Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7064 /2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 20/02/2025 ; tenuto conto che con decreto del 30.1.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
rilevato che le parti non sono addivenute alla conciliazione della lite;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7064/2021 R.G., avente ad oggetto: lesioni personali vertente
tra
(C.F. ), nata il [...], a San Felice a [...], Parte_1 C.F._1 residente a Maddaloni (CE), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosa Piscitelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Felice a Cancello (CE) alla Via Napoli n.720;
attore
e
(P.IVA. ), in persona del Direttore Generale, OP P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonia Sarro ed elettivamente domiciliato con la stessa presso l'ufficio legale sito in alla Via Unità Italiana, n.28, CP_1 sede dell'Ente;
convenuto
nonché in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da Controparte_2 procura in atti, dall'avv. Luisa Cacciapuoti, ed elettivamente domiciliato in Maddaloni alla via S. Francesco
d'Assisi n.14;
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006,
n. 22409) e al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione notificato telematicamente in data 03.09.2021, Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale l e il al fine di ottenere la CP_3 Controparte_2 declaratoria di responsabilità in solido dei convenuti ex art.2043 c.c. per il danno subito in occasione di una aggressione cagionata da un cane randagio.
Esponeva che in data 09.08.2020, in Maddaloni, alla via Cancello, verso le ore 22:15 circa, mentre si trovava con la figlia dinanzi al cancello della propria abitazione, veniva improvvisamente aggredita da un cane randagio di grossa taglia, di colore nero, proveniente dalla strada che conduceva in direzione Maddaloni;
esponeva che il cane afferrava i pantaloni ed ella, nel tentativo di divincolarsi, cadeva rovinosamente a terra, battendo il fianco destro al suolo;
deduceva l'attrice di aver subito lesioni e, pertanto, di esser stata trasportata presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove le veniva diagnosticata “Frattura pluriflammentaria petrocanterica femore destro e della branca ischiopubica”; ella veniva ricoverata dal giorno 10.08.2020 al 18.08.2020 e dimessa con progetto riabilitativo, visita specialistica e risposo per 30 giorni.
Agiva pertanto in giudizio affinchè fosse dichiarata la responsabilità esclusiva, nella causazione Cont del sinistro de quo, del e della e, di conseguenza, per ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni. Con
Si costituivano il e la eccependo entrambe la nullità dell'atto di citazione in CP_2 quanto carente dell'esposizione dei fatti, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
La causa veniva ritenuta di natura documentale e, pertanto, all'udienza del 20.2.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la stessa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Profili preliminari
3. In via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione va rigettata in quanto infondata. La domanda introduttiva difatti presenta sufficiente determinatezza del petitum e della causa petendi, essendo munita della esposizione del proprio oggetto e dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art.164, quarto comma, c.p.c.); e pertanto in grado di consentire al convenuto l'individuazione dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto azionato. Ed invero, l'esposizione dei fatti ha raggiunto pienamente lo scopo di consentire all'altra parte di prendere posizione, in maniera precisa in ordine agli stessi, consentendole di proporre tutte le difese in fatto ed in diritto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4. Deve, in via preliminare, rilevarsi la sussistenza della legittimazione passiva sia in capo al sia in capo alla convenuta. Controparte_2 CP_3
E' noto che, nei procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da cani randagi Con la giurisprudenza ha per lungo tempo affermato che la legittimazione passiva spettasse alla locale e non al sul quale si riteneva non potesse ricadere il giudizio di imputazione dei danni dipendenti CP_2 dal suddetto evento (App. Napoli Sez. I, 07/04/2010). Cont Si evidenziava, a tal proposito, l'esclusiva riferibilità all' dei compiti relativi all'accalappiamento dei cani randagi e della conseguente responsabilità per l'omissione di tale servizio, atteso che dal tenore letterale dell'art. 5/1 lett. c) della Legge Regione Campania n. 16/2001 emergeva che i "Servizi veterinari delle AA.SS.LL. attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso ì canili pubblici". Si escludeva, dunque, che il successivo art. 6 (secondo cui i Comuni, singoli o associati, e le provvedono: a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti;
le Parte_2 strutture di nuova costruzione dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle , attribuisse un generale dovere di controllo dei Comuni sui CP_4 cani randagi, evidenziando invece l'attribuzione all'ente territoriale del solo dovere di curare la logistica, ossia la realizzazione di strutture per il ricovero e la sistemazione dei cani in questione. Con Si escludeva, altresì, che il dovesse sollecitare di volta in volta l'intervento dell' per la CP_2 Cont rimozione del pericolo costituito dal cane randagio, posto che l'art. 5 attribuiva alle in piena autonomia non solo i compiti di accalappiamento, ma, a monte, di "monitoraggio" dei cani sul territorio.
La Suprema Corte, in particolare, evidenziava che la vigilanza sui cani randagi spettava alle unità sanitarie locali e, per esse, alle aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime, per cui, con riferimento a controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle Usl e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva (già spettante per i fatti pregressi alla soppressione alle Usl, organi comunali dotati di propria soggettività) spettava alla locale azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al sul quale, perciò, non poteva ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti CP_2 dal suddetto evento (cfr. Cass. n. 10638/2002; nonché Cass. n. 27001/2005).
Di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento evidenziando che, in realtà, dal complessivo quadro della normativa applicabile, emerge come compiti di organizzazione, prevenzione e controllo anche dei cani vaganti spettano pure ai Comuni (sconfessando così quanto affermato da Cass.
7.12.2005 n. 27001), tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza (cfr. Cass. 28.4.2010, n.
10190, nonché Cass. 23.08.2011, n. 17528).
La giurisprudenza di merito ha poi chiarito che al quale ente locale, spetta la vigilanza sul CP_2 territorio che si estrinseca nella predisposizione di canili ove possano trovare accoglienza gli animali Cont
“vaganti” e di risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli stessi, mentre l' è tenuta, invece, al recupero dei randagi ed a prestare ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico – sanitaria.
Le predette funzioni sono tra loro complementari e si integrano a vicenda, con la conseguenza che la Cont responsabilità del o dell o di entrambi (in via solidale) sarà configurabile a seconda della CP_2 specificità del caso concreto (cfr. in tal senso, Tribunale di Lecce, 14.04.2015). In secondo luogo, va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo igienico-sanitario Cont e di profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale deve essere affidata al CP_2 quale Ente proprietario della strada ove si assume verificato l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla responsabilità per CP_4 danni cagionati dai randagi, appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017).
Per vero, in relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attributi normativamente alle , non comporta sic et simpliciter che queste rispondano di qualsiasi danno CP_4 Cont provocato da un randagio sul territorio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale, pur a fronte di segnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di garanzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randagio presente sul territorio, pena la Cont trasformazione della responsabilità dell da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una responsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabilità da cose in custodia dal Cont momento che l' non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
4. Ebbene, applicando detti principi giurisprudenziali, Nel merito la domanda va rigettata, non avendo l'attore adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante.
In primo luogo, va detto che nel caso di specie non è stato provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della , consistente nella OP violazione di obblighi gravanti sulla stessa e riconducibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbligo di attivazione al predetto Ente.
Inoltre, ritiene il Tribunale che le considerazioni poste a fondamento delle difese dei convenuti debbano ritenersi condivisibili, non avendo l'attore adempiuto all'onere probatorio del paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., ovvero l'evento dannoso, la sua ingiustizia, il nesso di causalità e l'imputabilità dell'evento all'autore in termini di dolo o colpa.
Difatti, la giurisprudenza afferma ormai pressoché pacificamente, che il danno cagionato dal c.d.
“cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 7080). In merito a tale questione, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice, secondo il quale “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (cfr. Cassazione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
La giurisprudenza più recente precisa che tale responsabilità, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17). In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che l'istante non ha provato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro fosse stata segnalata e che l' OP
, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il tramite del proprio servizio veterinario.
[...]
Al contrario, risulta in atti una nota del comandante della Polizia municipale del Comune di
Maddaloni nella quale si legge che “a riscontro della nota citata si comunica: 1) agli atti di questo Comando di
P.M. non risulta richiesta di intervento da parte della sig.ra ; 2) agli atti di questo Comando di P.M. Parte_1 non risultano richieste sia nei giorni precedenti sia nei giorni successivi all'accadimento; 3) nella zona non sono state riscontrate presenze di cani randagi del personale in servizio di controllo del territorio.”(cfr. allegato n.4 produzione . Controparte_2
A ciò va aggiunto che non è possibile ritenere raggiunta la prova certa e tranquillizzante che la caduta dell'attrice sia stata cagionata dall'aggressione di un cane randagio e non da altra causa.
A ben vedere, nell'atto di citazione, l'attrice ha affermato che “improvvisamente veniva aggredita da un cane randagio di grossa taglia di colore chiaro, che proveniva dalla strada che conduceva verso Maddaloni, la afferrava per i pantaloni e l'istante, nel tentativo di divincolarsi, cadeva rovinosamente a terra battendo il fianco destro al suolo”.
Nondimeno, appare rilevante che l'attrice, trasportata presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e
S. Sebastiano di nell'immediatezza dei fatti, abbia dichiarato ai sanitari di aver riportato lesioni “in CP_1 seguito a un incidente domestico”. Solo dopo la chiusura del verbale, la figlia dell'istante faceva specificare che
“l'infortunio è stato provocato dall'aggressione di un cane randagio” (cfr. referto PS produzione di parte attrice).
Orbene, si ritiene che tale discrasia renda nel complesso poco attendibile la ricostruzione di parte attrice, atteso che è impossibile assimilare un attacco subito da un cane randagio a un infortunio domestico.
Per mera completezza deve, inoltre, evidenziarsi che parte attrice avrebbe altresì dovuto provare Con l'inerzia colposa o dolosa dell'Ente Locale e dell consistente nell'omissione delle dovute azioni di contrasto al fenomeno del randagismo, malgrado le segnalazioni giunte o la diffusione di allarme nella cittadinanza. Alcun addebito sul punto è stato invece mosso, né tantomeno provato, da parte attrice. Al contrario, come detto nella nota in atti del comandante della Polizia municipale del Comune di Maddaloni nella quale si legge che “a riscontro della nota citata si comunica: 1) agli di questo di P.M. non risulta Per_1 richiesta di intervento da parte della sig.ra ; 2) agli atti di questo Comando di P.M. non risultano Parte_1 richieste sia nei giorni precedenti sia nei giorni successivi all'accadimento; 3) nella zona non sono state riscontrate presenze di cani randagi del personale in servizio di controllo del territorio.”(cfr. allegato n.4 produzione
[...]
. CP_2
Per tali ragioni le domande di parte attrice vanno rigettate.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2.condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali per presente giudizio in favore di ciascuna parte convenuta, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere in data 20.2.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo