Articolo 39 del Codice di giustizia contabile
Articolo 38Articolo 40
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7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 39

(Contenuto della sentenza)


1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" ((e recano l'intestazione "Repubblica italiana"))


2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:


a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;


b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;


c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;


d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;


e) il dispositivo;


f) la data della pronuncia;


g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore ((o del giudice monocratico)) ((3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero.)) ((4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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