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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1736/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1736/2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore C.F. nella qualità Parte_1 P.IVA_1 di società procuratrice della Cod. fisc. rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dagli avvocati Alessandra Alaimo e Giuseppe Cusumano,
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_3 difeso dagli avvocati Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari,
APPELLATO
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Amadei,
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 89/2020, del 23/01/2020 pubblicata in data
30/01/2020, del Tribunale Ordinario di Ravenna
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per l'appellante, “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni altra contraria eccezione, Parte_1 deduzione e difesa disattesa, così statuire: - in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice Amministrativo, e per l'effetto, riformare e/o annullare
e/o revocare integralmente sentenza n. 89/2020 del Tribunale di Ravenna, del 23 gennaio 2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, non notificata, resa inter partes, con integrale rimborso delle spese di primo grado a favore di - in via gradata, nel merito, con qualsiasi statuizione, Parte_2 riformare e/o annullare e/o revocare integralmente la sentenza n. 89/2020 del Tribunale di
Ravenna, del 23 gennaio 2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, non notificata, resa inter partes, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, accogliere tutte le domande formulate in atto di citazione in primo grado;
- accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. dell'art. 3 del contratto sottoscritto in data 13 ottobre 2005 tra il di e la (oggi CP_1 CP_1 Controparte_3
per i motivi meglio esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che, ai sensi Parte_2 dell'art. 1339 c.c., l'art. 3 del contratto è sostituito ex lege mediante inserimento automatico della previsione del corrispettivo imposto dalla legge, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 259/2003 e norme ivi richiamate, nella misura minima di Euro 516,46 o in quella diversa giudizialmente determinata, riservandosi la ricorrente di promuovere se del caso separato giudizio anche per la restituzione di quanto versato in eccesso, dando fin d'ora comunque atto che nulla è dovuto al per gli anni CP_1
2014, 2015 e 2016 ai quali si riferisce l'ingiunzione di pagamento, se del caso accertando e dichiarando la compensazione di qualsiasi pretesa del con gli importi versati dall'attrice in CP_1 precedenza;
per l'effetto: - condannare il e la Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, a restituire all'odierna concludente l'importo già pagato in loro favore per tale titolo;
- condannare e la Controparte_1 Controparte_2
, ciascuno per quanto di ragione, a rimborsare e restituire alla
[...] Parte_2
la somma dalla essa versata per l'ingiunzione opposta.”
[...]
Per l'appellato, : “Voglia, in via preliminare, in rito, respingere la domanda di Controparte_1 parte appellante di dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice
Amministrativo; in via principale, nel merito, respingere il gravame proposto da nella Parte_1 qualità di società procuratrice di con l'atto d'appello notificato in data Parte_2
02/11/2020 confermando la sentenza n. 89/2020 resa dal Tribunale di Ravenna e quindi
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 201805997700262140000 emessa da per il Comune CP_2
pagina 2 di 10 di , e comunque, occorrendo, dichiarare l'appellante tenuto al pagamento della somma CP_1 ingiunta pari a € 67.142,08; in ogni caso respingere ogni e qualsiasi altra domanda, proposta da nella qualità di società procuratrice di in quanto infondata in Parte_1 Parte_2 fatto e in diritto, ivi compresa la domanda di dichiarazione ex art. 1339 c.c. di sostituzione dell'art. 3 del contratto mediante inserimento automatico della previsione dell'importo previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003; in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ove si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003 in quanto si ritenga che il abbia inteso rilasciare a CP_1 una concessione amministrativa, accertare il raggiungimento della scadenza della Pt_2 medesima concessione per effetto dell'art. 2 del contratto sottoscritto fra le parti in data
13/10/2005; in via ulteriormente subordinata, quanto alla determinazione della TOSAP eventualmente dovuta da dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice Parte_2 ordinario a favore del giudice tributario previa liquidazione dell'imposta da parte dell'Ente titolare della stessa.”
