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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 13:00 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
Per 'avv. PICCIOLI CARLO e l'avv. MUGNAINI MARTINA Parte_1
Per i legali Controparte_1 rappresentanti con l'avv. LAMBOGLIA CATERINA e l'avv. MISURI LUCILLA
L'avv. Piccioli insiste per l'ammissione del teste in quanto dagli atti si ricava che non è Tes_1 responsabile patrimonialmente, per le ragioni indicate negli scritti difensivi. Evidenzia inoltre che la società ha sempre negato che il ricorrente avesse lavorato nei giorni successivi alla cessione delle quote. Successivamente, quando ciò è emerso, la società ha cambiato prospettazione, affermando che il lavoro è stato svolto in autonomia. Si riporta per il resto al ricorso e agli scritti difensivi insistendo per le conclusioni svolte. La difesa di parte resistente si oppone alla testimonianza di ribadendo la natura di società Tes_1 di persone della resistente ed essendo egli illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Rileva poi che parte ricorrente non ha chiesto neppure l'interrogatorio formale del socio Tes_1
Si oppone inoltre all'istanza di cui alle note conclusive rispetto all'escussione di non Tes_2 come teste. Rileva l'inattendibilità dei testi e comunque non dirimenti ai fini dell'accoglimento Tes_3 Tes_4 della domanda, anche per ciò che riguarda l'aver indossato la divisa. Richiama la memoria di costituzione, p. 17, ove si contesta la natura subordinata e si afferma la natura autonoma e occasionale, a differenza di quanto oggi affermato dalla controparte. Sulla lettera del 5 luglio 2023 ribadisce che si tratta di una lettera di risposta all'impugnazione del licenziamento ove non si specifica quando il rapporto di lavoro si sarebbe perfezionato: in questa ottica va letta la risposta della resistente. Si riporta per il resto agli scritti difensivi e insiste per il rigetto. L'avv. Peccioli ribadisce che nei giorni del 27 e 28 aprile ha pacificamente lavorato e richiama sul punto la testimonianza di Tes_5
Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTINA Parte_1 C.F._1
MUGNAINI e CARLO PICCIOLI ed elettivamente domiciliato a Firenze, via XX Settembre 76,
presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio degli avv.ti CATERINA LAMBOGLIA e
LUCILLA MISURI ed elettivamente domiciliata a Prato, viale Montegrappa 159, presso lo studio del difensore LAMBOGLIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti che dal 27 al 28 aprile 2023 tra le Parte_1
parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con inquadramento al quarto livello di cui al CCNL di riferimento e mansioni di verniciatore, e dichiari la nullità del licenziamento intimato oralmente dalla resistente, con reintegra del lavoratore (o con corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità dall'ultima retribuzione di riferimento).
1 Chiede inoltre la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno pari a una indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento alla reintegra e al pagamento della somma di 135,04 euro a titolo di retribuzione per la mensilità di aprile 2023.
A sostegno della pretesa espone:
di aver lavorato alle dipendenze della (di seguito, Controparte_1
), dapprima come apprendista e successivamente come lavoratore dipendente a Controparte_1
tempo indeterminato;
di essere diventato socio lavoratore della resistente il 19 marzo 1987;
di aver sempre svolto mansioni di verniciatore e, dal 2014, di essere diventato responsabile del reparto verniciatura;
di aver accettato la proposta proveniente dagli altri soci amministratori, formulata tra dicembre 2022 e gennaio 2023, di cedere la propria partecipazione societaria, continuando a svolgere l'attività di verniciatore con contratto a tempo indeterminato;
che a fronte della proposta, le parti avevano convenuto, quale prezzo della cessione delle quote, la somma di 150.000 euro;
che il 26 aprile 2023 aveva ceduto le sue quote, pari al 20% del capitale sociale, a o CP_2
e a i quali gli avevano corrisposto 75.000 euro ciascuno;
Controparte_3 CP_1
di aver prestato, in esecuzione degli accordi presi, la propria attività lavorativa come verniciatore alle dipendenze della società il 27 e il 28 aprile 2023;
di aver osservato in entrambi i giorni un orario di lavoro dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
che la sera del 28 aprile gli amministratori, contravvenendo all'accordo già raggiunto, gli avevano comunicato di “aver cambiato idea” e che non avrebbe dovuto presentarsi al lavoro il giorno seguente;
di non aver percepito alcuna retribuzione per i due giorni di lavoro prestato;
che con raccomandata del 13 giugno 2023 ha contestato il licenziamento, comunicando altresì la sua messa a disposizione;
che tale comunicazione è stata riscontrata con lettera del 5 luglio 2023, con la quale i legali
2 rappresentanti della società hanno contestato la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato o di altra natura;
di aver richiesto, senza esito, la trasmissione dei bilanci della società il 6 ottobre 2023.
A suo dire, il rapporto di lavoro sorto il 27 aprile 2023 e cessato il giorno successivo deve essere inquadrato nell'alveo della subordinazione e, a fronte dell'attività prestata, il ricorrente ha diritto a essere inquadrato al quarto livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani: del resto, è solo in previsione dell'assunzione come dipendente che si sarebbe determinato a cedere le Parte_1
quote. Eccepisce, inoltre, la nullità del licenziamento intimato oralmente e il diritto a percepire la retribuzione per le due giornate di lavoro effettuate.
Si è costituita contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti effettuata da controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia che, nel corso del rapporto, aveva rivelato un temperamento aggressivo, Parte_1
rendendosi in più occasioni protagonista di aggressioni e minacce nei confronti dei soci, ma anche di clienti e dipendenti, causa di un clima di tensione, paura e disagio all'interno della carrozzeria.
Tant'è che un socio, all'inizio del 2023 aveva manifestato l'intenzione di cedere le Persona_1
sue quote societarie (pari al 20% del capitale sociale) e con contratto preliminare egli aveva promesso la vendita ai soci e al prezzo di 100.000 euro;
nel 2014 un altro CP_3 CP_1 Tes_1
socio ( aveva ceduto le sue quote (anche in questo caso, il 20%) per 125.000 euro. Parte_2
Pertanto, è solo a causa del malumore creatosi in azienda per via del contegno di che i Parte_1
soci gli avevano fatto la proposta di cedere le sue quote (offrendo inizialmente la somma di
100.000 euro), senza mai ipotizzare una successiva assunzione del ricorrente.
Proprio perché questa era la priorità della società, i soci e avevano accettato la CP_1 CP_3
controfferta di (che si era dichiarato disponibile alla vendita al prezzo di 150.000 euro), Parte_1
corrispondendo un importo superiore a quello pattuito per le altre due cessioni.
Rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa il 27 e del 28 aprile 2023, evidenzia che il ricorrente si presentò autonomamente in carrozzeria, dicendo che avrebbe dovuto portare a termine alcuni lavori già iniziati, per far fronte ad accordi già presi con alcuni clienti, senza ricevere alcun tipo di direttiva da parte della società.
Pertanto, non essendo mai iniziato il rapporto di lavoro subordinato, infondate sarebbero le
3 domande azionate, ivi compresa quella volta ad accertare la nullità del licenziamento intimato oralmente.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e le prove orali richieste dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 5 marzo 2024) e da ultimo è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 15 aprile 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
Preliminarmente, deve ricordarsi che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – del quale parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza per i giorni del 27 e 28 aprile 2023 - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi nell'emanazione di ordini specifici e nella vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e inserimento nell'organizzazione aziendale.
L'onere della prova sul punto è a carico del lavoratore, il quale è chiamato a dimostrare la sussistenza dei c.d. “indici rivelatori” della subordinazione (sulla ripartizione dell'onere probatorio si cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2014, n.20231), onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
Infatti, il ricorrente allega genericamente:
che il 27 e il 28 aprile egli ha prestato l'attività “in qualità di dipendente e con lo stesso ruolo svolto in passato”, senza spiegare quale sia stata l'attività in concreto svolta e da chi furono impartite le direttive (cosa che impedisce di accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e anche di inquadrarlo al quarto livello preteso);
che egli ha osservato entrambi i giorni l'orario dalle 8:00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19:30, senza indicare la persona che glielo impose.
A tale proposito, giova evidenziare che alla lacunosa ricostruzione del fatto neppure si può ovviare per il tramite della testimonianza di socio illimitatamente responsabile Testimone_6
della resistente, per la cui escussione parte ricorrente ha insistito anche all'odierna udienza.
4 Infatti, i capitoli di prova che lo interessano sono così articolati (pp. 11 e 12 ricorso): “DCV che nei
giorni 27 e 28 aprile 2023 lei portava il sig. presso il luogo di lavoro alla Parte_1 Controparte_1
la mattina alle 8 e lo riportava a casa per pranzo alle 12.45; 28) DCV che ripetevate lo
[...]
stesso percorso il pomeriggio partendo da casa del sig. alle 14.15 e rientrando dopo il lavoro alle Parte_1
ore 19.45; 29) DCV che nei giorni 27 e 28 aprile 2023 Lei ha ripreso il sig. Parte_1
all' dopo il lavoro alle ore 19.30; 30); DCV che il 27 e 28 aprile Controparte_1
2023 il sig. lavorava presso la . Parte_1 Controparte_1
Essi non sono stati ammessi, in quanto ritenuti irrilevanti ai fini del decidere: invero, quand'anche confermati, i relativi fatti non sarebbero stati idonei a dimostrare la subordinazione.
È chiaro infatti che dalla circostanza (comunque indimostrata) che abbia osservato Parte_1
l'orario indicato in ricorso nei giorni del 27 e 28 aprile, non può inferirsi, quale automatica conseguenza, che ciò sia stato fatto su ordine della società; tanto più in assenza di allegazione,
come anticipato, rispetto al soggetto che avrebbe impartito un simile ordine.
Lo stesso vale per la circostanza articolata nel capitolo 30: il fatto che abbia lavorato Parte_1
presso l'Autocarrozzeria, non dimostra anche che lo abbia fatto con le modalità proprie della subordinazione.
Quanto precede è ancor più evidente laddove si consideri che il rapporto tra le parti si è protratto per circa quaranta anni, cosa che rende del tutto plausibile la diversa tesi prospettata dalla società, vale a dire che nei giorni immediatamente successivi alla cessione delle quote, abbia Parte_1
portato a termine, di sua spontanea volontà, i lavori già in corso a quella data.
Pertanto, ferme restando le valutazioni già espresse nell'ordinanza del 5 marzo 2024 in punto di inattendibilità del teste (affatto scalfite dalle considerazioni svolte nelle note conclusive e in sede di discussione orale dalla difesa di , in ogni caso la sua testimonianza si sarebbe rivelata Parte_1
superflua ai fini del decidere.
Deve poi rilevarsi come la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, oltre che lacunosa – per le ragioni appena esposte –, appare anche, per certi aspetti, contraddittoria.
Ci si riferisce, in particolare, a quanto esposto in merito al fatto che, nonostante l'accordo raggiunto, i soci avevano “cambiato idea” rispetto all'assunzione (p. 3 ricorso), circostanza che è stato chiesto di dimostrare per il tramite del cap. 31, così formulato: “DCV che in data 28 aprile 2023
5 9 sig.ri e dissero al sig. che non lo avrebbero assunto”; CP_3 CP_1 Parte_1
ricostruzione incompatibile con l'eccepita esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 27 aprile 2023.
In ogni caso, i fatti narrati in ricorso non hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta che, al contrario, ha fatto emergere il clima di tensione sul luogo di lavoro determinato dal contegno di per come descritto dalla resistente nella memoria di costituzione, che rende del tutto Parte_1
credibile l'assenza di volontà di quest'ultima di assumere dopo la cessione delle quote. Parte_1
Significativa, in tal senso, la testimonianza di (verbale di udienza del 17 ottobre Testimone_7
2024), cliente dell , il quale ha raccontato: “L'ultimo episodio è successo quando ho Controparte_1
portato un'automobile (…) e si è intromesso urlandomi che non era possibile lasciare la vettura. Parte_1
Lui mi inseguì e mi offese (…) io in qualità di socio decisi di non portare più autovetture alla (…) CP_1
Ho ripreso i rapporti con la carrozzeria, appena mi hanno informato che non c'era più . Parte_1
Di analogo tenore la testimonianza di prima dipendente e poi socio della resistente Parte_2
(verbale del 17 ottobre 2024): “Io sono stato dipendente della carrozzeria dal 1966 al 1981, più o meno, quando sono entrato come socio. Ho lasciato nel 2014. Ero verniciatore. Ho conosciuto Anche lui Parte_1
era verniciatore come me ed entrò come socio nel 1986. Lui era più completo di me in alcuni aspetti della verniciatura. Sul cap. 4: Si, è successo. Anche verso di me ha urlato ma non ha mai alzato le mani. Io gli voglio bene ma quando si arrabbia diventa aggressivo e non si controlla. Sul cap. 9: posso dire che negli ultimi anni io e lui non ci parlavamo. Siccome si stava avvicinando l'età del pensionamento, e negli ultimi
anni andavo al lavoro con il magone a causa di ho ceduto le quote tre anni prima rispetto alla data Parte_1
del pensionamento”.
Ancora, dipendente della società (e sentito alla già indicata udienza), ha riferito: Testimone_8
“Sul cap. 13: è successo più di una volta. È accaduto anche che mi sia venuto incontro per aggredirmi, poi si è fermato. AD giudice: sì, è vero. Mi ha preso per il giubbotto. La motivazione è che non era contento di come avevo svolto il lavoro. Sul cap. 16: avevo soggezione di Io una volta parlai con e Parte_1 CP_3
dicendo che avrei voluto dimettermi perché ero intimorito dal comportamento di . E lo CP_1 Parte_1
stesso ha fatto (“Sul cap. 22: si, mi ha aggredito verbalmente, in occasione di lavori Persona_2
mal eseguiti. A me personalmente non ha mai detto le frasi che mi vengono lette. Ho sentito che si rivolgeva così a . Sul cap. 23: mi ricordo che lo prese per la maglia e lo mise contro la parete della Testimone_8
6 preparazione per la verniciatura”).
Si tratta di testimonianze del tutto attendibili, a fronte della coerenza intrinseca ed estrinseca dei racconti offerti, resi da persone che non hanno dimostrato un interesse diretto circa gli esiti del giudizio.
Anche (escusso alla medesima udienza), ex dipendente (fino a maggio 2024) della Tes_9
resistente, che ha sminuito l'aggressività di (e che in occasione dell'udienza è stato anche Parte_1
invitato dal giudice a non guardare in direzione del ricorrente, come risulta dal verbale di udienza) ha comunque riferito: “sul cap. 4: non ricordo di rilievi sull'attività svolta. Non ho mai visto
alzare le mani. Magari si arrabbiava e alza la voce (…) Il teste continua: alzava la voce Parte_1 Parte_1
con tutti, lo faceva anche con me. Sul cap. 14: io non l'ho visto, me lo raccontarono i colleghi. Sul cap.16: non mi risulta. Non ho mai sentito parlare di questo episodio. Sul cap. 18: non ricordo se i soci erano in carrozzeria e se dettero informazioni precise a Sul cap. 22: non ricordo gli episodi specifici. Ma Parte_1
era un linguaggio normale di . Parte_1
A fronte di ciò (che come si è detto, costituisce indizio dell'assenza di volontà, da parte della società, di assumere , non è stato dimostrato da parte del ricorrente che, durante le Parte_1
trattative per la cessione delle quote, le parti si fossero accordate per stipulare un contratto di lavoro subordinato, né che tale tipo di rapporto sia stato instaurato, di fatto, per le giornate del 27
e del 28 aprile.
Irrilevante, in tal senso, oltre che inattendibile, la testimonianza di (amica di Testimone_10
e fornitrice, per un periodo, della resistente;
udienza del 17 ottobre 2024), la quale ha Parte_1
affermato: “nell'ottobre del 2021 portai la macchina a sistemare in vista del matrimonio di mia figlia. Io sapevo che sarebbe andato in pensione, avrebbe ceduto le quote e avrebbe continuato come Parte_1
dipendente, altrimenti non gli avrei lasciato la macchina (…) so che avrebbe fatto un contratto a tempo indeterminato, perché me lo disse . Parte_1
A parte che lo stesso ricorrente colloca la proposta di cedere le quote e di essere assunto tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023 (p. 2 ricorso), cosa che fa dubitare della veridicità del racconto di
(tanto più a fronte del rapporto di debito/credito con la carrozzeria emerso in occasione CP_3
dell'istruttoria); ma, in ogni caso, la testimonianza verte sulle dichiarazioni di e non sui Parte_1
fatti oggetto di accertamento, rendendola così priva di valore probatorio (in questo senso, cfr., tra
7 le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020, Rv. 657617 - 02).
