Articolo 23 della Legge 8 agosto 1955, n. 770
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Versione
13 settembre 1955
Art. 23.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 23.500.000.000 inscritto al Capitolo n. 726 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 in applicazione dell' art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dello ultimo comma dell'art. 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 13 settembre 1955