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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2297/2025 e promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 26/11/1995, residente in GENOVA (GE), VIA SEDICI GIUGNO 1944 7 A/2 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Colombo 12/10 sc. D, presso e nello studio dell'Avv. BOTTERI MICHELA (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._3
26/10/1992, residente in [...], VIA BORZOLI 68
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1. per le motivazioni sopra esposte, disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore con Per_1 collocazione presso l'abitazione materna;
2. disporre, nelle modalità meglio viste, che il SInor possa vedere il figlio in un ambiente protetto sino a CP_1 Per_1 che il padre non comprovi di non fare più uso di sostanze stupefacenti;
3. a carico del padre disporre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per
- con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso - determinato Per_1 nella somma di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e giustificate e documentate dall'anticipatario, per le quali si richiama la disciplina del Documento Uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016; 4. con il favore di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi in primo luogo osservare che dall'anno 2015 i SInori e Parte_1 [...] intrattenevano una relazione sentimentale. In particolare, nel corso dell'anno CP_1
2017 gli stessi decidevano di andare a convivere e si trasferivano a Maranello (MO) dove entrambi reperivano attività lavorativa. Dalla loro unione, in data 29/12/2018, nasceva a Sassuolo (MO) il figlio Persona_2
Essendo successivamente la convivenza con il SI. divenuta intollerabile, con CP_1 ricorso depositato in data 12/03/2025, la SI.ra adiva il Tribunale di Genova Parte_1 al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore nonché la Per_1 regolamentazione dei diritti di visita paterni con contestuale richiesta dell'obbligo a carico del SI. di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio CP_1 pari a € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
In particolare, la SI.ra , mediante il suddetto ricorso ha evidenziato che: Parte_1
a) a seguito dell'interruzione della convivenza con il SI. la stessa, CP_1 unitamente al figlio è tornata a vivere a Genova presso l'abitazione Per_1 della madre;
b) altresì il SI. si è trasferito a Genova presso la di lui madre CP_1 Parte_2 un'altra attività lavorativa;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) nel corso dell'anno 2023 e sino al mese di settembre dell'anno 2024 le parti hanno concordato le modalità di visita paterne ed il contributo per il figlio pari a
€ 300,00 mensili che il SI. ha versato pur senza continuità; CP_1
d) la stessa ha spesso chiesto al SI. di incrementare tale mantenimento, CP_1 anche alla luce della redditività del suo lavoro (a Maranello il SI. CP_1 quale tecnico elettricista, percepiva circa € 2.800,00 al mese), ma lo stesso non ha acconsentito al richiesto aumento;
e) verso la fine dell'anno 2024 la situazione è precipitata e la SI.ra si è Parte_1 accorta che il SI. frequentava luoghi e persone non idonee ad un CP_1 padre di famiglia, assumeva sempre più frequentemente sostanze stupefacenti
(sul punto la ricorrente precisava che il SI. parecchio tempo prima di CP_1 conoscerla aveva fatto uso di sostanze stupefacenti), lasciava il lavoro, spesso non tornava a dormire nella sua abitazione di residenza senza comunicare alcunché e non corrispondeva più l'assegno di mantenimento per Per_1
f) non è dato sapere dove attualmente il SI. si trovi e quale attività CP_1 lavorativa svolga (sul punto la ricorrente ha presunto che lo stesso lavori in proprio ed abbia una capacità reddituale tale da poter versare quale assegno mensile per il mantenimento del figlio l'ammontare di € 450,00 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), non avendo più dato notizie di sé, oltre a non aver versato più alcuna somma per il figlio Per_1
La ricorrente in relazione alla propria situazione ha poi dedotto di aver recentemente reperito una nuova attività lavorativa per cui percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 1.600,00 mensili e di aver iniziato ad intrattenere, dall'inizio del 2024, una relazione sentimentale con il SI. con cui ha deciso di andare a Parte_3 convivere nell'immobile sito in Genova, Via Arrivabene n. 28 (appena acquistato dal
SI. ). La SI.ra ha altresì precisato di trasferirsi nel nuovo Parte_3 Parte_1 immobile unitamente al figlio e che ivi quest'ultimo, il quale ha instaurato un Per_1 ottimo rapporto con il SI. , avrà la sua stanza e non dovrà mutare le proprie Parte_3 abitudini né la scuola elementare, la quale resterà quella di Sestri Ponente, Istituto
NI RO.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 All'udienza del 16/07/2025 il Giudice Dr. Domenico Pellegrini, ritenuto necessario ed urgente disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre SI.ra . Persona_2 Parte_1
Le parti venivano quindi invitate alla discussione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Va confermata l'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 cpc.
