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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 2036 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
Parte_1
- opponente - con l'avv. Giuseppe Piccione
contro
Controparte_1
- convenuto - con l'avv. Marco Zanon
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
(espropriazione immobiliare) instaurata nei suoi confronti dalla
[...] sulla base di sentenza-titolo esecutivo;
ha allegato (tra Controparte_1
l'altro) che:
la fideiussione conclusa dal medesimo, e posta a fondamento della condanna giudiziale, è nulla per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.287/90 in forza del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia;
- dr. Lucio Munaro - 2
inoltre la fideiussione in parola si è estinta a norma dell'art. 1957 cc, perché la creditrice convenuta aveva agito dopo il decorso del termine semestrale,
e la clausola derogatoria all'art. 1957 cc è nulla per violazione dell'art.2, comma 2 e 3
L.287/90 e dell'art.101 T.F.U.E.;
la creditrice non può dedurre in sede esecutiva il credito per spese di lite relative al procedimento monitorio, perché la successiva sentenza-titolo esecutivo assorbì il decreto ingiuntivo, conformemente ai principi di procedura civile.
Pertanto, l'opponente ha così concluso:
I - Preliminarmente:
1. Poichè pende tuttora innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione il ricorso n. 15761/2022 R.G. proposto da
contro
Parte_1 [...] per la cassazione della sentenza n.856/2022 della Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia, disporre la sospensione necessaria del presente processo, ai sensi dell'art.295 c.p.c., in attesa dell'esito del ricorso medesimo.
2. In via subordinata, disporre la sospensione necessaria del presente processo, ai sensi dell'art.295 c.p.c., quanto meno in relazione
a quanto si precisa nel merito sotto la conclusione II-a che segue, II - Nel merito: Accogliere
l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art.615 2° comma c.p.c. proposta da
[...]
contro
Per l'effetto: dichiarare Parte_1 Controparte_1 che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata contro in forza del titolo azionato e sui beni oggetti di esecuzione. Parte_1
Ciò per i distinti motivi spiegati dall'opponente: II -a per la nullità totale (per violazione dell'art.2, comma 2 e 3 L.287/90 e dell'art.101 T.F.U.E.) della fideiussione prestata da
a garanzia dei debiti di verso Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con conseguente totale (non solo parziale) accoglimento dell'opposizione
[...]
a decreto ingiuntivo n.3025/2018 del Tribunale di Treviso;
II - b per la nullità parziale (per violazione dell'art.2, comma 2 e 3 L.287/90 e dell'art.101 T.F.U.E.) della fideiussione prestata da a garanzia dei debiti di verso Parte_1 Parte_2 [...]
quanto – nello specifico – alla clausola n.6 (deroga all'art.1957 Controparte_1
c.c.), da intendersi anche clausola abusiva, e per la conseguente estinzione della fideiussione per il decorso del termine di cui all'art.1957 c.c., con conseguente perdita di efficacia totale del decreto ingiuntivo n.3025/2020 del Tribunale di Treviso e della sentenza n.504/2020 del Tribunale medesimo;
ciò in forza di quanto dedotto e argomentato nel ricorso per opposizione all'esecuzione
e nel successivo atto introduttivo del presente giudizio di merito;
II - b/1: sempre in relazione alla conclusione sub II - b che precede, in applicazione dei principi di cui alla sentenza 6-4-2023
- dr. Lucio Munaro - 3
n.9479 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 17-5-2022: - decidere sulla questione, anche configurando nella presente causa l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art.650
c.p.c.; - in alternativa, concedere a termine di quaranta giorni per proporre, Parte_1 sulla suddetta questione, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. II - c: In via subordinata, accogliere comunque l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art.615 2° comma c.p.c. proposta da
contro
Per Parte_1 Controparte_1
l'effetto: dichiarare che non ha diritto a Controparte_1 procedere all'intervento del 26-4-2021 quanto alle spese e competenze contenute nel decreto ingiuntivo n.3025/2017 del Tribunale di Treviso. II - d: Con vittoria delle spese e competenze legali, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario.
1.1. La convenuta ha resistito all'opposizione, contestando specificamente le deduzioni svolte dall'opponente e così concludendo: in via preliminare dichiarare inammissibili le domande proposte dal sig. per Parte_1 tutti i motivi esposti in atti. Nel merito in via principale respingere tutte le domande, istanze, eccezioni formulate dal sig. perché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi Parte_1 esposti in atti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. L'eccezione di nullità totale della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, non è legittimamente proponibile in questa sede, perché lo era nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti per allegazione dell'opponente stesso la questione forma oggetto di giudizio innanzi alla suprema
Corte.
Va ricordato che in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (per tutte, Cass. n. 3716/2020).
