Decreto cautelare 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16269/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16269 del 2022, proposto da
Le Notti Mediorientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione Dirigenziale prot. -OMISSIS- del 16/12/2022 recante "sospensione per la durata di giorni 3 (tre), dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" a partire dal settimo giorno dalla notificazione;
-della nota prot. -OMISSIS- di notificazione;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente impugna la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, rep. n. -OMISSIS- del 16.12.2022, con la quale, sul presupposto della rilevata “ recidiva per occupazione di suolo pubblico abusiva ”, è stata disposta la sospensione – ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 della Legge n. 77/1997 e dell’art. 23, comma 5, della delibera dell’Assemblea Capitolina n. 21/2021 (recante il “ Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico ”) - dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale sito in Via del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, a decorrere “dal settimo giorno dalla data di notificazione” del provvedimento, per un periodo pari a tre giorni.
1.1- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 della l. 77/1997 e dell'art. 23 della d.a.c. 21/2021; violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità ” in quanto Roma Capitale avrebbe adottato direttamente la sanzione della sospensione senza la “previa diffida”, come invece previsto dalla normativa in rubrica, in violazione di ogni forma di contraddittorio procedimentale. Lamenta, inoltre, un vizio motivazionale in merito alla sanzione comminata nella misura massima (chiusura dell’attività commerciale per tre giorni);
II. “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della d.a.c. 21/2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto ” atteso che, nella fattispecie concreta, doveva correttamente applicarsi – ai fini della definizione della “recidiva” - la disposizione più favorevole di cui all’art. 14 della d.a.c. 91/2019 in luogo del più grave disposto normativo di cui all’art. 24 della d.a.c. 21/2021.
1.2- Si è costituita in resistenza Roma Capitale che, in fatto, ha esposto:
- che in data 18.08.2020, agenti accertatori del Corpo di Polizia di Roma Capitale, eseguivano un sopralluogo presso i locali della società ricorrente, in Via del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. In tale occasione, veniva riscontrata un’occupazione di suolo pubblico non autorizzata in quanto, pur essendo in possesso di istanza di nuova concessione OSP – Covid presentata con nota prot. n. -OMISSIS- del 12.06.2020 per mq 11,47 autorizzati, “ di fatto occupava il suolo pubblico per mq 46,58, di cui mq 16,10 (m 6,50x1,40 + 5x1,40) sul marciapiede con tavoli e sedie e mq 30,48 (m 12,70x2,40) sulla carreggiata con tavoli, sedie, porta menù e n. 3 ombrelloni, ampliando la OSP Covid di mq 35,11 ”. In particolare, nonostante l’espressa autorizzazione riconosciuta per mq 11,47, parte ricorrente occupava abusivamente un’area maggiore di suolo pubblico pari a mq 35,11;
- che all’accertamento seguivano, contestualmente, il verbale n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 20, C.d.S. e verbale n. -OMISSIS- ai sensi degli artt. 14 bis, comma 1, D.A.C. n. 91/2019 in riferimento alla D.G.C. n. 87/2020;
- che in data 29.10.2020, la Polizia Locale provvedeva ad emettere rapporto informativo prot. -OMISSIS- all’attenzione del Municipio Roma I e della Guardia di Finanza per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- che in conseguenza di tale accertamento, il Municipio Roma I Centro, provvedeva ad emettere la D.D. rep. n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 27.10.2021 con la quale veniva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione forzosa – in caso di inadempimento – dell’ampliamento abusivo dell’occupazione di suolo pubblico in Via del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- così come accertato dalla Polizia Locale di Roma Capitale;
- che, successivamente, in data 9.2.2022, personale della Polizia Locale Roma Capitale procedeva ad un secondo sopralluogo presso i locali della ricorrente. In particolare, in tale occasione veniva accertato che: “… sebbene in possesso di istanza nuova concessione ampliamento OSP Covid 19 prot. n. -OMISSIS- del 12.06.2020 …a mq 11,47, di fatto effettuava un’occupazione di suolo pubblico sul marciapiede e sulla sede stradale per mq 16,80, con sedie, tavoli, 3 elementi di riscaldamento, n. 2 ombrelloni, elementi di perimetrazione e vasi con piante a dimora, realizzando un ampliamento di mq 5,33 senza essere in possesso di ulteriore istanza e non ottemperando all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi intimato a mezzo della citata Determinazione Dirigenziale, notificata in data 28.10.2021 ”;
- che all’accertamento seguivano, contestualmente, il verbale n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 20, C.d.S. e verbale n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000;
- che in data 28.3.2022, la Polizia Locale provvedeva ad emettere rapporto informativo prot. -OMISSIS- all’attenzione del Municipio Roma I e della Guardia di Finanza per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- che, infine, in data 20.12.2022, con nota prot. n. -OMISSIS- veniva notificata a parte ricorrente la D.D. rep. n. -OMISSIS- del 16.12.2022 – qui impugnata - con la quale il Municipio Roma I ordinava la sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Via del -OMISSIS-, n. -OMISSIS--OMISSIS-.
Roma Capitale ha, pertanto, contestato la fondatezza nel merito dell’avversa pretesa, instando per la reiezione del ricorso.
1.3- Con decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS- del 22.12.2022 di questo TAR è stata accolta l’istanza “ avuto precipuo riguardo al profilo del periculum , impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare ”.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 24.1.2023, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare sul presupposto che “ i fatti di cui si discute si sono verificati nella vigenza della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22, recante il Testo Unico del Commercio, alle cui disposizioni l’azione amministrativa risulta correttamente conformata ”.
1.4- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 24.2.2023 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare in ragione della “ mancata emersione con il richiesto grado di evidenza del fumus dell’appello ”.
1.5- Con memoria depositata il 26.10.2024, la società ricorrente ha rappresentato la permanenza dell’interesse alla decisione del gravame.
1.6- All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e la ricorrente, peraltro, ha ribadito la permanenza dell’interesse a fini risarcitori, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Occorre premettere che l’art. 34, comma 3, c.p.a., prevede che “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”.
Secondo il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8/2022, “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
Si rende, pertanto, necessario esaminare il ricorso nel merito poiché la società ricorrente ha ritualmente dichiarato la permanenza dell’interesse della decisione ai fini del risarcimento del danno.
Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Alla luce delle risultanze documentali e della ricostruzione fattuale, prospettata da Roma Capitale e non contestata dalla società ricorrente, emerge che:
- il procedimento sanzionatorio avviato dall’Amministrazione resistente prendeva le mosse dall’accertamento dell’assenza di specifica autorizzazione per l’ampliamento operato dalla società ricorrente, così come accertato dalla P.L.R.C. nei sopralluoghi del 18.08.2020 e del 9.02.2022;
- nel primo sopralluogo gli agenti operanti accertavano una maggiore occupazione di mq 35,11 non autorizzata e, nel secondo sopralluogo, una ulteriore maggiore occupazione di mq 5,33 non autorizzata, il tutto senza aver presentato richiesta di ampliamento, e dunque non solo reiterando l’abuso, ma ulteriormente ampliando abusivamente l’occupazione di una maggiore superficie di suolo pubblico;
- all’esito della rilevata recidiva per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte della società ricorrente, Roma Capitale adottava, dunque, l’impugnato provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di tre giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art 6 della legge 77/1997 e dell’art 23 comma 5 della DAC 21/2021 (già art 14, della DAC n. 91/2019).
Ebbene, l’operato dell’Amministrazione resistente deve ritenersi immune dalle censure dedotte poiché:
i) l’art. 6 della legge n. 77/1997 (recante “ disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ”), dispone che “ In caso di recidiva (…) nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni ”;
ii) quanto alla controversa definizione di recidiva, la normativa applicabile al caso di specie è quella prevista dalla L.R. n. 22/2019, entrata in vigore in data 8.11.2019 e vigente, pertanto, all’epoca di tutti i fatti contestati a parte ricorrente all’esito dei due sopralluoghi del 18.08.2020 e del 9.02.2022. Più in particolare, l’art. 74 della citata legge regionale, rubricato “ definizioni ”, stabilisce, alla lettera m), quanto segue: “m ) reiterazione , la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981 ”;
iii) nel caso di specie, è pacifico e incontestato tra le parti che la ricorrente non solo non abbia adempiuto all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi disposto con la Determinazione Dirigenziale rep. n. -OMISSIS- adottata dopo il primo sopralluogo, ma abbia anche, come accertato dal secondo sopralluogo del 9.02.2022 effettuato dagli agenti della polizia locale, occupato abusivamente una superficie ancora maggiore di suolo pubblico, in assenza della prescritta autorizzazione (mq 5,33), reiterando dunque “ la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni” ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 74, lettera m), della L.R. n. 22/2019;
iv) quanto all’asserita mancanza della “previa diffida”, risulta documentalmente provato che con la ridetta Determinazione Dirigenziale rep. n. -OMISSIS- l’Amministrazione comunale, all’esito del primo sopralluogo eseguito in data 18 agosto 2020 — nel corso del quale era stata accertata l’occupazione di una superficie di suolo pubblico superiore a quella assentita (mq 35,11) —, oltre a disporre l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, avesse espressamente previsto che, “ qualora nel corso di due anni vengano elevati ulteriori verbali di accertamento di occupazione abusiva di suolo pubblico connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni ”.Nella medesima determinazione, l’Amministrazione aveva altresì chiarito che tale atto dovesse valere anche quale diffida, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2021, in continuità con l’art. 14 della D.A.C. n. 91/2019;
v) parimenti infondata è, infine, la censura con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla scelta dell’Amministrazione di disporre la sospensione dell’attività per la durata massima di tre giorni, anziché per un periodo inferiore di uno o due giorni. Sul punto, occorre osservare che il provvedimento impugnato presenta natura vincolata quanto alla durata della sospensione, in applicazione di quanto espressamente previsto dal Regolamento comunale approvato con D.A.C. n. 21/2021, il quale, all’art. 23, comma 5 — in continuità con il previgente art. 14, comma 5, della D.A.C. n. 91/2019 — stabilisce che, “ in caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ”, è disposta “ la sospensione dell’attività per tre giorni ”. La previsione regolamentare in esame non attribuisce, dunque, alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione in ordine alla determinazione della durata della misura interdittiva, risultando quest’ultima rigidamente predeterminata dall’atto regolamentare, a differenza di quanto previsto dalla norma primaria di cui all’art. 6 della legge n. 77/1997, che consente una graduazione della durata della sospensione entro il limite previsto dalla legge.
In conclusione, le doglianze dedotte non possono trovare accoglimento, atteso che il provvedimento di sospensione impugnato risulta adottato:
- all’esito dell’accertata recidiva nell’arco temporale di due anni, in corretta applicazione dell’art. 74, lett. m), della legge regionale n. 22 del 2019;
- previa diffida regolarmente adottata e comunicata, come risultante dalla Determinazione Dirigenziale rep. n. -OMISSIS-;
- per una durata, pari a tre giorni, rigidamente predeterminata dal Regolamento comunale vigente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
3.- Per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OM, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CO | LE OM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.