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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FEGGI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrara - Piazza Municipale, 2 44121 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142189 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: acccoglimento del ricorso e conseguente annullamento dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza. Vinte le spese.
Resistente: rigetto del ricorso e condanna della controparte alla refusione delle spese tutte di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 come da procura in atti, proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Ferrara n.142189 in materia di IMU anno
2019, portante un carico di € 1.088,01, chiedendone l'annullamento, poiché notificato oltre il termine decadenziale previsto per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva il Comune di Ferrara per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio. L'Ente impositore richiamava la normativa emergenziale con cui erano stati prorogati i termini ordinariamente previsti per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Presente il Comune.
Si dà atto che il collegamento da remoto non ha potuto essere effettuato nonostante i vari tentativi di interloquire con il difensore del ricorrente, che non risultava essere collegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Secondo il ricorrente sarebbe intervenuta decadenza dal potere impositivo, poiché l'atto di accertamento oggetto d'impugnazione, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2024, ai sensi dell'art. 1, comma1,
Legge n.296/2006.
L'atto di accertamento sarebbe pertanto illegittimo perché notificato oltre il termine decadenziale, stante la notifica avvenuta in data 06.02.2025.
Tale unico motivo di ricorso non può essere accolto.
La disposizione di riferimento è contenuta nel comma 161 dell'art. 1, Legge n. 296/2006 che contiene le regole di decadenza per le attività di accertamento dei tributi locali.
La norma in questione è stata oggetto di un importante intervento legislativo, costituito dal Decreto Legge
n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - c.d. Decreto “Cura
Italia” - , convertito, con modifiche, dalla L. n. 27/2020.
Tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, la normativa in questione ha disposto anche specifiche misure che riguardano la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori.
In particolare, l'art. 67 ha disposto per gli enti impositori la sospensione, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020, dei termini concernenti le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Inoltre, con l'ultimo comma dell'art. 67 cit., è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs 159/15.
Pertanto, stante il combinato disposto degli artt. 67 del D.L. 18/2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27), e 12 del D.Lgs 159/2015, è stata disposta la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori – i cui termini appunto erano sospesi dal
08/03 al 31/05/2020 (85 giorni).
Tutto ciò ha comportato che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti anche i termini riguardanti gli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per l'anno 2019, il nuovo termine decadenziale corrisponde al 26.03.2025.
Nel caso di specie la notificazione dell'atto impugnato è stata effettuata in data 06.02.2025, pertanto nel pieno rispetto del termine di decadenza sopra indicato.
Come evidenziato dalla difesa del Comune su tali questioni è intervenuta, a conferma e tra le altre, l'ordinanza della Corte di Cass. n. 960/2025, oltre a decisioni in tal senso di questa Corte.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna alle spese in favore del Comune che si liquidano in Euro 278,00 oltre il 15 % per spese forfettarie.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FEGGI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrara - Piazza Municipale, 2 44121 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 142189 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: acccoglimento del ricorso e conseguente annullamento dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza. Vinte le spese.
Resistente: rigetto del ricorso e condanna della controparte alla refusione delle spese tutte di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 come da procura in atti, proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Ferrara n.142189 in materia di IMU anno
2019, portante un carico di € 1.088,01, chiedendone l'annullamento, poiché notificato oltre il termine decadenziale previsto per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva il Comune di Ferrara per chiedere il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio. L'Ente impositore richiamava la normativa emergenziale con cui erano stati prorogati i termini ordinariamente previsti per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Presente il Comune.
Si dà atto che il collegamento da remoto non ha potuto essere effettuato nonostante i vari tentativi di interloquire con il difensore del ricorrente, che non risultava essere collegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Secondo il ricorrente sarebbe intervenuta decadenza dal potere impositivo, poiché l'atto di accertamento oggetto d'impugnazione, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2024, ai sensi dell'art. 1, comma1,
Legge n.296/2006.
L'atto di accertamento sarebbe pertanto illegittimo perché notificato oltre il termine decadenziale, stante la notifica avvenuta in data 06.02.2025.
Tale unico motivo di ricorso non può essere accolto.
La disposizione di riferimento è contenuta nel comma 161 dell'art. 1, Legge n. 296/2006 che contiene le regole di decadenza per le attività di accertamento dei tributi locali.
La norma in questione è stata oggetto di un importante intervento legislativo, costituito dal Decreto Legge
n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - c.d. Decreto “Cura
Italia” - , convertito, con modifiche, dalla L. n. 27/2020.
Tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, la normativa in questione ha disposto anche specifiche misure che riguardano la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori.
In particolare, l'art. 67 ha disposto per gli enti impositori la sospensione, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio
2020, dei termini concernenti le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Inoltre, con l'ultimo comma dell'art. 67 cit., è stata prevista la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs 159/15.
Pertanto, stante il combinato disposto degli artt. 67 del D.L. 18/2020 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27), e 12 del D.Lgs 159/2015, è stata disposta la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori – i cui termini appunto erano sospesi dal
08/03 al 31/05/2020 (85 giorni).
Tutto ciò ha comportato che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti anche i termini riguardanti gli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per l'anno 2019, il nuovo termine decadenziale corrisponde al 26.03.2025.
Nel caso di specie la notificazione dell'atto impugnato è stata effettuata in data 06.02.2025, pertanto nel pieno rispetto del termine di decadenza sopra indicato.
Come evidenziato dalla difesa del Comune su tali questioni è intervenuta, a conferma e tra le altre, l'ordinanza della Corte di Cass. n. 960/2025, oltre a decisioni in tal senso di questa Corte.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna alle spese in favore del Comune che si liquidano in Euro 278,00 oltre il 15 % per spese forfettarie.