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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13839/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice relatore dott. Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13839/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 Pianoro (BO), via Giovanni Amendola n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata D'ANGELO BARBARA del Foro di Bologna;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL T R I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 11.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
vista la documentazione allegata;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 31.07.2015 a Bologna, Persona_1 minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 08.01.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 06.02.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 15.01.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
SENIGALLIA (AN) il 18.02.1971, e , nata a [...] il Parte_2
25.09.1975, celebrato a SENIGALLIA (AN) il 15.06.2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SENIGALLIA (AN) al n. 89 parte 2 anno 2013;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con sua Per_1 collocazione abitativa ai fini della residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione di
Bologna, Via Orfeo n. 42/2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale del figlio continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto Per_1 delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale del figlio stesso;
il figlio, come suo diritto, manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceverà cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascuno dei genitori continuerà ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà il figlio con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
L'eventuale spostamento abitativo del figlio dovrà essere previamente concordato Per_1 dai genitori, conformemente a quanto stabilito dall'art. 337 ter, III comma, cod. civ.;
b) Salvo diverso accordo tra i genitori, il figlio trascorrerà tempi paritetici presso Per_1 ciascuno dei genitori, secondo il seguente calendario sulla base di un periodo di due settimane:
- nella prima settimana: la madre terrà con sé due giorni infrasettimanali con due Per_1 pernottamenti consecutivi, oltre al fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
i restanti giorni starà con il padre;
Per_1
- nella seconda settimana, la madre terrà con sé per due giorni infrasettimanali con due Per_1 pernottamenti consecutivi;
i restanti giorni, incluso il fine settimana, starà con il padre. Per_1
Le giornate di permanenza presso la madre saranno individuate concordemente dai genitori di mese in mese, sulla base del calendario dei turni di lavoro della sig.ra la quale si Pt_2 impegna a dare tempestiva informativa di detto calendario al marito, in modo da facilitare la definizione dei giorni di effettiva competenza di ciascun genitore. In deroga a quanto sopra, la sig.ra si impegna a tenere con sé in occasione delle trasferte lavorative del sig. Pt_2 Per_1
delle quali quest'ultimo si impegna a dare tempestivo avviso alla moglie;
Parte_1
- ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e del Capodanno;
- ciascuno dei genitori trascorrerà ad anni alterni con il figlio l'intero periodo delle festività pasquali;
- durante l'estate ciascuno dei genitori trascorrerà con due settimane, anche non Per_1 consecutive;
i periodi di spettanza di ciascuno dovranno essere concordati entro il 31 maggio di pagina 2 di 4 ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la volontà della madre, negli anni dispari quella del padre;
- le altre festività (ad es.: festa del patrono, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, ecc.) e gli eventuali periodi di vacanza scolastica ad esse correlati, verranno alternati di anno in anno tra i genitori. In un'ottica di piena attuazione della bigenitorialità, i coniugi concordano sull'utilità di trascorrere assieme, compatibilmente agli impegni di ciascuno, il compleanno del bambino ed altri eventi importanti per la sua crescita, quali, a titolo esemplificativo, comunione, cresima, feste scolastiche, gare sportive, ecc.
c) Ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nei tempi in cui l'ha con sé. Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, dette spese dovranno essere individuate e concordate secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che qui si trascrive:
"Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie".
d) La casa coniugale di Bologna, Via Orfeo resterà assegnata al sig. essendosi Parte_1 la sig.ra trasferita a Pianoro conformemente a quanto concordato in sede di Pt_2 separazione.
pagina 3 di 4 e) Il sig. si rende disponibile, nell'interesse del figlio, a continuare a consentire Parte_1 alla sig.ra di utilizzare l'immobile di Senigallia di sua proprietà per trascorrervi le Pt_2 vacanze, ed eventualmente qualche fine settimana, assieme al figlio , a condizione Per_1 che la sig.ra non vi conduca terze persone. La sig.ra a sua volta si rende Pt_2 Pt_2 disponibile a consentire al marito l'uso contestuale dell'immobile. I periodi verranno concordati di volta in volta tra i coniugi. Per l'ipotesi in cui il sig. decida di Parte_1 alienare l'immobile, l'impegno assunto con la presente clausola verrà mantenuto fino alla vendita del bene;
successivamente, ciascun genitore provvederà autonomamente a farsi carico delle spese dei periodi di vacanza trascorsi col figlio a Senigallia e/o in altra località.
f) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di assegno divorzile.
