Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6 9 9 / 2 0 2 2 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 699/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Cattarini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monfalcone alla Piazza
Cavour n. 22, giusta procura in atti
ATTORE
E
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Bandelli ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monfalcone (Go) al Corso del Popolo n. 4, giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni:
Parte attrice:
“In via principale, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 185 c.p.,
2059 c.c., 4 c. 1 lett. a) del D. lgs. n. 7/2016 per i fatti di cui in narrativa, oltre che a ristoro delle spese di costituzione di parte civile, condannare i convenuti a pagare solidalmente in favore dell'attore la somma totale forfettariamente quantificata in euro 10.000,00 a titolo di risarcimento o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta in giustizia;
risarcimento ulteriore ex art. 96 c.p.c. in
Con vittoria di spese, diritti ed onorari nonché rifusione del contributo unificato.”
Parte convenuta:
“- Respingere tutte le domande formulate da nei confronti dei convenuti in quanto Parte_1
totalmente infondate in fatto e in diritto. Spese tutte rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato instava dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di e per il risarcimento del Controparte_1 Controparte_2 danno dagli stessi arrecatogli anni addietro. In particolare, l'attore, infermiere professionale, deduceva che la notte tra l'8 ed il 9 maggio 2015 egli, parte dell'equipe di un'autoambulanza, era intervenuto presso un agriturismo a Ronchi dei Legionari per prestare soccorso alla titolare dell'esercizio, caduta dalle Parte_2
scale ed in stato d'incoscienza. Riferiva l'istante che l'intervento suo e dell'equipe sanitaria era stato "notevolmente ostacolato dagli odierni convenuti che, in stato di palese ubriachezza, si intromettevano a più riprese nel loro operato", al punto che si rendeva necessario fare intervenire i Carabinieri per portare a termine l'intervento, stabilizzando l'infortunata e trasportandola, poi, in ospedale. Aggiungeva, altresì, l'attore che i convenuti, qualificatisi
"medici", "accompagnavano l'attività di disturbo … apostrofando a gran voce i sanitari intervenuti come "incapaci", "dilettanti" e dicendo loro che si sarebbero dovuti vergognare di come stavano svolgendo il loro lavoro" e che, per tale loro condotta, "i convenuti venivano imputati di vari reati e citati dinanzi al Tribunale di Gorizia con decreto di citazione diretta a giudizio con l'accusa di aver ostacolato l'attività di servizio dell'attore e dell'intera equipe medica che cercava di prestare soccorso alla donna ferita, offendendone nel mentre anche l'onore e il prestigio dei componenti": procedimento penale (n. 371/2019 R.G.) conclusosi "alla prima udienza", allorquando i convenuti/imputati, "riconosciuta la propria responsabilità per i fatti di cui al decreto di citazione diretta a giudizio, chiedevano ed ottenevano la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 bis del codice penale", provvedimento a latere del quale il
Tribunale disponeva che "i convenuti versassero, a titolo di condotta riparatoria, la somma complessiva di € 1.000,00 ad un'associazione da loro scelta, non riconoscendo viceversa alcun tipo di risarcimento a né alle altre persone offese". Pt_1 L'attore, su tale assertiva, invocava il risarcimento del danno sofferto per "l'oltraggio", la lesione "della reputazione e del prestigio di …… infermiere professionale di lungo corso" ed in tali sensi de "l'onore e il decoro" a cui i convenuti avevano arrecato nocumento con le affermazioni e le aggettivazioni nella circostanza effettuate, concludendo perciò la loro condanna al pagamento de "la somma forfettariamente quantificata in € 10.000,00 a tale titolo di risarcimento o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
risarcimento ulteriore ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza in mala fede o colpa grave".
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, impugnando la domanda attorea ed, in particolare, contestando, da un canto, il difetto di legittimazione attiva "in relazione al risarcimento protestato ex art. 185 c.p. per l'asserito delitto di cui all'art. 340 c.p." e, dall'altro, in ordine al "risarcimento ex artt. 314 bis e 595 c.p." deducendo la carenza di prova ex adverso, in tali sensi concludendo per la reiezione della domanda attorea.
Venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e ritenute superflue le prove orali articolate da entrambe le parti, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data 23.5.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò detto la domanda proposta dall'attore è infondata per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
In particolare, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. discendente dalle evocate condotte, nonostante ai fini dello stesso non rileva preclusivamente se le stesse presentino o meno gli elementi costitutivi delle relative prospettate ipotesi di reato (art. 340, 341 bis e 595 c.p.) è necessaria la dimostrazione di un pregiudizio subito dalla parte a seguito delle stesse, indipendentemente dalla loro rilevanza penale.
Ebbene parte attrice non ha, né in sede di atto introduttivo, né in sede di prima memoria di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. dedotto specificamente quale sia il pregiudizio subito a seguito delle asserite condotte di parti convenute, non risultando a tal fine sufficiente quanto di seguito riportato in atto introduttivo, non articolando, peraltro, nemmeno prove sul punto. Giova rammentare l'opinione della Corte di Cassazione la quale afferma che: “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è
"in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” In particolare, al punto 3.5. della predetta pronuncia si evince che:
“La lesione d'un interesse protetto dalle legge è l'ovvio ed ineliminabile presupposto del danno, ma non è essa il danno. Il danno infatti consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali, non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perché non esiste alcuna perdita da risarcire. Tanto si desume dalla lettera dell'art. 1223 c.c.; tanto è proclamato da una tradizione giuridica millenaria;
tanto è stato affermato e ribadito giurisprudenza di questa Corte.” (Sez. 3 , Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018.)
Pertanto, non avendo l'attore in termini di allegazione specifica evidenziato quale sia il pregiudizio subito la domanda va rigettata, non versandosi in un'ipotesi di danno in re ipsa.
Ne discende che, con riferimento al diritto al risarcimento del danno derivante dalle condotte censurate, tale profilo risulta assorbente di ogni ulteriore questione.
Per quanto concerne le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei parametri minimi stante la non complessità della controversia.)
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa
[...]
e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia il 24.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Di Donato