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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 9047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9047 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 17946 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 6.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1
SS LM ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E
; CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a determina dirigenziale ingiuntiva e avviso indennità OSP.
CONCLUSIONI : Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Pt_1
sig.ra conveniva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento Parte_2 CP_1
della Determina Dirigenziale Ingiuntiva n. 383 del 13.01.2023 di euro 21.415,51 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico n. 10001163/2018 di euro 10.937,00
entrambi notificati a mezzo pec il 27.02.2023. Gli atti opposti traevano origine da un verbale di accertamento n. 15-13676 redatto il 6.10.2018
con il quale veniva contestato al legale rappresentante della società la violazione amministrativa di cui agli artt. 14 e 14 bis D.G.C. 119/2005, D.G.C. 75/2010 e D.A.C. 39/2014
“Perché quale legale rappresentante della citata società titolare di esercizio di
somministrazione, occupa il suolo pubblico antistante il locale commerciale su Piazza
Madonna dei Monti e via degli zingari per mq 70.20 (mt 5 x 6.4 x 19.2 x 2) con la struttura di
ferro battuto autoportante, fioriere, tavoli, sedie, ombrelloni, tavoli di servizio privo della
prescritta concessione rilasciata dall'Ente proprietario della strada. Misurazione con fettuccia
alla presenza del trasgressore”.
La Società esponeva che: in quanto titolare di una concessione permanente di occupazione di suolo pubblico di mq. 72,35, estesa sulla Piazza Madonna dei Monti e sulla Via degli Zingari,
con l'approvazione del Piano di Massima Occupabilità (P.M.O) con D.G.C. n. 139 del
29.03.2006, per le aree sottoposte a vincolo di tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, con D.D.
n. 3070/2007, notificata il 12.11.2007 veniva riconosciuta la titolarità di una nuova concessione
OSP, adeguata ai nuovi criteri e parametri dettati dal P.M.O., con una riduzione di spazio concesso da mq. 72,35 a mq. 18; - che avverso la D.D. n. 3070/2007 la società proponeva ricorso ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4331/2008 concedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, riconoscendo il mantenimento invariato dell'occupazione di suolo pubblico nei termini della precedente concessione D.D. n. 1341/2003; - che con nota del 14.02.2011, prot. n. CA/11271
[...]
comunicava la legittima occupazione di suolo pubblico in conformità con le CP_1
disposizioni della concessione n. 1341/2003, in ottemperanza all'ordinanza di sospensiva del
Consiglio di Stato;
che gli effetti della sospensiva si protraevano fino al 4.08.2020 quando il
Tar del Lazio rigettava con sentenza n. 8964 il ricorso e, per l'effetto, caducato gli effetti della sospensiva;
Tanto esposto invoca l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico: a) inesistenza di una occupazione temporanea;
b) carenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di riscossione dell'indennità di occupazione ex art. 14 bis Regolamento in materia di OSP e del canone
(COSAP) approvato con D.A.C. n. 91 del 5.12.2019; c) contraddittorietà ed illogicità della pretesa creditoria;
d) in subordine, eccezione di compensazione e richiesta di ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di canone COSAP nell'arco temporale gennaio /giugno 2019; )
in via ulteriormente subordinata, errata determinazione del calcolo dell'importo preteso per omessa decurtazione delle somme corrisposte quale canone di OSP.
rimaneva contumace. CP_1
2 – La presente controversia muove da opposizione a Determina Dirigenziale Ingiuntiva
emessa da a titolo di sanzione amministrativa ed avviso di pagamento indennità CP_1
occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 del D.Lgs 446/96 e art. 14bis del Reg.
COSAP.
2.2 - Le opposizione relative agli avvisi di pagamento indennità OSP sono assoggettate ad un rito diverso previsto per l'opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva (rito del lavoro,
ex art.22 legge n.689/1981 e art.6 D.Lgs. n.150/2011, e rito ordinario di cognizione).
In ordine al rito applicabile ai sensi dell'art. 40 c.p.c., una volta instaurata la controversia, i due provvedimenti legati da un vincolo di accessorietà (ex art.31 c.p.c.), pur mantenendo la rispettiva autonomia devono essere trattati e decisi con il rito ordinario.
A fronte di una occupazione abusiva, l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
Il Regolamento Comunale COSAP cumula in una unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (artt 14 e 14 bis
Regolamento COSAP ), attribuendo all'Amministrazione: a) il potere di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del bene richiedendo all'autore dell'illecito il pagamento di un importo corrispondente al canone che l'Ente territoriale avrebbe conseguito dalla concessione in uso esclusivo;
b) il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria per l'illecito perpetrato con l'occupazione sine titulo, disciplinata dalla legge 689/81, è determinata nella misura del 200% dell'indennità (art. 14 bis comma 2 Reg. cit).; l'indennità è determinata avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone
maggiorato del 50%”).
Ciò posto, deve essere escluso, nel caso specifico, il carattere temporaneo dell'occupazione di suolo pubblico da parte della società, come denominata dall'Amministrazione con l'avviso opposto, trattandosi di occupazione a carattere permanente in ragione della concessione n.
1341/2003 “Concessione demaniale permanente di mq. 72,35 in Piazza Madonna dei Monti
5” . L'occupazione realizzata con manufatti a carattere stabile, come stabilito dall'art. 4,
comma 6 Regolamento COSAP, assuma carattere temporaneo come emerso sia dalla concessione rilasciata sia dai bollettini di pagamento ( all. 10), recanti l'espresso riferimento ad una occupazione permanente.
Quanto invece al carattere abusivo dell'occupazione, l'ordinanza del Consiglio di Stato n.
4331/2008 con l'accoglimento della sospensiva aveva neutralizzato gli effetti della nuova concessione D.D. n. 3070/2007, fino alla sentenza del Tar del Lazio n. 8964 del 4.08.2020.
Tale circostanza è stata riconosciuta dall'Amministrazione con la nota del 14.02.2011
affermando che “nelle more della definizione del contenzioso (amministrativo), la era Pt_1
“legittimata ad occupare il suolo pubblico in conformità delle prescrizioni previste dalla
concessione o.s.p. rilasciata in data 30.05.2003 con Determinazione Dirigenziale n. 1341” (
All. 7);
Ne consegue il verbale di accertamento n. 15-13676 del 6.10.2018 è stato elevato quanto l'occupazione era regolata dalla concessione n. 1341/2003 “Concessione demaniale permanente di mq. 72,35 in Piazza Madonna dei Monti 5” per effetto della sospensiva del
Consiglio di Stato, così determinando l'illegittimità della sanzione irrogata e la richiesta dell'indennità di occupazione suolo pubblico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo ingiunto con la
D.D.I. n. 383 del 13.01.2023 di euro 21.415,51 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e l'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico avviso n. 10001163/2018 di euro 10.937,00
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in CP_1 Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, 16 giugno 2025
IL GIUDICE
LE ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LE ON ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 17946 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 6.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1
SS LM ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Crescenzio n. 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E
; CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a determina dirigenziale ingiuntiva e avviso indennità OSP.
CONCLUSIONI : Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Pt_1
sig.ra conveniva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento Parte_2 CP_1
della Determina Dirigenziale Ingiuntiva n. 383 del 13.01.2023 di euro 21.415,51 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico n. 10001163/2018 di euro 10.937,00
entrambi notificati a mezzo pec il 27.02.2023. Gli atti opposti traevano origine da un verbale di accertamento n. 15-13676 redatto il 6.10.2018
con il quale veniva contestato al legale rappresentante della società la violazione amministrativa di cui agli artt. 14 e 14 bis D.G.C. 119/2005, D.G.C. 75/2010 e D.A.C. 39/2014
“Perché quale legale rappresentante della citata società titolare di esercizio di
somministrazione, occupa il suolo pubblico antistante il locale commerciale su Piazza
Madonna dei Monti e via degli zingari per mq 70.20 (mt 5 x 6.4 x 19.2 x 2) con la struttura di
ferro battuto autoportante, fioriere, tavoli, sedie, ombrelloni, tavoli di servizio privo della
prescritta concessione rilasciata dall'Ente proprietario della strada. Misurazione con fettuccia
alla presenza del trasgressore”.
La Società esponeva che: in quanto titolare di una concessione permanente di occupazione di suolo pubblico di mq. 72,35, estesa sulla Piazza Madonna dei Monti e sulla Via degli Zingari,
con l'approvazione del Piano di Massima Occupabilità (P.M.O) con D.G.C. n. 139 del
29.03.2006, per le aree sottoposte a vincolo di tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, con D.D.
n. 3070/2007, notificata il 12.11.2007 veniva riconosciuta la titolarità di una nuova concessione
OSP, adeguata ai nuovi criteri e parametri dettati dal P.M.O., con una riduzione di spazio concesso da mq. 72,35 a mq. 18; - che avverso la D.D. n. 3070/2007 la società proponeva ricorso ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4331/2008 concedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, riconoscendo il mantenimento invariato dell'occupazione di suolo pubblico nei termini della precedente concessione D.D. n. 1341/2003; - che con nota del 14.02.2011, prot. n. CA/11271
[...]
comunicava la legittima occupazione di suolo pubblico in conformità con le CP_1
disposizioni della concessione n. 1341/2003, in ottemperanza all'ordinanza di sospensiva del
Consiglio di Stato;
che gli effetti della sospensiva si protraevano fino al 4.08.2020 quando il
Tar del Lazio rigettava con sentenza n. 8964 il ricorso e, per l'effetto, caducato gli effetti della sospensiva;
Tanto esposto invoca l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo dell'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico: a) inesistenza di una occupazione temporanea;
b) carenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di riscossione dell'indennità di occupazione ex art. 14 bis Regolamento in materia di OSP e del canone
(COSAP) approvato con D.A.C. n. 91 del 5.12.2019; c) contraddittorietà ed illogicità della pretesa creditoria;
d) in subordine, eccezione di compensazione e richiesta di ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di canone COSAP nell'arco temporale gennaio /giugno 2019; )
in via ulteriormente subordinata, errata determinazione del calcolo dell'importo preteso per omessa decurtazione delle somme corrisposte quale canone di OSP.
rimaneva contumace. CP_1
2 – La presente controversia muove da opposizione a Determina Dirigenziale Ingiuntiva
emessa da a titolo di sanzione amministrativa ed avviso di pagamento indennità CP_1
occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 del D.Lgs 446/96 e art. 14bis del Reg.
COSAP.
2.2 - Le opposizione relative agli avvisi di pagamento indennità OSP sono assoggettate ad un rito diverso previsto per l'opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva (rito del lavoro,
ex art.22 legge n.689/1981 e art.6 D.Lgs. n.150/2011, e rito ordinario di cognizione).
In ordine al rito applicabile ai sensi dell'art. 40 c.p.c., una volta instaurata la controversia, i due provvedimenti legati da un vincolo di accessorietà (ex art.31 c.p.c.), pur mantenendo la rispettiva autonomia devono essere trattati e decisi con il rito ordinario.
A fronte di una occupazione abusiva, l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
Il Regolamento Comunale COSAP cumula in una unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (artt 14 e 14 bis
Regolamento COSAP ), attribuendo all'Amministrazione: a) il potere di recuperare la diminuzione patrimoniale subita per il mancato sfruttamento del bene richiedendo all'autore dell'illecito il pagamento di un importo corrispondente al canone che l'Ente territoriale avrebbe conseguito dalla concessione in uso esclusivo;
b) il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria per l'illecito perpetrato con l'occupazione sine titulo, disciplinata dalla legge 689/81, è determinata nella misura del 200% dell'indennità (art. 14 bis comma 2 Reg. cit).; l'indennità è determinata avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14 comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone
maggiorato del 50%”).
Ciò posto, deve essere escluso, nel caso specifico, il carattere temporaneo dell'occupazione di suolo pubblico da parte della società, come denominata dall'Amministrazione con l'avviso opposto, trattandosi di occupazione a carattere permanente in ragione della concessione n.
1341/2003 “Concessione demaniale permanente di mq. 72,35 in Piazza Madonna dei Monti
5” . L'occupazione realizzata con manufatti a carattere stabile, come stabilito dall'art. 4,
comma 6 Regolamento COSAP, assuma carattere temporaneo come emerso sia dalla concessione rilasciata sia dai bollettini di pagamento ( all. 10), recanti l'espresso riferimento ad una occupazione permanente.
Quanto invece al carattere abusivo dell'occupazione, l'ordinanza del Consiglio di Stato n.
4331/2008 con l'accoglimento della sospensiva aveva neutralizzato gli effetti della nuova concessione D.D. n. 3070/2007, fino alla sentenza del Tar del Lazio n. 8964 del 4.08.2020.
Tale circostanza è stata riconosciuta dall'Amministrazione con la nota del 14.02.2011
affermando che “nelle more della definizione del contenzioso (amministrativo), la era Pt_1
“legittimata ad occupare il suolo pubblico in conformità delle prescrizioni previste dalla
concessione o.s.p. rilasciata in data 30.05.2003 con Determinazione Dirigenziale n. 1341” (
All. 7);
Ne consegue il verbale di accertamento n. 15-13676 del 6.10.2018 è stato elevato quanto l'occupazione era regolata dalla concessione n. 1341/2003 “Concessione demaniale permanente di mq. 72,35 in Piazza Madonna dei Monti 5” per effetto della sospensiva del
Consiglio di Stato, così determinando l'illegittimità della sanzione irrogata e la richiesta dell'indennità di occupazione suolo pubblico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo ingiunto con la
D.D.I. n. 383 del 13.01.2023 di euro 21.415,51 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e l'indennità per occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico avviso n. 10001163/2018 di euro 10.937,00
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in CP_1 Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, 16 giugno 2025
IL GIUDICE
LE ON