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma suintestata Corte di Appello, ogni contraria e diversa CP_2 domanda, istanza ed eccezione rigettata, in via preliminare e pregiudiziale anche previa applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., in ogni caso, comunque dichiarare l'appello avverso improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile, per i motivi tutti di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.c. con ogni conseguente eventuale provvedimento;
senza che ciò possa intendersi quale accettazione del contraddittorio, nel merito anche previa applicazione, anche in tal caso, dell'art. 348 bis c.p.c., in ogni caso, comunque rigettare l'appello avverso, per i motivi tutti di cui in narrativa, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare in toto la sentenza del
Tribunale di Ravenna n. 89/2020 pubblicata il 30.01.2020.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la società quale procuratrice di Parte_1 [...] proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa da Parte_2 per conto del per il Controparte_2 Controparte_1 recupero della somma di euro 67.142,08 a titolo di canoni arretrati per gli anni 2014, 2015, 2016 relativi ad un immobile ubicato all'interno dello stadio comunale e concesso in locazione a per scopi commerciali. Pt_2
Nel merito l'attrice chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione, non essendo dovuto il canone di locazione sul terreno concesso in uso bensì soltanto la c.d. tassa di occupazione CP_4
pagina 3 di 10 di suolo pubblico, avendo installato sul pezzo di terreno una stazione radio base al fine Pt_2 di svolgere attività di pubblico servizio, quantificata in euro 516 annuali in luogo del canone di locazione previsto in contratto di euro 20.000 annuali;
la normativa inderogabile in materia di telecomunicazione prevedeva infatti che gli enti pubblici non potessero imporre altri oneri o canoni al concessionario di pubblico servizio se non la tassa di occupazione di suolo pubblico.
Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione per validità ed efficacia del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 13 ottobre 2005, precisando che il terreno concesso in uso con la concessione-contratto apparteneva al patrimonio disponibile del Comune, che aveva inteso concederlo in locazione.
Il Comune sosteneva che il canone era pertanto dovuto, non essendo giuridicamente fondata la pretesa di di sostituire automaticamente ed unilateralmente la clausola relativa al Pt_2 pagamento del canone di locazione con il pagamento della sola TOSAP ai sensi degli artt. 1339 e
1419 c.c., inapplicabile ai beni costituenti rapporti di diritto privato e vertendo la controversia sui diritti soggettivi scaturenti dal contratto, materia appartenente, tra l'altro, alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il eccepiva, quindi, in subordine, in via pregiudiziale, la giurisdizione del Controparte_1
Giudice Amministrativo, in subordine ulteriore, la giurisdizione del giudice tributario.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto della opposizione, Controparte_5 eccependo la sussistenza di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo, in subordine,
l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva quale agente della riscossione per conto del , unico titolare della pretesa creditoria oggetto di causa, la quale Controparte_1 era confluita in una ordinanza ingiunzione chiara e completa, contenente gli elementi previsti dalla legge.
Il Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione e dichiarando legittima l'ordinanza di ingiunzione, che in difetto delle condizioni necessarie alla ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile e appartenendo la porzione di terreno oggetto di locazione al patrimonio disponibile del Comune, il contratto di locazione stipulato tra le parti è valido ed efficace con tutte le sue clausole, ivi inclusa quella determinativa dell'ammontare del canone di locazione ed ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia oggetto di causa, concernente l'esame della fondatezza della pretesa creditoria del avente ad oggetto il CP_1 mancato pagamento di canoni di locazione, evincendo la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria dal dato normativo di cui all'art. 133 c.p.a., ai sensi del quale pagina 4 di 10 “spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, e dalla sentenza della Corte di
Cassazione a S.U. n. 20939/2011, secondo cui: “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”.
Il Giudice di primo grado ha affermato che l'art. 826 c.c. espressamente prevede che la proprietà può essere pubblica o privata e gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c. se destinati al soddisfacimento dell'interesse dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo (Cass. civ. S.U. n. 10013/2001).
Tuttavia, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da tradursi in un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. civ. S.U. n. 6019/2016).
Il Tribunale di Ravenna ha quindi affermato che in difetto di tali condizioni, e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema pagina 5 di 10 privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
La società attrice impugnava la sentenza per chiederne la riforma per i seguenti motivi:
1. carenza di giurisdizione del giudice ordinario, giurisdizione del giudice amministrativo,
2. carenza di motivazione, il Tribunale non si è pronunciato sulla dedotta irrilevanza - ai fini della applicabilità della disciplina della Tosap – della qualificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dell'amministrazione comunale,
3. ha errato il giudice a ritenere che il bene concesso in godimento alla appartenga Pt_2 al patrimonio disponibile dell'Ente, che non possa trovare applicazione l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e che la cessione in godimento dello stesso bene è legittimamente inquadrabile nello schema privatistico della locazione,
4. carenza assoluta di motivazione e omessa pronuncia su altro punto decisivo della controversa non avendo il Tribunale minimamente tenuto conto della affermata nullità
e/o illegittimità e/o inefficacia della ingiunzione per violazione degli artt. 93 e 88 del D.
Lgs. n. 259/2003,
5. Ha errato il Tribunale nel condannare la odierna appellante alla refusione delle spese di lite.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata per i motivi che si diranno.
Anzitutto si deve affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia oggetto di causa, in quanto la pretesa creditoria del ha ad oggetto il mancato pagamento di un CP_1 canone di locazione.
La giurisdizione dell'A.G.O. sussiste e si evince sia dal dato normativo di cui all'art. 133 c.p.a. ai sensi del quale “spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che esclude dall'alveo della giurisdizione amministrativa, per ricondurli a quella del giudice ordinario, le liti riguardanti la spettanza di canoni, poiché relativi a diritti soggettivi di credito della pubblica amministrazione.
pagina 6 di 10 La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta si controverta di canoni o altri diritti di credito in materia esclusa dal potere amministrativo.
Da ultimo la Corte di Cassazione a S.U. n. 20939/2011, citata dalla stessa parte attrice, secondo cui: “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio
2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”.
In applicazione della norma e dei principi sul riparto di giurisdizione interpretati dalla giurisprudenza, nel caso di specie (diverso da quello oggetto della sentenza citata nel quale il comune ingiungeva ad un gestore di telefonia, che aveva posizionato cavi nella pubblica via, di pagare, in aggiunta al canone TOSAP per l'occupazione di suolo pubblico, un'ulteriore somma per il ristoro del degrado stradale e per i connessi oneri di sorveglianza e verifica, questo sì avente ad oggetto una ingiunzione scaturente dall'esercizio del potere discrezionale amministrativo di vigilanza e controllo), avente ad oggetto la richiesta di pagamento, mediante ingiunzione, di un canone di locazione dovuto sulla base di un titolo, il contratto di locazione stipulato tra le parti a far data dal 2005, fonte dell'obbligazione, la giurisdizione appartiene per tale motivo al giudice ordinario.
Infatti, l'art. 826 c.c. enuncia che la proprietà può essere pubblica o privata e gli impianti sportivi di proprietà comunale, come quello all'interno del quale è situata l'area concessa in locazione per cui è causa, appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c. se destinati al soddisfacimento dell'interesse dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo (Cass. civ. S.U. n. 10013/2001).
Tuttavia, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai pagina 7 di 10 sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da tradursi in un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. civ. S.U. n. 6019/2016).
In difetto di tali condizioni, e della conseguente appartenenza del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, l'attività della società di telecomunicazioni, qualificata come servizio pubblico, non può concorrere all'attribuzione al terreno comunale di un diverso regime giuridico facendolo transitare, come vorrebbe l'attore, dal patrimonio disponibile a quello indisponibile, poiché lo svolgimento su di esso di una attività di pubblico servizio è elemento che tutt'al più integra la causa del contratto di locazione stipulato, che potrebbe apparire come un contratto misto, con elementi di concessione ed elementi di disciplina privatistica in relazione all'utilizzazione ed al godimento della res locata (Cass. civ. n. 8403/2006), questi ultimi in ogni caso da ritenersi prevalenti al fine di individuare la volontà dell'ente e, quindi, la disciplina applicabile.
Infatti, in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica agli altri elementi che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. civ. n. 26485/2019).
Il contratto non potrebbe in ogni caso essere interpretato alla stregua di concessione amministrativa di pubblico servizio, in quanto stipulato in assenza della procedura di gara necessariamente prodromica al contratto, secondo lo schema procedimentale previsto a tutela della concorrenza e del mercato, ovvero, quale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico mancando, anche in questo caso, il procedimento amministrativo avviato sulla base della richiesta del privato che intenda ottenerla.
pagina 8 di 10 Quindi, considerata la efficacia del contratto in essere tra le parti, titolo a fondamento della pretesa creditoria dell'ente, risultava inadempiente al pagamento del canone di Pt_2 locazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, motivo per il quale il tramite Controparte_1 CP_2 notificava alla società ordinanza ingiunzione di corrispondente importo, decurtate le
[...] somme versate da la quale, unilateralmente, riteneva di dover versare al Comune la Pt_2 sola TOSAP in luogo del canone concordato.
Dunque, e riassumendo, difettando le condizioni necessarie alla ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile per i motivi dianzi esposti, ne deriva che, appartenendo la porzione di terreno oggetto di locazione al patrimonio disponibile del comune, in relazione ad esso non potrà trovare applicazione l'art. 93 del d.lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), che prevede che i gestori di servizio pubblico debbano essere tenuti al pagamento della sola e non di altri canoni od oneri, poiché l'ambito applicativo della ridetta norma è limitato CP_4 dal comma 2 alle sole aree pubbliche da intendersi appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e concesse in uso seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 del citato decreto legislativo.
Talché non appare fondato il richiamo agli articoli 1339 e 1419 c.c., operato dalla appellante per sostituire l'importo del canone come pattuito con la somma dovuta dall'occupante di suolo pubblico a titolo di TOSAP giusta l'applicazione di norma imperativa inderogabile.
Essendo pertanto, allo stato, valido ed efficace il contratto di locazione stipulato nel 2005 tra le parti con tutte le sue clausole, inclusa quella determinativa dell'ammontare del canone di locazione, accettata da parte di allorché era già in vigore il d.lgs. 259/2003, è fondata Pt_2
l'ordinanza ingiunzione notificata per mancato pagamento degli importi dovuti per gli anni 2014,
2015 e 2016 decurtate le somme ricevute.
Deve essere, infine, confermata la carenza di legittimazione passiva di
[...] appellata, anche in carenza di motivi specifici di impugnazione nei suoi Controparte_5 confronti, poiché legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal concessionario, è soltanto il e non anche il soggetto incaricato CP_1 della riscossione, in quanto l'ente è l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario non è contitolare del diritto di credito oggetto della domanda di accertamento (Cass. civ. n. 11746/2004 e 27065/2005).
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'impugnazione e conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Ravenna,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati in solido tra loro, liquidate in Euro 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali forfettarie
15%, CPA ed IVA come per legge,
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1736/2020 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore C.F. nella qualità Parte_1 P.IVA_1 di società procuratrice della Cod. fisc. rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dagli avvocati Alessandra Alaimo e Giuseppe Cusumano,
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_3 difeso dagli avvocati Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari,
APPELLATO
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Amadei,
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 89/2020, del 23/01/2020 pubblicata in data
30/01/2020, del Tribunale Ordinario di Ravenna
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per l'appellante, “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni altra contraria eccezione, Parte_1 deduzione e difesa disattesa, così statuire: - in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice Amministrativo, e per l'effetto, riformare e/o annullare
e/o revocare integralmente sentenza n. 89/2020 del Tribunale di Ravenna, del 23 gennaio 2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, non notificata, resa inter partes, con integrale rimborso delle spese di primo grado a favore di - in via gradata, nel merito, con qualsiasi statuizione, Parte_2 riformare e/o annullare e/o revocare integralmente la sentenza n. 89/2020 del Tribunale di
Ravenna, del 23 gennaio 2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, non notificata, resa inter partes, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, accogliere tutte le domande formulate in atto di citazione in primo grado;
- accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. dell'art. 3 del contratto sottoscritto in data 13 ottobre 2005 tra il di e la (oggi CP_1 CP_1 Controparte_3
per i motivi meglio esposti in narrativa;
accertare e dichiarare che, ai sensi Parte_2 dell'art. 1339 c.c., l'art. 3 del contratto è sostituito ex lege mediante inserimento automatico della previsione del corrispettivo imposto dalla legge, ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 259/2003 e norme ivi richiamate, nella misura minima di Euro 516,46 o in quella diversa giudizialmente determinata, riservandosi la ricorrente di promuovere se del caso separato giudizio anche per la restituzione di quanto versato in eccesso, dando fin d'ora comunque atto che nulla è dovuto al per gli anni CP_1
2014, 2015 e 2016 ai quali si riferisce l'ingiunzione di pagamento, se del caso accertando e dichiarando la compensazione di qualsiasi pretesa del con gli importi versati dall'attrice in CP_1 precedenza;
per l'effetto: - condannare il e la Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, a restituire all'odierna concludente l'importo già pagato in loro favore per tale titolo;
- condannare e la Controparte_1 Controparte_2
, ciascuno per quanto di ragione, a rimborsare e restituire alla
[...] Parte_2
la somma dalla essa versata per l'ingiunzione opposta.”
[...]
Per l'appellato, : “Voglia, in via preliminare, in rito, respingere la domanda di Controparte_1 parte appellante di dichiarazione del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice
Amministrativo; in via principale, nel merito, respingere il gravame proposto da nella Parte_1 qualità di società procuratrice di con l'atto d'appello notificato in data Parte_2
02/11/2020 confermando la sentenza n. 89/2020 resa dal Tribunale di Ravenna e quindi
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 201805997700262140000 emessa da per il Comune CP_2
pagina 2 di 10 di , e comunque, occorrendo, dichiarare l'appellante tenuto al pagamento della somma CP_1 ingiunta pari a € 67.142,08; in ogni caso respingere ogni e qualsiasi altra domanda, proposta da nella qualità di società procuratrice di in quanto infondata in Parte_1 Parte_2 fatto e in diritto, ivi compresa la domanda di dichiarazione ex art. 1339 c.c. di sostituzione dell'art. 3 del contratto mediante inserimento automatico della previsione dell'importo previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003; in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ove si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003 in quanto si ritenga che il abbia inteso rilasciare a CP_1 una concessione amministrativa, accertare il raggiungimento della scadenza della Pt_2 medesima concessione per effetto dell'art. 2 del contratto sottoscritto fra le parti in data
13/10/2005; in via ulteriormente subordinata, quanto alla determinazione della TOSAP eventualmente dovuta da dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice Parte_2 ordinario a favore del giudice tributario previa liquidazione dell'imposta da parte dell'Ente titolare della stessa.”
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma suintestata Corte di Appello, ogni contraria e diversa CP_2 domanda, istanza ed eccezione rigettata, in via preliminare e pregiudiziale anche previa applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., in ogni caso, comunque dichiarare l'appello avverso improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile, per i motivi tutti di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.c. con ogni conseguente eventuale provvedimento;
senza che ciò possa intendersi quale accettazione del contraddittorio, nel merito anche previa applicazione, anche in tal caso, dell'art. 348 bis c.p.c., in ogni caso, comunque rigettare l'appello avverso, per i motivi tutti di cui in narrativa, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare in toto la sentenza del
Tribunale di Ravenna n. 89/2020 pubblicata il 30.01.2020.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la società quale procuratrice di Parte_1 [...] proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa da Parte_2 per conto del per il Controparte_2 Controparte_1 recupero della somma di euro 67.142,08 a titolo di canoni arretrati per gli anni 2014, 2015, 2016 relativi ad un immobile ubicato all'interno dello stadio comunale e concesso in locazione a per scopi commerciali. Pt_2
Nel merito l'attrice chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione, non essendo dovuto il canone di locazione sul terreno concesso in uso bensì soltanto la c.d. tassa di occupazione CP_4
pagina 3 di 10 di suolo pubblico, avendo installato sul pezzo di terreno una stazione radio base al fine Pt_2 di svolgere attività di pubblico servizio, quantificata in euro 516 annuali in luogo del canone di locazione previsto in contratto di euro 20.000 annuali;
la normativa inderogabile in materia di telecomunicazione prevedeva infatti che gli enti pubblici non potessero imporre altri oneri o canoni al concessionario di pubblico servizio se non la tassa di occupazione di suolo pubblico.
Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione per validità ed efficacia del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 13 ottobre 2005, precisando che il terreno concesso in uso con la concessione-contratto apparteneva al patrimonio disponibile del Comune, che aveva inteso concederlo in locazione.
Il Comune sosteneva che il canone era pertanto dovuto, non essendo giuridicamente fondata la pretesa di di sostituire automaticamente ed unilateralmente la clausola relativa al Pt_2 pagamento del canone di locazione con il pagamento della sola TOSAP ai sensi degli artt. 1339 e
1419 c.c., inapplicabile ai beni costituenti rapporti di diritto privato e vertendo la controversia sui diritti soggettivi scaturenti dal contratto, materia appartenente, tra l'altro, alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il eccepiva, quindi, in subordine, in via pregiudiziale, la giurisdizione del Controparte_1
Giudice Amministrativo, in subordine ulteriore, la giurisdizione del giudice tributario.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto della opposizione, Controparte_5 eccependo la sussistenza di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo, in subordine,
l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva quale agente della riscossione per conto del , unico titolare della pretesa creditoria oggetto di causa, la quale Controparte_1 era confluita in una ordinanza ingiunzione chiara e completa, contenente gli elementi previsti dalla legge.
