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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/11/2024, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 05/11/2024 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 05/11/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
AV AR RO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SOZZI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
INPS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato MARILINA RANDO e FABIOLA LEONE resistente
oggetto: eccessivo fabbisogno di manodopera
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31.1.2020, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nr.
324 2019 00024106 07 000 e 324 2019 00026063 11 000, notificati il
27.12.2019, con i quali NP gli aveva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 8275,38 a titolo di contributi previdenziali OTD (per il quarto trimestre 2017 e primo trimestre 2018) e IVS coltivatori diretti (per l'anno 2018).
Il ricorrente deduceva la nullità degli avvisi di addebito per indeterminatezza dell'oggetto e omessa motivazione, il difetto di istruttoria e l'erronea quantificazione delle somme ingiunte.
L'NP, ritualmente costituitosi in giudizio, concludeva nel merito per il rigetto del ricorso, riportandosi quanto ai contributi relativi all'iscrizione della ricorrente nella gestione dei coltivatori diretti (avviso di addebito n. 324
2019 00024106 07 000) alle risultanze del verbale ispettivo del 29.9.2014 e richiamando quanto all'avviso di addebito n. 324 2019 00026063 11 000 relativo a contributi previdenziali OTD le denunce aziendali in atti, a fronte delle quali non era seguito il versamento dei contributi dovuti.
Istruita la causa con l'audizione di un teste e l'espletamento di una consulenza tecnica, all'odierna udienza il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
___________
Il ricorso risulta in parte fondato.
Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il
2 codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso.
L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r.
n. 46/99.
Nel caso di specie, l'opposizione agli avvisi di addebito, notificati alla ricorrente il 27.12.2019, è stata proposta in data 31.1.2020 e, pertanto, oltre il termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ma
3 tempestivamente rispetto alle questioni di merito in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni previsto dall' art. 24 d.lgs. 46/99.
Ne consegue che nella parte riguardante il difetto di indeterminatezza dell'oggetto, di motivazione e di istruttoria l'opposizione è intempestiva.
Ciò posto, nel merito, NP con l'avviso di addebito n. 324 2019
00024106 07 000 ha ingiunto il pagamento dei contributi relativi all'iscrizione della ricorrente nella gestione dei coltivatori diretti per l'anno
2018.
Ebbene ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della legge n. 1047 del 1957, degli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, è coltivatore diretto colui che è in possesso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1049/70: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è
4 richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Ai sensi dell' art. 2 “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”.
Ciò premesso ai fini della decisione è necessario valutare se l'attività agricola in proprio svolta dalla ricorrente sia sussidiaria o prevalente.
Ciò premesso, l'ausiliario nominato dal Giudice con una consulenza precisa e dettagliata - da intendersi in questa sede integralmente trascritta- ha compiutamente individuato l'estensione (e nello specifico la SAU, la superfice agricola autorizzata sulla base delle visure catastali in atti) e gli indirizzi produttivi della azienda ricorrente, nonché il fabbisogno lavorativo per la conduzione della stessa nel periodo oggetto dell'accertamento, sulla base della copiosa documentazione esaminata ed allegata alla stessa perizia, pari a 35 giornate nel 2018.
La relazione del consulente risulta sufficientemente approfondita e priva di evidenti vizi logici e le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie, non avendo NP fornito la prova che parte ricorrente abbia svolto un'attività in proprio “prevalente” (art. 1
DPR 1049/79) e che il fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non fosse inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, il ricorso va in detta parte accolto.
Riguardo, invece il distinto avviso di addebito n. 324 2019 00026063
11 000 relativo a contributi previdenziali OTD, rileva il Giudicante che NP ha prodotto in giudizio le denunce aziendali per gli anni 2017 e 2018 (all. 6 del relativo fascicolo), presentate dalla stessa ricorrente e relative ai lavoratori AM UL (per 26 giornate nel 2017 e 27 giornate nel 2018)
e CA di PO (per 26 giornate nel 2017 e 28 giornate per il 2018).
5 A fronte di detta produzione documentale nulla ha eccepito parte ricorrente sul punto, se non genericamente l'erronea determinazione di quanto dovuto.
Ebbene, lo stesso lavoratore AM UL, escusso in giudizio, ha riferito di avere lavorato alle dipendenze della ditta VE MA IA in maniera saltuaria sin dal 2012, pur non ricordando sino a quale anno.
Peraltro, a fondamento della pretesa di NP vi sono le stesse denunce aziendali (modelli Dmag in atti) di provenienza datoriale, rispetto alle quali nessuna contestazione è stata operata da parte ricorrente.
In ordine al quantum dovuto, è sufficiente rilevare, in disparte la genericità del motivo di contestazione già sufficiente ai fini del rigetto, che i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato devono essere calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989 e dell'art. 40, CCNL 6 luglio 2006, esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione.
Nel caso di specie, i contributi dovuti sono stati determinati sulla base delle ore e della retribuzione denunciate dallo stesso datore di lavoro.
Ne consegue che in detta parte il ricorso non merita accoglimento.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con conseguente condanna di NP alla residua metà.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto vengono poste definitivamente a carico di NP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, con atto depositato il
6 31.01.2020, da AV AR RO, nei confronti di INPS, in persona del legale rappresentante in carica, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità dell'avviso di addebito n. 324 2019 00024106 07 000;
- dichiara la legittimità dell'avviso di addebito n. 324 2019 00026063
11 000, con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento del dovuto, oltre accessori come per legge;
- compensa nella misura della metà le spese di lite, con conseguente condanna di NP al pagamento della residua metà, liquidata in € 1350,00, oltre iva cap e accessori come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico di NP le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Brindisi, 05/11/2024
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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