Il padre non sta vedendo il figlio e non sta contribuendo al suo mantenimento. La stessa nonna paterna ha depositato ai Carabinieri una segnalazione per il fatto che il figlio è scomparso di fatto di casa.
Secondo quanto dedotto dalla madre, inoltre, lo stesso avrebbe ripreso a consumare stupefacenti e gira per i vicoli di Genova anche assieme a persone pericolose. La ricorrente ha dichiarato di avere provato ad aiutarlo prendendogli un appuntamento al
SERD ma lui non c'è andato.
Va quindi disposto, a tutela del minore, che il padre possa vederlo solo dopo aver contattato i servizi sociali ed avere svolto un idoneo percorso presso il SERD.
Va poi confermato l'affido esclusivo a favore della madre.
Va infine disposto un contributo economico per il mantenimento del figlio, a carico del padre, di Euro 350,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, contrariis rejectis
Affida in modo esclusivo il figlio minorenne Persona_2
(nato a [...] il [...]) alla madre SI.ra Parte_1
(C.F. ) con collocazione presso la
[...] C.F._1 stessa. Dispone che il genitore affidatario esclusivo sig.ra Parte_1
possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi
[...] alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate. Dispone che il servizio sociale competente per territorio avvii un programma di monitoraggio ed osservazione della situazione paterna ed eventuali incontri protetti con il figlio. Dispone che il padre possa vedere e frequentare il figlio solo in presenza dei servizi sociali e previa effettuazione di un programma di recupero presso il SERD. Dispone che il padre, sig. , C.F. CP_1
, versi un assegno per contributo al C.F._3 mantenimento del figlio minorenne che Persona_2 determina in € 350,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra
, C.F. , a decorrere da Parte_1 C.F._1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di competenza. Spese del presente giudizio compensate
Genova, lì 31/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2297/2025 e promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 26/11/1995, residente in GENOVA (GE), VIA SEDICI GIUGNO 1944 7 A/2 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Colombo 12/10 sc. D, presso e nello studio dell'Avv. BOTTERI MICHELA (C.F. , che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._3
26/10/1992, residente in [...], VIA BORZOLI 68
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1. per le motivazioni sopra esposte, disporre l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore con Per_1 collocazione presso l'abitazione materna;
2. disporre, nelle modalità meglio viste, che il SInor possa vedere il figlio in un ambiente protetto sino a CP_1 Per_1 che il padre non comprovi di non fare più uso di sostanze stupefacenti;
3. a carico del padre disporre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento per
- con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso - determinato Per_1 nella somma di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate tra i genitori e giustificate e documentate dall'anticipatario, per le quali si richiama la disciplina del Documento Uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016; 4. con il favore di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi in primo luogo osservare che dall'anno 2015 i SInori e Parte_1 [...] intrattenevano una relazione sentimentale. In particolare, nel corso dell'anno CP_1
2017 gli stessi decidevano di andare a convivere e si trasferivano a Maranello (MO) dove entrambi reperivano attività lavorativa. Dalla loro unione, in data 29/12/2018, nasceva a Sassuolo (MO) il figlio Persona_2
Essendo successivamente la convivenza con il SI. divenuta intollerabile, con CP_1 ricorso depositato in data 12/03/2025, la SI.ra adiva il Tribunale di Genova Parte_1 al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore nonché la Per_1 regolamentazione dei diritti di visita paterni con contestuale richiesta dell'obbligo a carico del SI. di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio CP_1 pari a € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
In particolare, la SI.ra , mediante il suddetto ricorso ha evidenziato che: Parte_1
a) a seguito dell'interruzione della convivenza con il SI. la stessa, CP_1 unitamente al figlio è tornata a vivere a Genova presso l'abitazione Per_1 della madre;
b) altresì il SI. si è trasferito a Genova presso la di lui madre CP_1 Parte_2 un'altra attività lavorativa;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 c) nel corso dell'anno 2023 e sino al mese di settembre dell'anno 2024 le parti hanno concordato le modalità di visita paterne ed il contributo per il figlio pari a
€ 300,00 mensili che il SI. ha versato pur senza continuità; CP_1
d) la stessa ha spesso chiesto al SI. di incrementare tale mantenimento, CP_1 anche alla luce della redditività del suo lavoro (a Maranello il SI. CP_1 quale tecnico elettricista, percepiva circa € 2.800,00 al mese), ma lo stesso non ha acconsentito al richiesto aumento;
e) verso la fine dell'anno 2024 la situazione è precipitata e la SI.ra si è Parte_1 accorta che il SI. frequentava luoghi e persone non idonee ad un CP_1 padre di famiglia, assumeva sempre più frequentemente sostanze stupefacenti
(sul punto la ricorrente precisava che il SI. parecchio tempo prima di CP_1 conoscerla aveva fatto uso di sostanze stupefacenti), lasciava il lavoro, spesso non tornava a dormire nella sua abitazione di residenza senza comunicare alcunché e non corrispondeva più l'assegno di mantenimento per Per_1
f) non è dato sapere dove attualmente il SI. si trovi e quale attività CP_1 lavorativa svolga (sul punto la ricorrente ha presunto che lo stesso lavori in proprio ed abbia una capacità reddituale tale da poter versare quale assegno mensile per il mantenimento del figlio l'ammontare di € 450,00 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), non avendo più dato notizie di sé, oltre a non aver versato più alcuna somma per il figlio Per_1
La ricorrente in relazione alla propria situazione ha poi dedotto di aver recentemente reperito una nuova attività lavorativa per cui percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 1.600,00 mensili e di aver iniziato ad intrattenere, dall'inizio del 2024, una relazione sentimentale con il SI. con cui ha deciso di andare a Parte_3 convivere nell'immobile sito in Genova, Via Arrivabene n. 28 (appena acquistato dal
SI. ). La SI.ra ha altresì precisato di trasferirsi nel nuovo Parte_3 Parte_1 immobile unitamente al figlio e che ivi quest'ultimo, il quale ha instaurato un Per_1 ottimo rapporto con il SI. , avrà la sua stanza e non dovrà mutare le proprie Parte_3 abitudini né la scuola elementare, la quale resterà quella di Sestri Ponente, Istituto
NI RO.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 All'udienza del 16/07/2025 il Giudice Dr. Domenico Pellegrini, ritenuto necessario ed urgente disporre l'affidamento esclusivo del minore a favore della madre, disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre SI.ra . Persona_2 Parte_1
Le parti venivano quindi invitate alla discussione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Va confermata l'ordinanza emessa ex art. 473-bis.22 cpc.
Il padre non sta vedendo il figlio e non sta contribuendo al suo mantenimento. La stessa nonna paterna ha depositato ai Carabinieri una segnalazione per il fatto che il figlio è scomparso di fatto di casa.
Secondo quanto dedotto dalla madre, inoltre, lo stesso avrebbe ripreso a consumare stupefacenti e gira per i vicoli di Genova anche assieme a persone pericolose. La ricorrente ha dichiarato di avere provato ad aiutarlo prendendogli un appuntamento al
SERD ma lui non c'è andato.
Va quindi disposto, a tutela del minore, che il padre possa vederlo solo dopo aver contattato i servizi sociali ed avere svolto un idoneo percorso presso il SERD.
Va poi confermato l'affido esclusivo a favore della madre.
Va infine disposto un contributo economico per il mantenimento del figlio, a carico del padre, di Euro 350,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, contrariis rejectis
Affida in modo esclusivo il figlio minorenne Persona_2
(nato a [...] il [...]) alla madre SI.ra Parte_1
(C.F. ) con collocazione presso la
[...] C.F._1 stessa. Dispone che il genitore affidatario esclusivo sig.ra Parte_1
possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi
[...] alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate. Dispone che il servizio sociale competente per territorio avvii un programma di monitoraggio ed osservazione della situazione paterna ed eventuali incontri protetti con il figlio. Dispone che il padre possa vedere e frequentare il figlio solo in presenza dei servizi sociali e previa effettuazione di un programma di recupero presso il SERD. Dispone che il padre, sig. , C.F. CP_1
, versi un assegno per contributo al C.F._3 mantenimento del figlio minorenne che Persona_2 determina in € 350,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra
, C.F. , a decorrere da Parte_1 C.F._1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal marzo 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di competenza. Spese del presente giudizio compensate
Genova, lì 31/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6