Il Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione e dichiarando legittima l'ordinanza di ingiunzione, che in difetto delle condizioni necessarie alla ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile e appartenendo la porzione di terreno oggetto di locazione al patrimonio disponibile del Comune, il contratto di locazione stipulato tra le parti è valido ed efficace con tutte le sue clausole, ivi inclusa quella determinativa dell'ammontare del canone di locazione ed ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia oggetto di causa, concernente l'esame della fondatezza della pretesa creditoria del avente ad oggetto il CP_1 mancato pagamento di canoni di locazione, evincendo la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria dal dato normativo di cui all'art. 133 c.p.a., ai sensi del quale pagina 4 di 10 “spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, e dalla sentenza della Corte di
Cassazione a S.U. n. 20939/2011, secondo cui: “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”.
Il Giudice di primo grado ha affermato che l'art. 826 c.c. espressamente prevede che la proprietà può essere pubblica o privata e gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c. se destinati al soddisfacimento dell'interesse dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo (Cass. civ. S.U. n. 10013/2001).
Tuttavia, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da tradursi in un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. civ. S.U. n. 6019/2016).
Il Tribunale di Ravenna ha quindi affermato che in difetto di tali condizioni, e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema pagina 5 di 10 privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
La società attrice impugnava la sentenza per chiederne la riforma per i seguenti motivi:
1. carenza di giurisdizione del giudice ordinario, giurisdizione del giudice amministrativo,
2. carenza di motivazione, il Tribunale non si è pronunciato sulla dedotta irrilevanza - ai fini della applicabilità della disciplina della Tosap – della qualificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dell'amministrazione comunale,
3. ha errato il giudice a ritenere che il bene concesso in godimento alla appartenga Pt_2 al patrimonio disponibile dell'Ente, che non possa trovare applicazione l'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e che la cessione in godimento dello stesso bene è legittimamente inquadrabile nello schema privatistico della locazione,
4. carenza assoluta di motivazione e omessa pronuncia su altro punto decisivo della controversa non avendo il Tribunale minimamente tenuto conto della affermata nullità
e/o illegittimità e/o inefficacia della ingiunzione per violazione degli artt. 93 e 88 del D.
Lgs. n. 259/2003,
5. Ha errato il Tribunale nel condannare la odierna appellante alla refusione delle spese di lite.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione come sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata per i motivi che si diranno.
Anzitutto si deve affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia oggetto di causa, in quanto la pretesa creditoria del ha ad oggetto il mancato pagamento di un CP_1 canone di locazione.
La giurisdizione dell'A.G.O. sussiste e si evince sia dal dato normativo di cui all'art. 133 c.p.a. ai sensi del quale “spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che esclude dall'alveo della giurisdizione amministrativa, per ricondurli a quella del giudice ordinario, le liti riguardanti la spettanza di canoni, poiché relativi a diritti soggettivi di credito della pubblica amministrazione.
pagina 6 di 10 La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta si controverta di canoni o altri diritti di credito in materia esclusa dal potere amministrativo.
Da ultimo la Corte di Cassazione a S.U. n. 20939/2011, citata dalla stessa parte attrice, secondo cui: “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 133, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio
2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi”.
In applicazione della norma e dei principi sul riparto di giurisdizione interpretati dalla giurisprudenza, nel caso di specie (diverso da quello oggetto della sentenza citata nel quale il comune ingiungeva ad un gestore di telefonia, che aveva posizionato cavi nella pubblica via, di pagare, in aggiunta al canone TOSAP per l'occupazione di suolo pubblico, un'ulteriore somma per il ristoro del degrado stradale e per i connessi oneri di sorveglianza e verifica, questo sì avente ad oggetto una ingiunzione scaturente dall'esercizio del potere discrezionale amministrativo di vigilanza e controllo), avente ad oggetto la richiesta di pagamento, mediante ingiunzione, di un canone di locazione dovuto sulla base di un titolo, il contratto di locazione stipulato tra le parti a far data dal 2005, fonte dell'obbligazione, la giurisdizione appartiene per tale motivo al giudice ordinario.
Infatti, l'art. 826 c.c. enuncia che la proprietà può essere pubblica o privata e gli impianti sportivi di proprietà comunale, come quello all'interno del quale è situata l'area concessa in locazione per cui è causa, appartengono al patrimonio indisponibile dei Comuni ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c. se destinati al soddisfacimento dell'interesse dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo (Cass. civ. S.U. n. 10013/2001).
