Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2005, n. 5991
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Sentenza 18 marzo 2005

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Con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell'accertamento della congruità della durata complessiva della causa, affidato al giudice del merito - che non può discostarsi dai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, senza individuare specifiche circostanze giustificative della deroga nel caso concreto -, non può detrarsi dalla durata complessiva del processo il periodo trascorso prima dell'esercizio, da parte del soccombente, della facoltà di impugnazione, poichè l'utilizzazione del termine al riguardo accordato dalla legge rientra nella fisiologia del processo, e, dunque, non autorizza in sè un prolungamento della scadenza ragionevole, sempre che non risulti riconducibile ad un intento dilatorio od a negligente inerzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2005, n. 5991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5991
    Data del deposito : 18 marzo 2005

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