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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 14186/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21 Febbraio 2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nata a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Salvatore Falconieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Ester Cascio e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 19/12/2023 la ricorrente in epigrafe espone di aver presentato in data 14/9/2023 domanda di Reddito di Cittadinanza e rappresenta di essersi avveduta, a seguito di accesso al proprio cassetto previdenziale, che tale prestazione era stata sospesa nonostante il possesso da parte sua di tutti i requisiti di legge per ottenere la liquidazione della stessa e l'invio della Dichiarazione Sostitutiva
Unica.
Pertanto, parte ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della CP_ misura del Reddito di Cittadinanza, con condanna dell' alla liquidazione della prestazione dal momento della presentazione della domanda e sino al soddisfo, prestazione quantificata nella somma di € 2.000.00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. e, in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere, in ogni caso con condanna di controparte alle spese di lite, rappresentando e documentando l'avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione richiesta sin da epoca precedente la notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 10/4/2024 (cfr. allegati nn. 1 e 2 alla memoria di costituzione). Parte ricorrente nelle note depositate in data 12/2/2025 ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese.
Tanto premesso, essendo venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire, stante l'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione
RDC, sia pure operata in epoca successiva al deposito del ricorso, ma antecedente alla notifica del medesimo (il prospetto denominato “SINTESI ESITI REQUISITI DOMANDA CP_ PROT. -RDC-2023-7473260 allegato alla memoria di costituzione riporta che la mensilità di Ottobre 2023 è stata posta in pagamento in data 21/12/2023) - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per 1/2, mentre la parte residua segue la CP_ soccombenza virtuale e va quindi posta a carico dell' e liquidata, tenuto conto della serialità della questione proposta, come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere. CP_ Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente della parte residua di spese processuali, liquidate in € 500,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 21 Febbraio 2025 – 17 Marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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