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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/11/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23/07/2024, al n. 2746/2024 V.G. e promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bellini n. 70,
C.F. C.F._1
assistito e difeso dall'Avv.to Ndo Zoao Nsundi Zola Christian e dall'Avv.to Balasso Matteo del Foro di Vicenza;
e nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2
C.F. C.F._2
assistita e difesa dall'Avv.to Caldaro Laura del Foro di Vicenza con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni: “1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , autorizzando Parte_1 Parte_2
i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'autorità competente di trascrivere l'emananda sentenza.
2. Affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni straordinarie relative all'istruzione, alla educazione e alla salute dei figli e ciò tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte in maniera disgiunta da ciascun genitore.
Il figlio avrà collocazione paritetica con entrambi i genitori e manterrà la propria residenza in
Dueville (VI) via V. Bellini n. 70 presso l'abitazione della madre.
Durante la settimana, trascorrerà con i genitori i fine settimana, in via alternata, dal Per_1
venerdì alla domenica sera dopo cena. Sempre in via alternata, trascorrerà con un genitore dalla domenica sera al mercoledì all'uscita di scuola -ovvero fino a sera durante le vacanze - quando andrà dall'altro genitore fino al venerdì sera. Tale calendario è già attuato da diversi mesi ed è stato elaborato con l'ausilio di una mediatrice familiare. trascorrerà con ciascun Per_1
genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, due settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive, in periodo da comunicare ogni anno tra i genitori entro il 30 maggio.
3. Disporsi un assegno di mantenimento mensile a carico del SI. a favore della Parte_1 moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 300,00, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente della SI.ra . La predetta somma è stata definita Parte_2 tenendo in considerazione sia l'attuale situazione economica delle parti sia il fatto che il SI.
, che attualmente abita presso i propri genitori, dovrà in futuro trasferirsi in un immobile Pt_1 sostenendo il relativo canone di locazione o un'eventuale rata di mutuo: alla luce di quanto sopra, la SI.ra si impegna sin da ora a non richiedere modifiche del contributo al mantenimento Pt_2
nel caso in cui il SI. dovesse in futuro conservare la dimora presso l'abitazione dei propri Pt_1
genitori o comunque non avesse da sostenere esborsi per canoni di locazione o rate di mutuo per una nuova abitazione;
parimenti il SI. si impegna sin da ora a non richiedere modifiche Pt_1
del contributo al mantenimento nel caso in cui in futuro dovesse effettivamente sostenere esborsi per canoni di locazione o rate di mutuo per una nuova abitazione.
4. Darsi atto che i genitori concordano che l'A.U.U.F. erogato dall'INPS ovvero altra sovvenzione economica che andasse in futuro a sostituirlo o modificarlo sarà incassato al 100% dalla SInora , a parte il c.d. bonus nido che verrà ripartito al 50% tra i genitori che si accollano in pari Pt_2
misura la spesa della retta. Le detrazioni per i figli a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori.
5. Ciascun genitore rimborserà all'altro che le ha anticipate, entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, sostenute per il figlio, distinguendosi tra quelle per le quali è necessario o meno l'accordo preventivo dei genitori in aderenza con quanto previsto dal Protocollo d'intesa stipulato con il Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato.
6. Disporsi l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , che ne è esclusiva Parte_2
proprietaria, dando atto che il SI. ha già prelevato da tale abitazione tutti i propri beni ed Pt_1
effetti personali.
7. Nulla disporsi a titolo di mantenimento personale dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
dandosi atto che ogni altra pendenza economica derivante dal rapporto di coniugio
è già stata dagli stessi regolata con separati accordi, anche tenendo conto delle condizioni di separazione indicate nel presente ricorso.
8. Spese di lite compensate tra le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 23/07/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Dueville (VI) il 12/09/2015; di avere avuto il figlio in data 19/10/2022; di Per_1
ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare;
rilevato che e hanno chiesto che questo Tribunale omologhi la Parte_1 Parte_2 separazione personale ai sensi degli artt. 82, 150 e 158 c.c. e dell'art. 473bis.51 c.p.c.; ritenuto che la domanda congiunta di separazione personale possa essere accolta;
rilevato che dal matrimonio è nato il figlio in data 19/10/2022, e ritenuto che appaiono Per_1
conformi alle eSIenze di tutela materiale e morale del predetto le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda alla SInora , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2
del figlio, la somma mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla SI.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, come Pt_2
regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra Pt_2
quale genitore convivente con il figlio minore;
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2746/2024 V.G., così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2
suestese nella parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate;
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente (Atto n° 19 Parte II Serie A Anno 2015).
Compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 5/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello