Articolo 1 della Legge 21 novembre 1950, n. 1008
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1951
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 80.000.000 per costruzioni edili per il collocamento degli impianti di revisione e controllo degli autoveicoli mediante apparecchiature di fornitura E.R.P.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1951