte appellata difendeva la sentenza chiedendone l'integrale conferma.
5. Con sentenza non definitiva n. 220/2024 alla quale si rimanda per la ricostruzione della posizione delle parti e dell'andamento delle precedenti fasi processuali, la Corte d'Appello di Venezia - in parziale accoglimento dell'appello
(in relazione al terzo motivo in punto prescrizione) ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - ha così statuito:
1) revoca il decreto ingiuntivo impugnato e dichiara prescritti i contributi e le relative sanzioni maturati per le annualità dal 2001 al 2005;
2) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
6. La Corte, preso atto che le parti non erano in grado di predisporre conteggi condivisi, ha disposto ctu tecnico/contabile formulando il seguente quesito:
4 “Esaminati gli atti di causa nonché la sentenza non definitiva n. 220/2024 quantifichi il consulente la misura della contribuzione dovuta (annualità dal 2006 al 2016 esclusa l'annualità 2014, cfr. attestazione d.d. 26.11.2019 relativa a contributi calcolati al 31.12.2016) tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti da computare prima al capitale e poi alle sanzioni”.
7. Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva discussa e definitivamente decisa all'udienza del 29 maggio 2025 come da separato dispositivo
All'esito della discussione orale parte appellante precisava come segue le proprie conclusioni” ferme restando le conclusioni in via principale e la riserva
d'impugnazione già formulata, in relazione al quesito posto dalla Corte, la parte appellante precisa che, all'esito delle osservazioni critiche del proprio consulente, la somma teoricamente dovuta è pari a € 191.282,23, così composta: € 135.519,33 a titolo di contributi, € 19.500,96 a titolo di sanzioni, € 36.261,94 a titolo di interessi;
chiede di produrre contabili relative alle spese di lite di primo grado e della fase monitoria, specificando che gli importi chiesti in restituzione assommano a €
10.204,75, oltre alla ritenuta d'acconto pari a € 1.905,55; infine, conclude come in atti
Parte appellata, a sua volta “si riportava ai propri scritti difensivi aderendo alle conclusioni del ctu”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. A fronte della sentenza non definitiva n. 220/2024 di questa Corte d'Appello
(rispetto alla quale ha formulato riserva di appello) il ctu ha Parte_1 indicato negli importi di € 151.178,03 per quota capitale ed € 87.202,22 per sanzioni comprensive di interessi gli importi dovuti dall'assicurato.
9. L'importo va rettificato come segue alle luce della corrette osservazioni svolte dal procuratore dell'assicurato nel corso della discussione orale, laddove i contributi estinti per prescrizione comunque versati vanno computati alle annualità non prescritte, stante il principio di irricevibilità dei contributi prescritti
(peraltro come già deciso – con statuizione vincolante - al punto n.
5.3.2. della sentenza non definitiva al cui contenuto si rimanda)
Evidentemente poi le annualità prescritte non saranno da considerarsi valide per la maturazione e la quantificazione del trattamento di quiescenza.
5 10. Va allora sottratto dalla quota capitale anche un ulteriore importo pari ad €
16.767,27: € 2.141,13 come contributi in eccedenza rispetto a quanto attestato dalla in data 26.11.2019; € 3.777,77 quali contributi versati dal
CP_4 Pt_1 non scomputati dalla;
€ 6.197,48 a titolo di sanzioni estinte per
CP_4 prescrizione versate e non scomputate dalla;
€ 4.650,89 quali interessi di
CP_4 dilazione versati e non scomputati dalla .
CP_4
11. Il quantum debeatur va allora accertato nella somma finale di € 135.519,33 per contributi, € 19.500,96 per sanzioni nonché € 36.261,94 per interessi.
12. L'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riduzione del dovuto azionato con l'impugnato decreto ingiuntivo consente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di compensare le spese di entrambi i gradi nella misura della metà (comprese quella della fase monitoria).
La restante quota è posta a carico in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ed è liquidata secondo i parametri prossimi ai valori medi Parte_1 previsti dal d.m. 147/2022 ed alle tariffe professionali vigenti (scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00, tenuto conto del decisum e non del disputandum ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 140/2012, (cfr. Cass. n.
30999/2023) con distrazione a favore del difensore antistatario D'SI
CE.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12508/2025, Cass. S.U. n.
32062/2022, Cass. n. 10646/2021 in materia previdenziale) ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un 6 unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”.
13. Non può essere accolta la richiesta di restituzione delle spese di lite della fase monitoria e di quella di primo grado, tenuto conto che l'importo complessivo riconosciuto al difensore antistatario avv. D'SI CE è superiore al già corrisposto.
14. Le spese di ctu sono poste in pari misura a carico di entrambe le parti.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) vista la sentenza non definitiva n. 202/2024 emessa da questa Corte, accerta e dichiara che la somma dovuta da a favore della Parte_1
Controparte_1 ammonta ad € 135.519,33 per
[...] contributi, € 19.500,96 per sanzioni nonché € 36.261,94 per interessi;
2) per l'effetto condanna al pagamento dell'importo come Parte_1 sopra rideterminato, con gli ulteriori interessi legali dal dovuto al saldo;
3) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna Parte_1
a rifondere alla Controparte_1 la quota residua che, in
[...] detta frazione, liquida quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto al secondo grado in € 6.200,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA - con distrazione a favore del difensore antistatario avv. D'SI CE - detratto quanto già corrisposto a tale titolo a titolo di spese per il giudizio monitorio e per le spese di primo grado come rideterminate in questa sede;
4) pone gli oneri di CTU in pari misura a carico di ciascuna delle parti, come liquidate con separato decreto.
Venezia, 29.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. ALESSIO Gianluca Presidente
Dr. TALAMO Paolo Consigliere
Dr. PUCCETTI Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 13 gennaio
2022,
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Vianello (pec: Parte_1
e Erica Pertile (pec: Email_1
come da procura allegata in busta allegata Email_2 al deposito telematico dell'appello, appellante contro
Controparte_1
(P.I , in persona del
[...] P.IVA_1 suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura 21.6.2017 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Roma del Persona_1
21.6.2017 Rep. 54678 – Racc. 27415 registrata a Roma il 22.6.17 sub 8599 (all.
1 fasc. monitorio) e legale rappresentante pro tempore Dott. , CP_2 rappresentata e difesa per mandato in calce alla memoria di costituzione in appello nel presente giudizio dall'Avv. CE D'Isidoro (pec:
, Email_3
1 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 512/2021 d.d.
12.11.2021, notificata in data 15.12.2021.-
In punto: opposizione decreto ingiuntivo, contributi e sanzioni CNPR.-
CONCLUSIONI
: Controparte_3
“Ferme restando le conclusioni in via principale e la riserva d'impugnazione già formulata, in relazione al quesito posto dalla Corte, la parte appellante precisa che, all'esito delle osservazioni critiche del proprio consulente, la somma teoricamente dovuta è pari a € 191.282,23, così composta: € 135.519,33 a titolo di contributi, €
19.500,96 a titolo di sanzioni, € 36.261,94 a titolo di interessi.
Chiede di produrre contabili relative alle spese di lite di primo grado e della fase monitoria, specificando che gli importi chiesti in restituzione assommano a € 10.204,75, oltre alla ritenuta d'acconto pari a € 1.905,55; infine, conclude come in atti”.
CNPR:
“Si riporta ai propri scritti difensivi e aderisce alle conclusioni del ctu”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Treviso depositato in data
19.06.2020 il ragioniere proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 131/2020 emesso dallo stesso Tribunale, con il quale veniva ingiunto di pagare alla la somma di € 271.095,53 (di cui € CP_4
200.068,96 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti e €
71.026,57 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento
) per il periodo dal 2001 al 2016 (eccetto l'annualità 2014 in riscossione CP_4 tramite EQUITALIA).
2. Con l'impugnata sentenza l'adito giudice trevigiano così disponeva:
a) rigettava l'eccezione relativa alla mancanza di idonea prova del credito in sede di domanda monitoria, siccome dal contenuto dell'estratto contro previdenziale dimesso a seguito della contestazione in limine litis del Pt_1 risultano esplicitati i criteri utilizzato per la quantificazione delle somme dovute, mentre a seguito della produzione della suddetta documentazione il ricorrente svolgeva una contestazione del tutto generica;
2 b) evidenziava che nemmeno può essere accolta la doglianza relativa alla mancata conformità all'originale del documento denominato “posizione reddituale e contributiva”, giacché proveniente dalla parte convenuta quando parte ricorrente non indica per quale ragione ritiene che lo stesso non corrisponda all'originale peraltro non esattamente individuato;
inoltre sotto altro aspetto va rilevato che i conteggi vengono contestati, anche in questo caso in modo generico, nonostante l'onere di contestazione imponesse alla parte ricorrente di indicare con precisione e specificità le parti ritenute inesatte fornendo un conteggio alternativo;
c) respingeva poi l'eccezione di prescrizione del credito, poiché dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta risulta evidente che parte ricorrente aveva accettato il conteggio proposto, aveva riconosciuto il proprio debito e aveva chiesto di essere ammessa al beneficio del pagamento rateale accettando anche il relativo piano elaborato dalla convenuta, salvo poi non onorarlo;
parte ricorrente inoltre aveva ricevuto le diffide sia precedenti che successive al piano di rateizzazione come emerge non solo dalle ricevute prodotte ma dallo sviluppo storico della vicenda e della corrispondenza.
