CA
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/08/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 217/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 18/25, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NADIA PEREGO (c.f. ( ) e ROBERTO MAIO ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall' avv. ANNA MARIA RIVA (c.f. ed C.F._3 elettivamente domiciliato in LECCO, VIA ROMA 6, presso lo studio del difensore APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ NEL MERITO, riformare la sentenza n.18/2025 pubbl. il 29/01/2025 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO:” in via principale di merito: previa ogni declaratoria del caso, rigettare le domande tutte avanzate da
[...]
appellante, per le ragioni di cui Controparte_2 in memoria, stante l'infondatezza di tutte le argomentazioni in fatto ed
1 in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 18/2025 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro depositata in data 29.01.2025 – R.G. 587/2024.
Con condanna altresì all'integrale pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Maria Riva antistataria..”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco ha accolto la domanda spiegata da contro l' e, per l'effetto, ha condannato l'ente alla Controparte_1 Pt_1 corresponsione della pensione di anzianità anticipata in cumulo a far data dal 1.2.2024, oltre al pagamento delle quote arretrate e non erogate, relativamente alla contribuzione versata nella Gestione Separata.
A fondamento del decisum il primo giudice ha dato atto che il ricorrente era stato iscritto dal 1980 all'attualità alla Gestione Artigiani e, inoltre, dal 2007, anche alla Gestione Separata, senonchè, al momento della presentazione della domanda di pensione anticipata alla Gestione Artigiani, in data 8.11.2023, il patronato non aveva inserito la richiesta di cumulo tra le due pensioni, quindi l' aveva Pt_1 liquidato, dall'1.2.2024, la sola pensione maturata in forza dell'iscrizione alla Gestione Artigiani.
In data 15.2.2024, avvedutosi dell'errore, il patronato inoltrava rinuncia alla domanda di pensione di cui sopra e, in data 21.2.2024, presentava nuova domanda di pensione anticipata, chiedendo espressamente il cumulo.
L' non accoglieva l'istanza, opponendo l'intervenuta liquidazione della Pt_1 pensione Artigiani e, pertanto, assumendo che “Lei risulta già titolare della pensione/assegno categoria VOART n. 33070315 che esclude il diritto al trattamento pensionistico richiesto”
Vanamente esperito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva il Tribunale lamentando l'ingiustizia del diniego opposto dall' il quale comportava in suo Pt_1 danno una perdita economica di €. 642,71 lordi mensili, sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con una potenziale perdita lorda totale di circa €. 50.076,00, quindi, si appellava al principio di buona fede e alla scusabilità dell'errore, il quale era ben riconoscibile da parte dell'ente.
L'ente si costituiva in giudizio assumendo la carenza del potere di revocare la pensione già liquidata, vista la natura pubblicistica del provvedimento di liquidazione.
Il primo giudice ha accolto la domanda del rilevando l'obbligo dell' di CP_1 Pt_1 prevenire e correggere gli eventuali errori commessi dal contribuente e affermando che l'ente “deve informare il proprio operato alle regole fondamentali di buon andamento e di imparzialità sancite dall'art. 97 Cost., nonché ai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza
2 dell'operato della Pubblica Amministrazione dettati dall'art. 1 legge 241/1990, oltre che ai principi dell'affidamento e della legittima aspettativa”.
Secondo il primo giudice, la giurisprudenza richiamata da era relativa ad Pt_1 altra fattispecie -avente ad oggetto l'indisponibilità dei diritti pensionistici, ovvero la ritrattazione e abdicazione della pensione- nettamente differente da quella dedotta in causa dal , il quale pacificamente aveva maturato i requisiti CP_1 richiesti, perseguendo la sua intenzione originaria, che si era semplicemente mal tradotta nella presentazione della domanda, prontamente rettificata.
Infine, il primo giudice ha richiamato la L. 241/90, art. 6, in applicazione del quale “spetta al responsabile del procedimento rilevare eventuali irregolarità della domanda, sollecitandone la correzione, dovendosi ripudiare ogni approccio formale”.
Con ricorso depositato in data 3.3.2025, l' ha interposto appello avverso la Pt_1 decisione del Tribunale di Lecco assumendo che la domanda di pensione non è soggetta a rettifica né a rinuncia. Inoltre, “Nella fattispecie di cui è causa trattasi di autonome tipologie di pensione con il coinvolgimento di gestioni differenti: l'una - la pensione anticipata VOART – nella sola gestione artigiana, l'altra – la pensione in cumulo - la gestione artigiana cumulata con la gestione separata.
L'ente appellante ha assunto che la “pensione in cumulo” era stata introdotta dalla L. n. 228/2012, il cui art. 1, comma 239 e consente a coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Trattavasi, dunque, di mera facoltà e non era scontato che il chiedesse il cumulo. L' dunque, non aveva la CP_1 Pt_1 discrezionalità di integrare la domanda agendo in contrasto con la volontà dell'interessato, né era ammissibile il c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/90 poiché la domanda era completa e coerente con la posizione contributiva dell'istante.
Si è costituito l'appellato il quale ha difeso la correttezza della sentenza impugnata, rilevando che la questione era nata da un mero errore e che l' Pt_1 doveva riconoscerlo a mera disamina del quadro contributivo, ove apparivano le due contribuzioni.
All'udienza del 19.6.2025, udite le conclusioni della parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio, il Collegio premette che, secondo la giurisprudenza, avallata dalla Circolare n. 15 del 1982, “va individuato nel Pt_1 provvedimento con cui l' accerta il diritto a pensione, accompagnato dalla Pt_1
3 comunicazione all'interessato, il momento che rende irretrattabile la domanda di pensione perché esso investe l'assicurato di una posizione assicurativa giuridicamente tutelabile come diritto. Di conseguenza l'interessato non può più rinunciare, o mutare a sua scelta, il trattamento con altro più favorevole a decorrere da un diverso momento” (Cass. n. 727/1985).
Detto orientamento, che sancisce l'irretrattabilità della domanda di pensione, rende ragione del diniego opposto dall' alla rinuncia della pensione anticipata Pt_1
VOART già liquidata e alla sua riliquidazione con applicazione del cumulo.
Nondimeno, la delibazione della causa implica, altresì, valutazioni in punto di affidamento, nonché di collaborazione da parte dell'ente ai fini del conseguimento del buon andamento ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione.
Al proposito, il Collegio rileva che le pensioni di cui l'appellato ha chiesto CP_1 il cumulo costituiscono trattamenti tra di loro autonomi e distinti, la cui gestione, peraltro, è affidata, l'una, alla Gestione Artigiani e, l'altra, alla Gestione Separata.
Ciò posto, la domanda inoltrata dal era completa nella compilazione di CP_1 tutti i campi richiesti, coerente con la posizione contributiva dell'istante ed era espressamente riferita al solo trattamento erogabile dalla Gestione Artigiani, dunque, in assenza di elementi equivoci, non sussisteva in capo all'ente alcuna necessità di interpretazione della domanda affinchè la stessa avesse un qualche effetto, essendo essa, ex se, idonea per ottenere la liquidazione della pensione anticipata maturata presso la Gestione Artigiani.
L' rilevata la completezza della domanda, nella quale era pacificamente Pt_1 assente il riempimento della casella relativa al cumulo e pur eventualmente avvedutosi dell'iscrizione dell'appellato alla Gestione Separata, legittimamente ha ritenuto che il avesse esercitato la facoltà lui spettante, di richiedere CP_1 solo uno dei trattamenti pensionistici cui poteva aver diritto.
L'assenza in domanda di errori percepibili come tali esime, dunque, l Pt_1 dall'onere di integrazione e/o di interlocuzione con l'istante, ovvero dall'esercizio del c.d. soccorso istruttorio.
Per come già deciso da questa Corte in fattispecie affine, l' non è tenuto ad Pt_1 interloquire o a chiedere chiarimenti all'istante, “condotta che peraltro non appare esigibile, atteso il sistema automatizzato di istanze gestite dell'ente - assistito, tra l'altro, da un patronato e dunque da un organo competente in materia al quale l'appellante si era appunto rivolto per la gestione della sua pratica […]Né può ravvisarsi una violazione sul piano del legittimo affidamento, poiché l' Pt_1 non ha fornito comunicazioni inesatte, non ha indotto in errore l'assicurato, né ha tardivamente erogato la prestazione, che è stata riconosciuta nel momento in cui il […] ha inoltrato la istanza avente ad oggetto la pensione di anzianità in salvaguardia.
4 Non può di conseguenza trovare accoglimento, in difetto di una valida domanda amministrativa contenente l'indicazione specifica del trattamento preteso, la domanda principale;
né, in difetto di condotta colposa e/o negligente dell'ente previdenziale, la domanda subordinata” (Corte App. Milano n. 49/2021).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve dunque essere accolto.
Le spese del doppio grado, stante la particolarità della vicenda e l'assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati sulla specifica questione, devono essere compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 18/25 del Tribunale di Lecco, respinge il ricorso ex art. 414 c.p.c..
Dichiara la compensazione delle spese dei gradi.
Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 18/25, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti NADIA PEREGO (c.f. ( ) e ROBERTO MAIO ed elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall' avv. ANNA MARIA RIVA (c.f. ed C.F._3 elettivamente domiciliato in LECCO, VIA ROMA 6, presso lo studio del difensore APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ NEL MERITO, riformare la sentenza n.18/2025 pubbl. il 29/01/2025 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso avanti al Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO:” in via principale di merito: previa ogni declaratoria del caso, rigettare le domande tutte avanzate da
[...]
appellante, per le ragioni di cui Controparte_2 in memoria, stante l'infondatezza di tutte le argomentazioni in fatto ed
1 in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 18/2025 del Tribunale di Lecco in funzione di Giudice del Lavoro depositata in data 29.01.2025 – R.G. 587/2024.
Con condanna altresì all'integrale pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Maria Riva antistataria..”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco ha accolto la domanda spiegata da contro l' e, per l'effetto, ha condannato l'ente alla Controparte_1 Pt_1 corresponsione della pensione di anzianità anticipata in cumulo a far data dal 1.2.2024, oltre al pagamento delle quote arretrate e non erogate, relativamente alla contribuzione versata nella Gestione Separata.
A fondamento del decisum il primo giudice ha dato atto che il ricorrente era stato iscritto dal 1980 all'attualità alla Gestione Artigiani e, inoltre, dal 2007, anche alla Gestione Separata, senonchè, al momento della presentazione della domanda di pensione anticipata alla Gestione Artigiani, in data 8.11.2023, il patronato non aveva inserito la richiesta di cumulo tra le due pensioni, quindi l' aveva Pt_1 liquidato, dall'1.2.2024, la sola pensione maturata in forza dell'iscrizione alla Gestione Artigiani.
In data 15.2.2024, avvedutosi dell'errore, il patronato inoltrava rinuncia alla domanda di pensione di cui sopra e, in data 21.2.2024, presentava nuova domanda di pensione anticipata, chiedendo espressamente il cumulo.
L' non accoglieva l'istanza, opponendo l'intervenuta liquidazione della Pt_1 pensione Artigiani e, pertanto, assumendo che “Lei risulta già titolare della pensione/assegno categoria VOART n. 33070315 che esclude il diritto al trattamento pensionistico richiesto”
Vanamente esperito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva il Tribunale lamentando l'ingiustizia del diniego opposto dall' il quale comportava in suo Pt_1 danno una perdita economica di €. 642,71 lordi mensili, sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con una potenziale perdita lorda totale di circa €. 50.076,00, quindi, si appellava al principio di buona fede e alla scusabilità dell'errore, il quale era ben riconoscibile da parte dell'ente.
L'ente si costituiva in giudizio assumendo la carenza del potere di revocare la pensione già liquidata, vista la natura pubblicistica del provvedimento di liquidazione.
Il primo giudice ha accolto la domanda del rilevando l'obbligo dell' di CP_1 Pt_1 prevenire e correggere gli eventuali errori commessi dal contribuente e affermando che l'ente “deve informare il proprio operato alle regole fondamentali di buon andamento e di imparzialità sancite dall'art. 97 Cost., nonché ai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza
2 dell'operato della Pubblica Amministrazione dettati dall'art. 1 legge 241/1990, oltre che ai principi dell'affidamento e della legittima aspettativa”.
Secondo il primo giudice, la giurisprudenza richiamata da era relativa ad Pt_1 altra fattispecie -avente ad oggetto l'indisponibilità dei diritti pensionistici, ovvero la ritrattazione e abdicazione della pensione- nettamente differente da quella dedotta in causa dal , il quale pacificamente aveva maturato i requisiti CP_1 richiesti, perseguendo la sua intenzione originaria, che si era semplicemente mal tradotta nella presentazione della domanda, prontamente rettificata.
Infine, il primo giudice ha richiamato la L. 241/90, art. 6, in applicazione del quale “spetta al responsabile del procedimento rilevare eventuali irregolarità della domanda, sollecitandone la correzione, dovendosi ripudiare ogni approccio formale”.
Con ricorso depositato in data 3.3.2025, l' ha interposto appello avverso la Pt_1 decisione del Tribunale di Lecco assumendo che la domanda di pensione non è soggetta a rettifica né a rinuncia. Inoltre, “Nella fattispecie di cui è causa trattasi di autonome tipologie di pensione con il coinvolgimento di gestioni differenti: l'una - la pensione anticipata VOART – nella sola gestione artigiana, l'altra – la pensione in cumulo - la gestione artigiana cumulata con la gestione separata.