Tuttavia, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai pagina 7 di 10 sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (da tradursi in un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. civ. S.U. n. 6019/2016).
In difetto di tali condizioni, e della conseguente appartenenza del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, l'attività della società di telecomunicazioni, qualificata come servizio pubblico, non può concorrere all'attribuzione al terreno comunale di un diverso regime giuridico facendolo transitare, come vorrebbe l'attore, dal patrimonio disponibile a quello indisponibile, poiché lo svolgimento su di esso di una attività di pubblico servizio è elemento che tutt'al più integra la causa del contratto di locazione stipulato, che potrebbe apparire come un contratto misto, con elementi di concessione ed elementi di disciplina privatistica in relazione all'utilizzazione ed al godimento della res locata (Cass. civ. n. 8403/2006), questi ultimi in ogni caso da ritenersi prevalenti al fine di individuare la volontà dell'ente e, quindi, la disciplina applicabile.
Infatti, in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica agli altri elementi che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. civ. n. 26485/2019).
Il contratto non potrebbe in ogni caso essere interpretato alla stregua di concessione amministrativa di pubblico servizio, in quanto stipulato in assenza della procedura di gara necessariamente prodromica al contratto, secondo lo schema procedimentale previsto a tutela della concorrenza e del mercato, ovvero, quale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico mancando, anche in questo caso, il procedimento amministrativo avviato sulla base della richiesta del privato che intenda ottenerla.
pagina 8 di 10 Quindi, considerata la efficacia del contratto in essere tra le parti, titolo a fondamento della pretesa creditoria dell'ente, risultava inadempiente al pagamento del canone di Pt_2 locazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, motivo per il quale il tramite Controparte_1 CP_2 notificava alla società ordinanza ingiunzione di corrispondente importo, decurtate le
[...] somme versate da la quale, unilateralmente, riteneva di dover versare al Comune la Pt_2 sola TOSAP in luogo del canone concordato.
Dunque, e riassumendo, difettando le condizioni necessarie alla ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile per i motivi dianzi esposti, ne deriva che, appartenendo la porzione di terreno oggetto di locazione al patrimonio disponibile del comune, in relazione ad esso non potrà trovare applicazione l'art. 93 del d.lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), che prevede che i gestori di servizio pubblico debbano essere tenuti al pagamento della sola e non di altri canoni od oneri, poiché l'ambito applicativo della ridetta norma è limitato CP_4 dal comma 2 alle sole aree pubbliche da intendersi appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e concesse in uso seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 del citato decreto legislativo.
Talché non appare fondato il richiamo agli articoli 1339 e 1419 c.c., operato dalla appellante per sostituire l'importo del canone come pattuito con la somma dovuta dall'occupante di suolo pubblico a titolo di TOSAP giusta l'applicazione di norma imperativa inderogabile.
Essendo pertanto, allo stato, valido ed efficace il contratto di locazione stipulato nel 2005 tra le parti con tutte le sue clausole, inclusa quella determinativa dell'ammontare del canone di locazione, accettata da parte di allorché era già in vigore il d.lgs. 259/2003, è fondata Pt_2
l'ordinanza ingiunzione notificata per mancato pagamento degli importi dovuti per gli anni 2014,
2015 e 2016 decurtate le somme ricevute.
Deve essere, infine, confermata la carenza di legittimazione passiva di
[...] appellata, anche in carenza di motivi specifici di impugnazione nei suoi Controparte_5 confronti, poiché legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la ordinanza ingiunzione emessa dal concessionario, è soltanto il e non anche il soggetto incaricato CP_1 della riscossione, in quanto l'ente è l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario non è contitolare del diritto di credito oggetto della domanda di accertamento (Cass. civ. n. 11746/2004 e 27065/2005).
Per quanto sopra esposto, la Corte ritenendo infondati i motivi, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base allo scaglione di valore previsto nel D.M. 55/2014, ai valori minimi, per la fase di appello, per lo studio, introduzione giudizio, trattazione e istruttoria e decisone, secondo l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass. Civ. SS.UU.
20.04.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'impugnazione e conferma la impugnata sentenza del Tribunale di Ravenna,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati in solido tra loro, liquidate in Euro 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali forfettarie
15%, CPA ed IVA come per legge,
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma
1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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