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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIANNATTASIO SALVATORE, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNATTASIO SALVATORE Parte_1
RICORRENTE contro
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO - rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a Parte_1
pagina 2 di 4 vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio maturato e mai percepito per i servizi prestati nell'anno scolastico 2021/22 per l'ammontare di un credito complessivo di € 537,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri previsti dall'art. 82 e Tabella 3 del CCNL normativo 2006-2009 e economico
2006-2007 del 29/11/2007 e dall'art 38 e Tabella E1.3 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità di calcolo stabilite e dall'art. 25 del CCNI del
31/08/1999, dall'art.82 del CCNL normativo 2006-2009 e economico 2006-2007 del 29/11/2007, dall'art. 80 del CCNL del 24/07/2003 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
Nonché, in via consequenziale, condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente il compenso individuale accessorio maturato e mai percepito, quantificato in € 537,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”. Contr Il resisteva al ricorso. Parte_ Il ricorso è fondato, posto che alla ricorrente, a tempo determinato, non veniva corrisposto il compenso individuale accessorio per l'anno 2021/2022 e ciò in contrasto con il divieto di discriminazione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato di cui alla direttiva CE 1999/70 (clausola n. 4), essendo i due soggetti nel caso di specie comparabili (Trib. Bologna n. 1381/2024 del 16.10.2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a corrispondere al ricorrente il compenso individuale accessorio per l'anno 2021/2022 (per il periodo lavorato, detratti i giorni non lavorati che non danno diritto alla provvidenza in questione), oltre accessori di legge;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per spese ed € 258,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 3 di 4 Ravenna, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GIANNATTASIO SALVATORE, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GIANNATTASIO SALVATORE Parte_1
RICORRENTE contro
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO - rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a Parte_1
pagina 2 di 4 vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio maturato e mai percepito per i servizi prestati nell'anno scolastico 2021/22 per l'ammontare di un credito complessivo di € 537,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri previsti dall'art. 82 e Tabella 3 del CCNL normativo 2006-2009 e economico
2006-2007 del 29/11/2007 e dall'art 38 e Tabella E1.3 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità di calcolo stabilite e dall'art. 25 del CCNI del
31/08/1999, dall'art.82 del CCNL normativo 2006-2009 e economico 2006-2007 del 29/11/2007, dall'art. 80 del CCNL del 24/07/2003 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
Nonché, in via consequenziale, condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente il compenso individuale accessorio maturato e mai percepito, quantificato in € 537,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo”. Contr Il resisteva al ricorso. Parte_ Il ricorso è fondato, posto che alla ricorrente, a tempo determinato, non veniva corrisposto il compenso individuale accessorio per l'anno 2021/2022 e ciò in contrasto con il divieto di discriminazione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato di cui alla direttiva CE 1999/70 (clausola n. 4), essendo i due soggetti nel caso di specie comparabili (Trib. Bologna n. 1381/2024 del 16.10.2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il a corrispondere al ricorrente il compenso individuale accessorio per l'anno 2021/2022 (per il periodo lavorato, detratti i giorni non lavorati che non danno diritto alla provvidenza in questione), oltre accessori di legge;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per spese ed € 258,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
pagina 3 di 4 Ravenna, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4