g) I coniugi autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale del figlio minore.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
pagina 4 di 4
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I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice relatore dott. Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 13839/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2 Pianoro (BO), via Giovanni Amendola n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata D'ANGELO BARBARA del Foro di Bologna;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL T R I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 11.11.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
vista la documentazione allegata;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio il 31.07.2015 a Bologna, Persona_1 minorenne;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 08.01.2020 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 06.02.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 15.01.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1
SENIGALLIA (AN) il 18.02.1971, e , nata a [...] il Parte_2
25.09.1975, celebrato a SENIGALLIA (AN) il 15.06.2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SENIGALLIA (AN) al n. 89 parte 2 anno 2013;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con sua Per_1 collocazione abitativa ai fini della residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione di
Bologna, Via Orfeo n. 42/2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale del figlio continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto Per_1 delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale del figlio stesso;
il figlio, come suo diritto, manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceverà cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserverà rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascuno dei genitori continuerà ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà il figlio con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
L'eventuale spostamento abitativo del figlio dovrà essere previamente concordato Per_1 dai genitori, conformemente a quanto stabilito dall'art. 337 ter, III comma, cod. civ.;
b) Salvo diverso accordo tra i genitori, il figlio trascorrerà tempi paritetici presso Per_1 ciascuno dei genitori, secondo il seguente calendario sulla base di un periodo di due settimane:
- nella prima settimana: la madre terrà con sé due giorni infrasettimanali con due Per_1 pernottamenti consecutivi, oltre al fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
i restanti giorni starà con il padre;
Per_1
- nella seconda settimana, la madre terrà con sé per due giorni infrasettimanali con due Per_1 pernottamenti consecutivi;
i restanti giorni, incluso il fine settimana, starà con il padre. Per_1
Le giornate di permanenza presso la madre saranno individuate concordemente dai genitori di mese in mese, sulla base del calendario dei turni di lavoro della sig.ra la quale si Pt_2 impegna a dare tempestiva informativa di detto calendario al marito, in modo da facilitare la definizione dei giorni di effettiva competenza di ciascun genitore. In deroga a quanto sopra, la sig.ra si impegna a tenere con sé in occasione delle trasferte lavorative del sig. Pt_2 Per_1
delle quali quest'ultimo si impegna a dare tempestivo avviso alla moglie;
Parte_1
- ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e del Capodanno;
- ciascuno dei genitori trascorrerà ad anni alterni con il figlio l'intero periodo delle festività pasquali;
- durante l'estate ciascuno dei genitori trascorrerà con due settimane, anche non Per_1 consecutive;
i periodi di spettanza di ciascuno dovranno essere concordati entro il 31 maggio di pagina 2 di 4 ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la volontà della madre, negli anni dispari quella del padre;
- le altre festività (ad es.: festa del patrono, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, ecc.) e gli eventuali periodi di vacanza scolastica ad esse correlati, verranno alternati di anno in anno tra i genitori. In un'ottica di piena attuazione della bigenitorialità, i coniugi concordano sull'utilità di trascorrere assieme, compatibilmente agli impegni di ciascuno, il compleanno del bambino ed altri eventi importanti per la sua crescita, quali, a titolo esemplificativo, comunione, cresima, feste scolastiche, gare sportive, ecc.
c) Ciascuno dei genitori provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nei tempi in cui l'ha con sé. Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, dette spese dovranno essere individuate e concordate secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che qui si trascrive:
"Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie".
d) La casa coniugale di Bologna, Via Orfeo resterà assegnata al sig. essendosi Parte_1 la sig.ra trasferita a Pianoro conformemente a quanto concordato in sede di Pt_2 separazione.
pagina 3 di 4 e) Il sig. si rende disponibile, nell'interesse del figlio, a continuare a consentire Parte_1 alla sig.ra di utilizzare l'immobile di Senigallia di sua proprietà per trascorrervi le Pt_2 vacanze, ed eventualmente qualche fine settimana, assieme al figlio , a condizione Per_1 che la sig.ra non vi conduca terze persone. La sig.ra a sua volta si rende Pt_2 Pt_2 disponibile a consentire al marito l'uso contestuale dell'immobile. I periodi verranno concordati di volta in volta tra i coniugi. Per l'ipotesi in cui il sig. decida di Parte_1 alienare l'immobile, l'impegno assunto con la presente clausola verrà mantenuto fino alla vendita del bene;
successivamente, ciascun genitore provvederà autonomamente a farsi carico delle spese dei periodi di vacanza trascorsi col figlio a Senigallia e/o in altra località.
f) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di assegno divorzile.
g) I coniugi autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale del figlio minore.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.04.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
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