Respingeva pertanto il ricorso avverso il decreto ingiuntivo opposto con condanna del al pagamento delle spese processuali quantificate in € Pt_1
4.100,00 oltre accessori (da distrarsi a favore del difensore antistatario di CNPR avv. D'SI CE).
3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 13 gennaio 2022, domandando la restituzione della somma di
€ 5.000,00 corrisposta in data 22.12.2021 al difensore antistatario di controparte (cfr. doc. 3 contabile bonifico).
3.1. Con il primo motivo, eccepiva la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto alla difesa dell'opponente giacché tutte le udienze sono state tenute in forma scritta nonostante la difesa avesse formulato reiterate istanze di trattazione in presenza, tenuto conto che il c.d. rito cartolare dell'emergenza
COVID-19 di cui all'art. 83 comma 7° lett. h) del d.l. n. 18/2020 non ha precluso
a priori lo svolgimento dell'udienza in presenza né ha consentito ai tribunali di
3 trasformare il rito orale del lavoro in una sequela di atti scritti a catena tra le parti.
3.2. Con un articolato secondo motivo, censurava la sentenza, in punto an debeatur, nella parte in cui non ha ritenuto nullo l'opposto decreto ingiuntivo per incertezza e indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché per violazione dell'art. 2696 c.c., insistendo in subordine in punto quantum debeatur – nella denegata ipotesi la Corte ritenesse sussistente un credito di – per la CP_4 riduzione del dovuto, tenuto conto delle somme pagate e dimostrate tali non considerate da (non ve ne è traccia nei prospetti avversari) né dal giudice CP_4 di prime cure.
3.3. Con il terzo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui, respingendo l'eccezione di prescrizione quinquennale, non ha considerato che qualsiasi somma prescritta non può infatti essere pretesa, né in ogni caso incassata, neppure se astrattamente riconosciuta come dovuta dal debitore (per effetto dell'ammissione al beneficio del pagamento rateale), con la conseguenza che avrebbe dovuto dichiarare prescritta e non più ricevibile qualsiasi somma richiesta da a titolo di contributi, interessi e/o sanzioni maturata in data CP_4 anteriore ai cinque anni decorrenti dal 6.4.2020 (data di notifica del decreto ingiuntivo).
4. Radicatosi il contradditorio, parte appellata difendeva la sentenza chiedendone l'integrale conferma.
5. Con sentenza non definitiva n. 220/2024 alla quale si rimanda per la ricostruzione della posizione delle parti e dell'andamento delle precedenti fasi processuali, la Corte d'Appello di Venezia - in parziale accoglimento dell'appello
(in relazione al terzo motivo in punto prescrizione) ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza - ha così statuito:
1) revoca il decreto ingiuntivo impugnato e dichiara prescritti i contributi e le relative sanzioni maturati per le annualità dal 2001 al 2005;
2) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
6. La Corte, preso atto che le parti non erano in grado di predisporre conteggi condivisi, ha disposto ctu tecnico/contabile formulando il seguente quesito:
4 “Esaminati gli atti di causa nonché la sentenza non definitiva n. 220/2024 quantifichi il consulente la misura della contribuzione dovuta (annualità dal 2006 al 2016 esclusa l'annualità 2014, cfr. attestazione d.d. 26.11.2019 relativa a contributi calcolati al 31.12.2016) tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti da computare prima al capitale e poi alle sanzioni”.
7. Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva discussa e definitivamente decisa all'udienza del 29 maggio 2025 come da separato dispositivo
All'esito della discussione orale parte appellante precisava come segue le proprie conclusioni” ferme restando le conclusioni in via principale e la riserva
d'impugnazione già formulata, in relazione al quesito posto dalla Corte, la parte appellante precisa che, all'esito delle osservazioni critiche del proprio consulente, la somma teoricamente dovuta è pari a € 191.282,23, così composta: € 135.519,33 a titolo di contributi, € 19.500,96 a titolo di sanzioni, € 36.261,94 a titolo di interessi;
chiede di produrre contabili relative alle spese di lite di primo grado e della fase monitoria, specificando che gli importi chiesti in restituzione assommano a €
10.204,75, oltre alla ritenuta d'acconto pari a € 1.905,55; infine, conclude come in atti
Parte appellata, a sua volta “si riportava ai propri scritti difensivi aderendo alle conclusioni del ctu”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. A fronte della sentenza non definitiva n. 220/2024 di questa Corte d'Appello
(rispetto alla quale ha formulato riserva di appello) il ctu ha Parte_1 indicato negli importi di € 151.178,03 per quota capitale ed € 87.202,22 per sanzioni comprensive di interessi gli importi dovuti dall'assicurato.
9. L'importo va rettificato come segue alle luce della corrette osservazioni svolte dal procuratore dell'assicurato nel corso della discussione orale, laddove i contributi estinti per prescrizione comunque versati vanno computati alle annualità non prescritte, stante il principio di irricevibilità dei contributi prescritti
(peraltro come già deciso – con statuizione vincolante - al punto n.
5.3.2. della sentenza non definitiva al cui contenuto si rimanda)
Evidentemente poi le annualità prescritte non saranno da considerarsi valide per la maturazione e la quantificazione del trattamento di quiescenza.
5 10. Va allora sottratto dalla quota capitale anche un ulteriore importo pari ad €
16.767,27: € 2.141,13 come contributi in eccedenza rispetto a quanto attestato dalla in data 26.11.2019; € 3.777,77 quali contributi versati dal
CP_4 Pt_1 non scomputati dalla;
€ 6.197,48 a titolo di sanzioni estinte per
CP_4 prescrizione versate e non scomputate dalla;
€ 4.650,89 quali interessi di
CP_4 dilazione versati e non scomputati dalla .
CP_4
11. Il quantum debeatur va allora accertato nella somma finale di € 135.519,33 per contributi, € 19.500,96 per sanzioni nonché € 36.261,94 per interessi.
12. L'accoglimento parziale dell'appello con conseguente riduzione del dovuto azionato con l'impugnato decreto ingiuntivo consente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., di compensare le spese di entrambi i gradi nella misura della metà (comprese quella della fase monitoria).
La restante quota è posta a carico in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. di ed è liquidata secondo i parametri prossimi ai valori medi Parte_1 previsti dal d.m. 147/2022 ed alle tariffe professionali vigenti (scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00, tenuto conto del decisum e non del disputandum ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 140/2012, (cfr. Cass. n.
30999/2023) con distrazione a favore del difensore antistatario D'SI
CE.
Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12508/2025, Cass. S.U. n.
32062/2022, Cass. n. 10646/2021 in materia previdenziale) ha chiarito che è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum: “la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un 6 unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”.
13. Non può essere accolta la richiesta di restituzione delle spese di lite della fase monitoria e di quella di primo grado, tenuto conto che l'importo complessivo riconosciuto al difensore antistatario avv. D'SI CE è superiore al già corrisposto.
14. Le spese di ctu sono poste in pari misura a carico di entrambe le parti.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) vista la sentenza non definitiva n. 202/2024 emessa da questa Corte, accerta e dichiara che la somma dovuta da a favore della Parte_1
Controparte_1 ammonta ad € 135.519,33 per
[...] contributi, € 19.500,96 per sanzioni nonché € 36.261,94 per interessi;
2) per l'effetto condanna al pagamento dell'importo come Parte_1 sopra rideterminato, con gli ulteriori interessi legali dal dovuto al saldo;
3) compensa tra le parti metà delle spese di lite e condanna Parte_1
a rifondere alla Controparte_1 la quota residua che, in
[...] detta frazione, liquida quanto al primo grado in € 5.000,00 e quanto al secondo grado in € 6.200,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA - con distrazione a favore del difensore antistatario avv. D'SI CE - detratto quanto già corrisposto a tale titolo a titolo di spese per il giudizio monitorio e per le spese di primo grado come rideterminate in questa sede;
4) pone gli oneri di CTU in pari misura a carico di ciascuna delle parti, come liquidate con separato decreto.
Venezia, 29.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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