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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/11/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Separazione TRIBUNALE DI MATERA
consensuale Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
27/11/2024, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1563/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con l'avvocato ANTEZZA LUCA, C.F._1
E
, nata a [...] Controparte_1
(MT) il 16/11/1967 (C.F. ), con l'avvocato C.F._2
ANTEZZA LUCA, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio, sottoscritto dai predetti coniugi e depositato il 23 agosto 2024 in uno alle condizioni dell'accordo;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la recentissima sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/08/2024 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
, e , coniugati il 27/07/1995 in Parte_1 Controparte_1
MATERA, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi e depositato il 23/08/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, Parte II, serie A, numero 144.
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 27/11/2024.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco