Sentenza 18 marzo 2005
Massime • 1
Con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'accertamento della congruità della durata complessiva della causa, affidato al giudice del merito - che non può discostarsi dai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, senza individuare specifiche circostanze giustificative della deroga nel caso concreto -, non può detrarsi dalla durata complessiva del processo il periodo trascorso prima dell'esercizio, da parte del soccombente, della facoltà di impugnazione, poichè l'utilizzazione del termine al riguardo accordato dalla legge rientra nella fisiologia del processo, e, dunque, non autorizza in sè un prolungamento della scadenza ragionevole, sempre che non risulti riconducibile ad un intento dilatorio od a negligente inerzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2005, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO NI - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PA, NI AT, AL ON e AN LL, elettivamente domiciliati in Roma, via Pietro Papa n. 185, presso l'avv. Simona Donati, difesi dagli avv.ti LAURO Francesco e Marco Mocella per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, per legge difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Roma del 15 aprile-30 maggio 2002 (r.g.n. 6864/01);
sentiti:
il Cons. Dott. GRAZIADEI Giulio, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
LA CORTE considerato:
che AL AT, NI AT, AL ON, AN LL ed NI UT, assumendo di aver ricevuto pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per l'eccessiva durata di una causa di lavoro inerente alla retribuzione nei giorni festivi, hanno chiesto alla Corte d'appello di Roma la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un'equa riparazione, ai sensi degli artt 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89;
che detta causa, hanno osservato gli istanti, era stata promossa nel 1992 davanti al Pretore di Napoli, era proseguita in grado d'appello dinanzi al Tribunale di Napoli, ed era stata definita in sede di legittimità nel 2000, sempre con esito a loro sfavorevole;
che la Corte d'appello, con decreto depositato il 30 maggio 2002, ha respinto la domanda, rilevando che la durata complessiva di quella controversia, depurata dei tempi che i ricorrenti avevano lasciato trascorrere prima di proporre le relative impugnazioni, era stata di sette anni, da reputarsi un tempo accettabile, e che inoltre il modesto valore della lite portava ad escludere il verificarsi di patema d'animo ed ansia;
che il AT, il AT, il ON ed il LL, con atto notificato il 19 maggio 2003, hanno chiesto la cassazione di detto decreto, con quattro censure;
che il Ministero ha replicato con controricorso;
che il primo motivo del ricorso investe l'affermazione di congruità della durata complessiva della causa, censurando la Corte d'appello, sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e della carenza della motivazione, per non aver argomentato detta affermazione e per aver trascurato che si trattava di causa di lavoro, la quale non richiedeva attività istruttorie e si era protratta oltre il limite ragionevole soltanto per i ritardi inerenti alla fissazione delle udienze;
che il motivo è fondato, dato che la Corte d'appello di Roma, determinando la scadenza ragionevole per la conclusione di quella controversia, si è discostata dai parametri al riguardo elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (ai quali il giudice nazionale deve, per quanto possibile, conformarsi;
v. Cass. s.u. 26 gennaio 2004 n. 1340), senza individuare specifiche circostanze giustificative della deroga nel caso concreto, in relazione al tema del dibattito ed al comportamento dei soggetti che vi hanno partecipato;
che, in particolare, non è condivisibile la detrazione dalla durata complessiva del tempo lasciato trascorrere dalla parte soccombente prima di esercitare la facoltà d'impugnazione, tenendosi conto che l'utilizzazione del termine al riguardo accordato dalla legge rientra nella fisiologia del processo, e, dunque, non autorizza in sè un prolungamento della scadenza ragionevole, sempre che non risulti riconducibile ad intento dilatorio od a negligente inerzia;
che gli altri motivi del ricorso, ancora denunciando la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 e l'inadeguatezza della motivazione, sono rivolti a criticare il mancato riconoscimento del determinarsi di danno non patrimoniale, il quale avrebbe dovuto essere ritenuto effetto in re ipsa dell'ingiusto protrarsi della controversia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e comunque avrebbe dovuto essere ravvisato sulla scorta di presunzioni semplici, per la natura della causa e per l'irrilevanza della modesta entità economica del suo oggetto;
che pure tali motivi sono in parte fondati, rilevandosi, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni unite con sentenze 26 gennaio 2004 il 1338 e a 1339 (e dal successivo conforme indirizzo di questa Sezione;
v., ex pluribus, Cass. S agosto 2004 a 15093), che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), per l'obiettivo riscontro della violazione stessa, quando non sussistano circostanze peculiari che ne evidenzino la mancanza nel caso concreto, e che, inoltre, fra tali circostanze, non è annoverabile l'esiguità della "posta in gioco", la quale non osta al determinarsi di ansia e patema d'animo per la lunga pendenza del processo, ed influisce solo al diverso fine della quantificazione dell'indennizzo;
che il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti indicati, con la cassazione del provvedimento impugnato nel rapporto fra i ricorrenti ed il Ministero e la prosecuzione del giudizio in fase di rinvio, per un riesame che emendi le evidenziate lacune motivazionali e si conformi ai principi dinanzi enunciati;
che al Giudice di rinvio, da designarsi nella medesima Corte d'appello in altra composizione, è opportuno affidare anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa nei limiti sopra indicati il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2005