Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 4130/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.04.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cataldo Tarricone e Parte_1
Maria Luigia Tritto
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1
Andriulli,
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.04.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento dei predetti presupposti sanitari per beneficiare della prestazione di accompagnamento.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In sede di chiarimenti disposti in questa sede, il CTU ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base della documentazione integrativa depositata in atti.
Il ctu, presa visione della documentazione allegata nel presente giudizio, e non esaminata in precedenza, ha ritenuto che le patologie di cui è affetto il ricorrente
(“grave deficit deambulatorio, nefropatia diabetica in diabete mellito tipo II, epatopatia cronica tossica, cerebropatia vascolare e cardiopatia ipertensiva
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu il quale, attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, ha concluso che
“L'esame della nuova documentazione in atti, ci consente di concludere che il pz è affetto da una serie di patologie altamente invalidanti, che condizionano gravemente la sua capacità lavorativa. E non vi è alcun dubbio sul fatto che le sue condizioni si siano aggravate dopo la mia visita medico legale del 29/12/23. Tale aggravamento concerne sia la sfera fisica (insufficienza renale, fibrillazione atriale cronica e aggravamento del deficit deambulatorio) che quella psichica (disorientamento temporale). Il tutto porta a rivalutare la decisione medico legale nel senso del riconoscimento della indennità di accompagnamento…. È evidente quindi che siamo in presenza di una grave condizione patologica, tale da configurare la incapacità di deambulazione e di attendere alle comuni occupazioni quotidiane…...”.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dei presupposti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dall'aprile
2024.
Le spese del giudizio sono compensate in ragione della decorrenza del beneficio differita rispetto alla data della domanda amministrativa;
le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il ricorrente invalida in misura del
100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'aprile 2024;
2. Compensa le spese
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 18.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Miriam Fanelli