2.2. L'eccezione di estinzione ex art. 1957 cc non è legittimamente proponibile in questa sede, perché lo era nel giudizio cognitivo, visto che la decisione del giudice di primo grado sul punto era legittimamente appellabile.
Infatti, come correttamente osservato dalla generalità della dottrina processualistica, il nostro sistema processuale permette di allegare nel processo tutti i fatti storici sopravvenuti durante la sua pendenza, fintantoché la causa non
- dr. Lucio Munaro - 4
sia rimessa in decisione. E ciò sull'evidente presupposto logico-giuridico che le preclusioni assertive e probatorie non possono operare in caso di sopravvenienze rilevanti in relazione al tema decisionale. Pertanto, la decorrenza del termine semestrale, compiutasi dopo il deposito degli atti introduttivi ma prima che la causa fosse rimessa in decisione, costituiva una sopravvenienza legittimamente deducibile nel giudizio di primo grado. In casi del genere la tempestività dell'eccezione non va parametrata sull'atto introduttivo, ma sulla data di sopravvenienza del fatto storico (il decorso del termine). Conseguentemente la questione, disattesa dal giudice di primo grado, era deducibile con l'appello, sul presupposto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili con i mezzi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 12901/2002
e Cass. n. 10650/1996).
2.3. Deve presumersi univocamente – su base logica, razionale e statistica
– che l'opponente non avesse stipulato la fideiussione quale consumatore, visto che (alla stregua delle allegazioni reciproche) era socio al 50 % e componente del c.d.a. della società mutuataria. Infatti nella fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale (per tutte,
Cass. n. 25612/2025, che escluse la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima).
2.4. La convenuta non ha contestato la fondatezza del rilievo dell'opponente in merito alla (non) deducibilità del credito per spese di lite della fase monitoria, essendosi limitata a osservare che la questione, semmai, potrà assumere significato solo in sede di precisazione del credito, in cui la Banca pretenderà – com'è ovvio – la liquidazione nei limiti delle somme dovute. E non consta che attualmente sussista un effettivo contrasto tra le parti sul punto.
2.5. Le ragioni del rigetto dell'opposizione dimostrano plasticamente che non ricorre la pregiudizialità ex art. 295 cpc sotto alcun profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
- dr. Lucio Munaro - 5
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 26.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 2036 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
Parte_1
- opponente - con l'avv. Giuseppe Piccione
contro
Controparte_1
- convenuto - con l'avv. Marco Zanon
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
(espropriazione immobiliare) instaurata nei suoi confronti dalla
[...] sulla base di sentenza-titolo esecutivo;
ha allegato (tra Controparte_1
l'altro) che:
la fideiussione conclusa dal medesimo, e posta a fondamento della condanna giudiziale, è nulla per violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L.287/90 in forza del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia;
- dr. Lucio Munaro - 2
inoltre la fideiussione in parola si è estinta a norma dell'art. 1957 cc, perché la creditrice convenuta aveva agito dopo il decorso del termine semestrale,
e la clausola derogatoria all'art. 1957 cc è nulla per violazione dell'art.2, comma 2 e 3
L.287/90 e dell'art.101 T.F.U.E.;
la creditrice non può dedurre in sede esecutiva il credito per spese di lite relative al procedimento monitorio, perché la successiva sentenza-titolo esecutivo assorbì il decreto ingiuntivo, conformemente ai principi di procedura civile.
Pertanto, l'opponente ha così concluso:
I - Preliminarmente:
1. Poichè pende tuttora innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione il ricorso n. 15761/2022 R.G. proposto da
contro
Parte_1 [...] per la cassazione della sentenza n.856/2022 della Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia, disporre la sospensione necessaria del presente processo, ai sensi dell'art.295 c.p.c., in attesa dell'esito del ricorso medesimo.
2. In via subordinata, disporre la sospensione necessaria del presente processo, ai sensi dell'art.295 c.p.c., quanto meno in relazione
a quanto si precisa nel merito sotto la conclusione II-a che segue, II - Nel merito: Accogliere
l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art.615 2° comma c.p.c. proposta da
[...]
contro
Per l'effetto: dichiarare Parte_1 Controparte_1 che non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata contro in forza del titolo azionato e sui beni oggetti di esecuzione. Parte_1
Ciò per i distinti motivi spiegati dall'opponente: II -a per la nullità totale (per violazione dell'art.2, comma 2 e 3 L.287/90 e dell'art.101 T.F.U.E.) della fideiussione prestata da
a garanzia dei debiti di verso Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con conseguente totale (non solo parziale) accoglimento dell'opposizione
[...]