L'ente appellante ha assunto che la “pensione in cumulo” era stata introdotta dalla L. n. 228/2012, il cui art. 1, comma 239 e consente a coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Trattavasi, dunque, di mera facoltà e non era scontato che il chiedesse il cumulo. L' dunque, non aveva la CP_1 Pt_1 discrezionalità di integrare la domanda agendo in contrasto con la volontà dell'interessato, né era ammissibile il c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/90 poiché la domanda era completa e coerente con la posizione contributiva dell'istante.
Si è costituito l'appellato il quale ha difeso la correttezza della sentenza impugnata, rilevando che la questione era nata da un mero errore e che l' Pt_1 doveva riconoscerlo a mera disamina del quadro contributivo, ove apparivano le due contribuzioni.
All'udienza del 19.6.2025, udite le conclusioni della parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del giudizio, il Collegio premette che, secondo la giurisprudenza, avallata dalla Circolare n. 15 del 1982, “va individuato nel Pt_1 provvedimento con cui l' accerta il diritto a pensione, accompagnato dalla Pt_1
3 comunicazione all'interessato, il momento che rende irretrattabile la domanda di pensione perché esso investe l'assicurato di una posizione assicurativa giuridicamente tutelabile come diritto. Di conseguenza l'interessato non può più rinunciare, o mutare a sua scelta, il trattamento con altro più favorevole a decorrere da un diverso momento” (Cass. n. 727/1985).
Detto orientamento, che sancisce l'irretrattabilità della domanda di pensione, rende ragione del diniego opposto dall' alla rinuncia della pensione anticipata Pt_1
VOART già liquidata e alla sua riliquidazione con applicazione del cumulo.
Nondimeno, la delibazione della causa implica, altresì, valutazioni in punto di affidamento, nonché di collaborazione da parte dell'ente ai fini del conseguimento del buon andamento ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione.
Al proposito, il Collegio rileva che le pensioni di cui l'appellato ha chiesto CP_1 il cumulo costituiscono trattamenti tra di loro autonomi e distinti, la cui gestione, peraltro, è affidata, l'una, alla Gestione Artigiani e, l'altra, alla Gestione Separata.
Ciò posto, la domanda inoltrata dal era completa nella compilazione di CP_1 tutti i campi richiesti, coerente con la posizione contributiva dell'istante ed era espressamente riferita al solo trattamento erogabile dalla Gestione Artigiani, dunque, in assenza di elementi equivoci, non sussisteva in capo all'ente alcuna necessità di interpretazione della domanda affinchè la stessa avesse un qualche effetto, essendo essa, ex se, idonea per ottenere la liquidazione della pensione anticipata maturata presso la Gestione Artigiani.
L' rilevata la completezza della domanda, nella quale era pacificamente Pt_1 assente il riempimento della casella relativa al cumulo e pur eventualmente avvedutosi dell'iscrizione dell'appellato alla Gestione Separata, legittimamente ha ritenuto che il avesse esercitato la facoltà lui spettante, di richiedere CP_1 solo uno dei trattamenti pensionistici cui poteva aver diritto.
L'assenza in domanda di errori percepibili come tali esime, dunque, l Pt_1 dall'onere di integrazione e/o di interlocuzione con l'istante, ovvero dall'esercizio del c.d. soccorso istruttorio.
Per come già deciso da questa Corte in fattispecie affine, l' non è tenuto ad Pt_1 interloquire o a chiedere chiarimenti all'istante, “condotta che peraltro non appare esigibile, atteso il sistema automatizzato di istanze gestite dell'ente - assistito, tra l'altro, da un patronato e dunque da un organo competente in materia al quale l'appellante si era appunto rivolto per la gestione della sua pratica […]Né può ravvisarsi una violazione sul piano del legittimo affidamento, poiché l' Pt_1 non ha fornito comunicazioni inesatte, non ha indotto in errore l'assicurato, né ha tardivamente erogato la prestazione, che è stata riconosciuta nel momento in cui il […] ha inoltrato la istanza avente ad oggetto la pensione di anzianità in salvaguardia.
4 Non può di conseguenza trovare accoglimento, in difetto di una valida domanda amministrativa contenente l'indicazione specifica del trattamento preteso, la domanda principale;
né, in difetto di condotta colposa e/o negligente dell'ente previdenziale, la domanda subordinata” (Corte App. Milano n. 49/2021).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve dunque essere accolto.
Le spese del doppio grado, stante la particolarità della vicenda e l'assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati sulla specifica questione, devono essere compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 18/25 del Tribunale di Lecco, respinge il ricorso ex art. 414 c.p.c..
Dichiara la compensazione delle spese dei gradi.
Milano, 19.6.2025. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
5