Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2037/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 2037/2024 VG del Registro Generale volontaria giurisdizione, promosso con ricorso congiunto, depositato in data 25.10.2024, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Cinus, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Savino Losappio, giusta ha mandato in atti Controparte_1
ricorrente
E
presso il Tribunale di Trani intervenuta Controparte_2
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III
c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co.
1, c.c.
Andria il 20/04/1984 e , nata ad [...] il [...]), le parti hanno dichiarato che gli Persona_2 stessi, già maggiorenni, sono economicamente indipendenti, ed è stato previsto a carico del coniuge il versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Parte_1 Controparte_1
Andria, atto n. 260, anno 1983, parte II, serie A) alle condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore