Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente est.
Dott. Marina VITULLI Consigliere Dott. Giuliano BERARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: opposizione a nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n° 166 del Ruolo Generale precetto dell'anno 2024.
TRA
Parte 1 - cf Codice Fiscale 1 - residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmelita Cosentino del foro di Perugia con domicilio eletto presso il difensore in
Albignasego PD – via M. Polo n° 19/a come da mandato indicato nella citazione datata 7.5.2024;
APPELLANTE
E
-cf P.IVA 1 →, già CP_2 sedente in Milano, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti del foro di Roma ed avv. Tiziana Allevi del foro di
Monza con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano via Larga n° 19, giusto mandato precisato nella comparsa depositata il 16.9.2024;
APPELLATA
Oggetto della causa: opposizione a precetto, appello avverso la sentenza n° 47/24 resa dal Tribunale di Gorizia il 12.2.2024.
Causa discussa e decisa all'udienza del 15.1.2025.
CONCLUSIONI
Conclusioni appellante: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per
80/2024 del 12/02/2024 Sentenza n. cronol. 442/2024 del 12/02/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Martina Ponzin, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: " In via preliminare e pregiudiziale: previa immediata sospensione anche inaudita altera parte, dichiarare la nullità dell'atto di precetto emesso in assenza dei requisiti di legge;
Nel merito: dichiarare che l'omissione dell'Istituto di Credito per i motivi di cui in narrativa ha determinato la cd mora del creditore impedendo de facto l'estinzione formale del debito e conseguentemente:
1) ordinare alla controparte di eseguire quanto necessario per la formale estinzione del debito;
2) condannare la parte opposta al risarcimento che sarà ritenuto di giustizia ad esperita istruttoria e alla rifusione di spese diritti e onorari di causa oltre accessori di legge".
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello
Conclusioni CP_2 - respingere integralmente l'appello proposto dal signor Parte 1 perché fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 - 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 47/2024.
Con vittoria di spese e compensi di causa".
Considerato in fatto Parte 1 ebbe a proporre opposizione al precetto intimatogli dalla spa [...]
CP 2 oggi Controparte_1 in relazione all'importo di € 45.329,45
dovuto a titolo di rate di pagamento mutuo ipotecario non onorate.
Il Pt 1 come unica ragione di opposizione lumeggiava di avere già pagato, prima della notifica del precetto, l'importo dovuto mediante moneta scritturale emessa da apposita fondazione bancaria autorizzata ad operare anche in Italia. Resisteva la CP 3 e contestava la fondatezza delle ragioni di opposizione.
Il Giudice isontino procedette alla trattazione istruttoria, mediante acquisizione documentale, e con la sentenza impugnata provvide a rigettare l'opposizione e regolare le spese di lite tra le parti compresa condanna ex art 96 cod. proc. civ.
attingendo laHa proposto gravame avanti questa Corte d'Appello il Pt 1
decisione del Giudice isontino con le seguenti cesure: erroneamente era stato ritenuto non legittimo il pagamento con moneta scritturale emessa da Ente bancario regolarmente riconosciuto dall'Ordinamento
italiano, benché la banca sua creditrice non avesse provveduto a monetizzare l'affidavit rimessole in pagamento del dovuto, stante che la moneta scritturale è
una moneta di conto e, non già, materiale;
erroneamente il primo Giudice non aveva considerato che, equivalendo la moneta scritturale a titolo di credito, era onere della banca creditrice registrare l'affidavit e così esigere dalla banca virtuale il pagamento in moneta corrente,
posto che l'affidavit di causa ha la valenza giuridica della moneta elettronica.
'chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Resiste la Controparte_1
della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.12.2024 si costituiva il contradditorio avanti l'Istruttore, che, ex art 352 cod. proc. civ., rimetteva le parti avanti il Collegio per la discussione.