a decreto ingiuntivo n.3025/2018 del Tribunale di Treviso;
II - b per la nullità parziale (per violazione dell'art.2, comma 2 e 3 L.287/90 e dell'art.101 T.F.U.E.) della fideiussione prestata da a garanzia dei debiti di verso Parte_1 Parte_2 [...]
quanto – nello specifico – alla clausola n.6 (deroga all'art.1957 Controparte_1
c.c.), da intendersi anche clausola abusiva, e per la conseguente estinzione della fideiussione per il decorso del termine di cui all'art.1957 c.c., con conseguente perdita di efficacia totale del decreto ingiuntivo n.3025/2020 del Tribunale di Treviso e della sentenza n.504/2020 del Tribunale medesimo;
ciò in forza di quanto dedotto e argomentato nel ricorso per opposizione all'esecuzione
e nel successivo atto introduttivo del presente giudizio di merito;
II - b/1: sempre in relazione alla conclusione sub II - b che precede, in applicazione dei principi di cui alla sentenza 6-4-2023
- dr. Lucio Munaro - 3
n.9479 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 17-5-2022: - decidere sulla questione, anche configurando nella presente causa l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art.650
c.p.c.; - in alternativa, concedere a termine di quaranta giorni per proporre, Parte_1 sulla suddetta questione, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. II - c: In via subordinata, accogliere comunque l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art.615 2° comma c.p.c. proposta da
contro
Per Parte_1 Controparte_1
l'effetto: dichiarare che non ha diritto a Controparte_1 procedere all'intervento del 26-4-2021 quanto alle spese e competenze contenute nel decreto ingiuntivo n.3025/2017 del Tribunale di Treviso. II - d: Con vittoria delle spese e competenze legali, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario.
1.1. La convenuta ha resistito all'opposizione, contestando specificamente le deduzioni svolte dall'opponente e così concludendo: in via preliminare dichiarare inammissibili le domande proposte dal sig. per Parte_1 tutti i motivi esposti in atti. Nel merito in via principale respingere tutte le domande, istanze, eccezioni formulate dal sig. perché infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi Parte_1 esposti in atti. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. L'eccezione di nullità totale della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, non è legittimamente proponibile in questa sede, perché lo era nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti per allegazione dell'opponente stesso la questione forma oggetto di giudizio innanzi alla suprema
Corte.
Va ricordato che in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (per tutte, Cass. n. 3716/2020).
2.2. L'eccezione di estinzione ex art. 1957 cc non è legittimamente proponibile in questa sede, perché lo era nel giudizio cognitivo, visto che la decisione del giudice di primo grado sul punto era legittimamente appellabile.
Infatti, come correttamente osservato dalla generalità della dottrina processualistica, il nostro sistema processuale permette di allegare nel processo tutti i fatti storici sopravvenuti durante la sua pendenza, fintantoché la causa non
- dr. Lucio Munaro - 4
sia rimessa in decisione. E ciò sull'evidente presupposto logico-giuridico che le preclusioni assertive e probatorie non possono operare in caso di sopravvenienze rilevanti in relazione al tema decisionale. Pertanto, la decorrenza del termine semestrale, compiutasi dopo il deposito degli atti introduttivi ma prima che la causa fosse rimessa in decisione, costituiva una sopravvenienza legittimamente deducibile nel giudizio di primo grado. In casi del genere la tempestività dell'eccezione non va parametrata sull'atto introduttivo, ma sulla data di sopravvenienza del fatto storico (il decorso del termine). Conseguentemente la questione, disattesa dal giudice di primo grado, era deducibile con l'appello, sul presupposto che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili con i mezzi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 12901/2002
e Cass. n. 10650/1996).
2.3. Deve presumersi univocamente – su base logica, razionale e statistica
– che l'opponente non avesse stipulato la fideiussione quale consumatore, visto che (alla stregua delle allegazioni reciproche) era socio al 50 % e componente del c.d.a. della società mutuataria. Infatti nella fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza considerare il contratto principale (per tutte,
Cass. n. 25612/2025, che escluse la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima).
2.4. La convenuta non ha contestato la fondatezza del rilievo dell'opponente in merito alla (non) deducibilità del credito per spese di lite della fase monitoria, essendosi limitata a osservare che la questione, semmai, potrà assumere significato solo in sede di precisazione del credito, in cui la Banca pretenderà – com'è ovvio – la liquidazione nei limiti delle somme dovute. E non consta che attualmente sussista un effettivo contrasto tra le parti sul punto.
2.5. Le ragioni del rigetto dell'opposizione dimostrano plasticamente che non ricorre la pregiudizialità ex art. 295 cpc sotto alcun profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
- dr. Lucio Munaro - 5
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in
€ 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 26.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -