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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2556/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA EP, Presidente
AR NZ, EL
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15400/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240175635164000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1079/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10.10.2024 la Ricorrente_1 soc. cooperativa, con sede legale in Roma,
Indirizzo_1, P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1,
( CF_Rappresentante_1), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa, in forza di procura separata, dal Dott. Difensore_1, (CF_Difensore_1), iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Roma ed Esperti Contabili al n. N. Iscr. albo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Indirizzo_1 Roma presso il cui studio chiedeva di far pervenire comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo fisico suindicato o all'indirizzo p.e.c.: Email_1, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – DP III di Roma – Uff. Territoriale di Roma 4 Collatino – p.e.c.:
Email_3 avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 01756351 64 000 notificata tramite p.e.c. in data 18.06.2024.
Eccepiva parte ricorrente che la cartella impugnata traeva origine da operazione di compensazione tributi effettuata dalla stessa a mezzo modello F24 (protocollo 19012519342263985 – 000001), in data 25.01.2019, riportante un credito Iva di Euro 28.016,00 non spettante. A fronte di tale indebita compensazione effettuata l'Ufficio provvedeva ad emettere avviso bonario che l'istante provvedeva a rateizzare e a pagare le prime due rate. Sospendeva il pagamento della terza in quanto, in data 01.07.2022, veniva notificata la cartella di pagamento n. 097 2021 01124272 64 000, nella quale era “nuovamente” ricompresa la richiesta della medesima somma di Euro 28.016,00. Per ovvi motivi di convenienza il ricorrente aderiva successivamente alla definizione agevolata cosiddetta “Rottamazione quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022 assolvendo il regolare pagamento delle rate scadute alla data odierna delle rate, conseguenzialmente veniva a ragione sospeso il pagamento del sopra citato avviso bonario. A seguito di intervento telefonico presso l'Agenzia delle Entrate la ricorrente apprendeva che la compensazione del 25.01.2019 “aveva comportato una correzione automatica da parte dell'Ufficio del modello IVA 2019 (anno d'imposta 2018) generando un ulteriore debito di pari importo”, determinando la doppia richiesta da parte dell'Agenzia di rimborso di Euro
28.016,00 pur indicando differenti annualità d'imposta (anno 2017 e anno 2028).
Stante questa situazione, la ricorrente concludeva chiedendo a questa On.le Corte, previa sospensione della cartella impugnata, disconoscendo la legittimità dell'operato dell'Agenzia e l'annullamento della cartella impugnata con l'ordine di rimborso degli importi eventualmente pagati nelle more
- Ordinare all'Agenzia lo sgravio di tutto l'importo iscritto a ruolo in quanto la richiesta si basa su un procedimento interno all'Agenzia che ha generato una duplicazione dell'importo dovuto e facilmente riscontrabile dallo stesso.
- Condannare l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in data 12.12.2024 la Direzione Provinciale III di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Con proprie controdeduzioni dopo aver chiarito l'operato dell'Agenzia che riteneva legittimo e corretto, comunicava di aver provveduto ad emettere un provvedimento di sgravio parziale della cartella a seguito di adesione della ricorrente alla “Rottamazione Quater” e che la stessa alla data risultava regolarmente adempiuto l'obbligazione dei pagamenti di tutta la sorte capitale richiesta con la cartella impugnata.
Residuava un importo di sanzioni e interessi dovuti che derivano dal diverso titolo di sanzione ed interesse per tardivo versamento, nella specie € 687,13 di sanzione ed € 21,29 di interesse, che la parte non ha in alcun modo censurato. Pertanto, per quanto residua dal citato provvedimento di sgravio, la pretesa deve essere confermata. Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a questa On.le Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere, il rigetto del ricorso per il resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sez. 16, in seduta Collegiale, letti gli atti di giudizio, ha preso atto del provvedimento di sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata “Rottamazione quater”, circostanza quest'ultima che ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, limitatamente agli importi oggetto di sgravio.
Quanto alla parte residua, costituita da sanzioni per euro 687,13 e interessi per euro 21,29, si precisa che tali importi traggono origine dalla medesima operazione che ha generato l'emissione della cartella impugnata e definita con l'adesione alla “Rottamazione quater”.
Osserva la Corte che le sanzioni e gli interessi residui risultano pertanto inscindibilmente connessi alla pretesa principale, annullata dalla stessa Amministrazione mediante sgravio. Ne consegue che anche la residua pretesa accessoria deve essere annullata, non potendo sopravvivere autonomamente rispetto a un presupposto ormai venuto meno.
Il ricorso deve pertanto essere accolto anche per la parte residua, con annullamento integrale della cartella impugnata.
Per la fattispecie la Corte ritiene ci siano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per la parte oggetto di sgravio. Accoglie nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il EL Il Presidente
dr. Vincenzo Sarcina dr. Giuseppe Leotta
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA EP, Presidente
AR NZ, EL
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15400/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240175635164000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1079/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10.10.2024 la Ricorrente_1 soc. cooperativa, con sede legale in Roma,
Indirizzo_1, P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig. Nominativo_1,
( CF_Rappresentante_1), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa, in forza di procura separata, dal Dott. Difensore_1, (CF_Difensore_1), iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Roma ed Esperti Contabili al n. N. Iscr. albo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Indirizzo_1 Roma presso il cui studio chiedeva di far pervenire comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo fisico suindicato o all'indirizzo p.e.c.: Email_1, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – DP III di Roma – Uff. Territoriale di Roma 4 Collatino – p.e.c.:
Email_3 avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 01756351 64 000 notificata tramite p.e.c. in data 18.06.2024.
Eccepiva parte ricorrente che la cartella impugnata traeva origine da operazione di compensazione tributi effettuata dalla stessa a mezzo modello F24 (protocollo 19012519342263985 – 000001), in data 25.01.2019, riportante un credito Iva di Euro 28.016,00 non spettante. A fronte di tale indebita compensazione effettuata l'Ufficio provvedeva ad emettere avviso bonario che l'istante provvedeva a rateizzare e a pagare le prime due rate. Sospendeva il pagamento della terza in quanto, in data 01.07.2022, veniva notificata la cartella di pagamento n. 097 2021 01124272 64 000, nella quale era “nuovamente” ricompresa la richiesta della medesima somma di Euro 28.016,00. Per ovvi motivi di convenienza il ricorrente aderiva successivamente alla definizione agevolata cosiddetta “Rottamazione quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022 assolvendo il regolare pagamento delle rate scadute alla data odierna delle rate, conseguenzialmente veniva a ragione sospeso il pagamento del sopra citato avviso bonario. A seguito di intervento telefonico presso l'Agenzia delle Entrate la ricorrente apprendeva che la compensazione del 25.01.2019 “aveva comportato una correzione automatica da parte dell'Ufficio del modello IVA 2019 (anno d'imposta 2018) generando un ulteriore debito di pari importo”, determinando la doppia richiesta da parte dell'Agenzia di rimborso di Euro
28.016,00 pur indicando differenti annualità d'imposta (anno 2017 e anno 2028).
Stante questa situazione, la ricorrente concludeva chiedendo a questa On.le Corte, previa sospensione della cartella impugnata, disconoscendo la legittimità dell'operato dell'Agenzia e l'annullamento della cartella impugnata con l'ordine di rimborso degli importi eventualmente pagati nelle more
- Ordinare all'Agenzia lo sgravio di tutto l'importo iscritto a ruolo in quanto la richiesta si basa su un procedimento interno all'Agenzia che ha generato una duplicazione dell'importo dovuto e facilmente riscontrabile dallo stesso.
- Condannare l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in data 12.12.2024 la Direzione Provinciale III di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Con proprie controdeduzioni dopo aver chiarito l'operato dell'Agenzia che riteneva legittimo e corretto, comunicava di aver provveduto ad emettere un provvedimento di sgravio parziale della cartella a seguito di adesione della ricorrente alla “Rottamazione Quater” e che la stessa alla data risultava regolarmente adempiuto l'obbligazione dei pagamenti di tutta la sorte capitale richiesta con la cartella impugnata.
Residuava un importo di sanzioni e interessi dovuti che derivano dal diverso titolo di sanzione ed interesse per tardivo versamento, nella specie € 687,13 di sanzione ed € 21,29 di interesse, che la parte non ha in alcun modo censurato. Pertanto, per quanto residua dal citato provvedimento di sgravio, la pretesa deve essere confermata. Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a questa On.le Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere, il rigetto del ricorso per il resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sez. 16, in seduta Collegiale, letti gli atti di giudizio, ha preso atto del provvedimento di sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata “Rottamazione quater”, circostanza quest'ultima che ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/1992, limitatamente agli importi oggetto di sgravio.
Quanto alla parte residua, costituita da sanzioni per euro 687,13 e interessi per euro 21,29, si precisa che tali importi traggono origine dalla medesima operazione che ha generato l'emissione della cartella impugnata e definita con l'adesione alla “Rottamazione quater”.
Osserva la Corte che le sanzioni e gli interessi residui risultano pertanto inscindibilmente connessi alla pretesa principale, annullata dalla stessa Amministrazione mediante sgravio. Ne consegue che anche la residua pretesa accessoria deve essere annullata, non potendo sopravvivere autonomamente rispetto a un presupposto ormai venuto meno.
Il ricorso deve pertanto essere accolto anche per la parte residua, con annullamento integrale della cartella impugnata.
Per la fattispecie la Corte ritiene ci siano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per la parte oggetto di sgravio. Accoglie nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il EL Il Presidente
dr. Vincenzo Sarcina dr. Giuseppe Leotta