All'udienza del 15.1.2025, depositate le note difensive finali, le parti pertrattavano la lite che era assunta in decisione e decisa nella susseguente camera di consiglio,
siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
L'appello proposto da Parte 1 non palesa fondamento giuridico e va rigettato.
Le argomentazioni critiche svolte con l'atto d'appello non superano la corretta statuizione adottata dal Giudice isontino, anzi nemmeno si confrontano
compiutamente con l'argomentazione esposta in sentenza.
Difatti il primo Giudice, con puntuale richiamo alla disciplina portata nel T.U.B del
1993 proprio in relazione alla creazione di moneta ed alla moneta elettronica, ha escluso che la " moneta scritturale "sia modalità di estinzione dell'obbligazione pecuniaria in quanto non normata in detto testo legislativo.
Inoltre il Giudice isontino ha anche puntualmente richiamato il disposto ex art
1277 cod. civ. in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie che ne prescrive la soddisfazione in moneta avente corso legale corrente. Parte appellante, invece, si limita a riproporre la sua tesi che la moneta scritturale doveva esser accettata dalla banca creditrice poiché non proibita dalla legge e convertibile in moneta avente corso legale corrente mediante apposito procedimento presso la Ente sovranazionale emittente, che presuppone un deposito presso lo stesso da cui trarre il denaro per il pagamento effettivo.
L'appellante osserva che richiamando il disposto costituzionale ex art 3
dell'uguaglianza - se la moneta scritturale è consentita alle banche allora lo deve essere pure per i cittadini debitori poiché " è lecito ciò che non è espressamente vietato ".
Tuttavia rimane confermato dall'argomentazione critica proposta dallo stesso appellante che il creditore, non già, viene soddisfatto immediatamente dall'affidavit rimessogli in adempimento del dovuto, bensì deve appena provvedere a porre in essere una procedura di conversione di detto documento, del tutto atipico nel nostro Ordinamento, presso Organismo sovranazionale.
Dunque contrariamente al disposto di legge, nella specie, viene imposto al creditore appena di accettare in pagamento, non già denaro o titolo di credito tipico e disciplinato dalla normativa in tema di credito, bensì documento atipico che inoltre comporta l'onere di porre in esser una procedura per
-eventualmente veder soddisfatto il suo credito presso Organismo sovranazionale di incerta
-
natura.
-Stante l'assoluta atipicità del mezzo di eventuale pagamento di causa, la
soluzione dell'obbligazione consegue solo se il creditore ha accettato detta forma di adempimento.
Fatto questo nemmeno postulato dal debitore che, anzi, ha lamentato con
apposita argomentazione critica di gravame - la non cooperazione al riguardo della banca creditrice, sicché nemmeno può ritenersi configurarsi una adesione tacita da parte del creditore.
Quanto poi al principio d'uguaglianza basta osservare come la legge disciplina l'emissione della moneta nell'interesse collettivo, siccome l'esercizio del credito quale attività economica di primario interesse pubblico, sicché il principio di libertà
ed uguaglianza appaiono malamente evocati in presenza di precisa e compiuta disciplina legislativa.
Con relazione alla richiesta istruttoria presente nelle conclusioni osserva il Collegio
come non vi sia alcuna correlata allegazione nella parte motiva dell'atto d'appello e nemmeno una chiara indicazione di quali istanze probatorie vennero ritualmente richieste al primo Giudice e non ammesse.
Consegue l'impossibilità per la Corte di esaminare la questione.
Al rigetto dell'appello infondato consegue la condanna del Pt 1 alla rifusione delle spese di lite del presente grado. verso la Controparte 1
Spese tassate, tenuto conto del valore della lite e delle fasi effettivamente svolte,
in € 7.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis rigetta il gravame svolto da Parte 1 con la citazione del 7.5.2024, e per l'effetto integralmente conferma la sentenza n° 47/24 resa il 9 - 12.2.2024 dal Tribunale di Gorizia, condanna il Pt 1 a rifondere alla società appellata le spese di lite del grado tassate in € 7.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan