Articolo 18 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 17Articolo 19
Versione
21 aprile 1968
Art. 18. (Disposizioni di carattere finanziario)

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 345 miliardi.
Tale somma sara' stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.
Il Ministero del tesoro provvedera' a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla cassa per il Mezzogiorno.
Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 , ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvedera' a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.
Per l'applicazione della presente legge, la cassa terra' gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presentera' per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.
Lo stesso rendiconto sara' comunicato al comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968
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