Lo stesso vale per la testimonianza di cognata di secondo cui “la Testimone_11 Parte_1
società si era impegnata ad assumerlo. Dell'accordo mi parlarono e la moglie” e per quella di Parte_1
“ mi disse che una volta cedute le quote sarebbe tornato a lavorare come operaio Tes_9 Parte_1
(…)”. Peraltro, il teste ha poi precisato che “Nessuno della società mi disse la stessa cosa”.
Elementi di segno contrario all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono invece emersi dalla testimonianza di , dipendente della società resistente: “mi ricordo Persona_2
che ha lavorato il 27 e il 28 aprile 2023. Non penso che e gli abbiano dato delle direttive, CP_3 CP_1
perché non li ho visti assegnargli lavori nuovi. AD Giudice: non so dire che attività ha fatto in quei due giorni”.
Significativa anche la testimonianza di , commercialista della resistente, il quale Testimone_12
ha confermato che al momento della cessione delle quote non era prevista la prosecuzione del rapporto tra le parti: “i soci non mi hanno mai parlato di questa intenzione. Ebbi un colloquio con
[...]
il quale mi disse che lui sarebbe stato disponibile a proseguire il rapporto e che in caso di bisogno e Parte_1
sarebbe stato disponibile a dare una mano alla società. Ad avv. Piccioli: io ero presente dal notaio alla
cessione delle quote e non si parlò dell'assunzione di con contratto a tempo indeterminato”. Parte_1
Di nessun pregio, nel senso voluto dal ricorrente, è il fatto che egli, nei giorni del 27 e 28 aprile
2023, abbia indossato la divisa.
Deve infatti considerarsi che tale abbigliamento è senz'altro indispensabile per svolgere il lavoro in officina, in quanto funzionale ad evitare di sporcarsi: del resto non si vede perché che Parte_1
aveva la disponibilità della tuta, indossata fino al giorno precedente benché pacificamente ancora socio della resistente, avrebbe dovuto indossarne un'altra.
Oltretutto, è confermato che sia i soci lavoratori, sia i dipendenti utilizzavano la tuta con il logo dell'officina, senza che ci fossero distinzioni tra l'una e l'altra divisa.
Così si sono espressi i già menzionati testi (“sia che gli altri soci che Testimone_8 Parte_1
lavoravano in carrozzeria indossavano la divisa”), (“AD Avv. Piccioli: ha svolto la sua Testimone_13
attività di verniciatore ed indossava la divisa. Ad Giudice: Aveva la divisa anche quando era socio. Non ricordo che gli furono indicati orari né che gli fu detto di indossare la divisa. Lavorò tutta la giornata per entrambi i giorni” e (“Sul cap.41: io porto mia sorella ogni mattina al lavoro perché Testimone_11
8 abito vicini a Io ricordo che il giorno successivo alla cessione lo vidi alla stessa ora, come tutte le Parte_1
mattine, pronto per andare al lavoro con la divisa”).
Da ultimo deve osservarsi come indimostrato è anche che abbia osservato un orario di Parte_1
lavoro in esecuzione delle altrui direttive, pur essendo emerso che egli ha lavorato sia il 27, sia il
28 aprile 2023.
Ma, alla luce degli elementi raccolti con l'istruttoria, appare probabile, come si è anticipato, che si sia recato in officina per completare i lavori non ancora conclusi e iniziati in forza di Parte_1
accordi presi direttamente con i clienti e non in esecuzione di ordini provenienti dalla società.
Corrobora quanto precede il fatto che per le due giornate di lavoro non ha percepito la Parte_1
retribuzione e che neppure sia stata menzionata l'esistenza di un accordo rispetto al suo ammontare, così come la circostanza che le quote di siano state cedute a un prezzo in Parte_1
linea con quello stimato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 12 ricorso, giudizio di stima, secondo il quale il valore sarebbe stato di poco superiore, ossia 160.000 euro) e maggiore rispetto al valore di cessione della quota di (125.000 euro) e di quello della quota di che nel Parte_2 Persona_1
contratto preliminare si era impegnato a vendere il 20% delle quote della società al prezzo di euro
100.000; circostanza, quest'ultima, introdotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente, che costituisce ulteriore indizio della volontà della società di interrompere definitivamente i rapporti con Parte_1
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014), tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da 26.001 a 52.000 euro) e della non complessità dell'istruttoria (che giustifica la sua quantificazione nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
9 2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 8.317 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 15 aprile 2025
Il Giudice
Mariella Galano
10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 13:00 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
Per 'avv. PICCIOLI CARLO e l'avv. MUGNAINI MARTINA Parte_1
Per i legali Controparte_1 rappresentanti con l'avv. LAMBOGLIA CATERINA e l'avv. MISURI LUCILLA
L'avv. Piccioli insiste per l'ammissione del teste in quanto dagli atti si ricava che non è Tes_1 responsabile patrimonialmente, per le ragioni indicate negli scritti difensivi. Evidenzia inoltre che la società ha sempre negato che il ricorrente avesse lavorato nei giorni successivi alla cessione delle quote. Successivamente, quando ciò è emerso, la società ha cambiato prospettazione, affermando che il lavoro è stato svolto in autonomia. Si riporta per il resto al ricorso e agli scritti difensivi insistendo per le conclusioni svolte. La difesa di parte resistente si oppone alla testimonianza di ribadendo la natura di società Tes_1 di persone della resistente ed essendo egli illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Rileva poi che parte ricorrente non ha chiesto neppure l'interrogatorio formale del socio Tes_1
Si oppone inoltre all'istanza di cui alle note conclusive rispetto all'escussione di non Tes_2 come teste. Rileva l'inattendibilità dei testi e comunque non dirimenti ai fini dell'accoglimento Tes_3 Tes_4 della domanda, anche per ciò che riguarda l'aver indossato la divisa. Richiama la memoria di costituzione, p. 17, ove si contesta la natura subordinata e si afferma la natura autonoma e occasionale, a differenza di quanto oggi affermato dalla controparte. Sulla lettera del 5 luglio 2023 ribadisce che si tratta di una lettera di risposta all'impugnazione del licenziamento ove non si specifica quando il rapporto di lavoro si sarebbe perfezionato: in questa ottica va letta la risposta della resistente. Si riporta per il resto agli scritti difensivi e insiste per il rigetto. L'avv. Peccioli ribadisce che nei giorni del 27 e 28 aprile ha pacificamente lavorato e richiama sul punto la testimonianza di Tes_5
Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARTINA Parte_1 C.F._1
MUGNAINI e CARLO PICCIOLI ed elettivamente domiciliato a Firenze, via XX Settembre 76,
presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio degli avv.ti CATERINA LAMBOGLIA e
LUCILLA MISURI ed elettivamente domiciliata a Prato, viale Montegrappa 159, presso lo studio del difensore LAMBOGLIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti che dal 27 al 28 aprile 2023 tra le Parte_1
parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, con inquadramento al quarto livello di cui al CCNL di riferimento e mansioni di verniciatore, e dichiari la nullità del licenziamento intimato oralmente dalla resistente, con reintegra del lavoratore (o con corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità dall'ultima retribuzione di riferimento).
1 Chiede inoltre la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno pari a una indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento alla reintegra e al pagamento della somma di 135,04 euro a titolo di retribuzione per la mensilità di aprile 2023.
A sostegno della pretesa espone:
di aver lavorato alle dipendenze della (di seguito, Controparte_1
), dapprima come apprendista e successivamente come lavoratore dipendente a Controparte_1
tempo indeterminato;
di essere diventato socio lavoratore della resistente il 19 marzo 1987;
di aver sempre svolto mansioni di verniciatore e, dal 2014, di essere diventato responsabile del reparto verniciatura;
di aver accettato la proposta proveniente dagli altri soci amministratori, formulata tra dicembre 2022 e gennaio 2023, di cedere la propria partecipazione societaria, continuando a svolgere l'attività di verniciatore con contratto a tempo indeterminato;
che a fronte della proposta, le parti avevano convenuto, quale prezzo della cessione delle quote, la somma di 150.000 euro;
che il 26 aprile 2023 aveva ceduto le sue quote, pari al 20% del capitale sociale, a o CP_2
e a i quali gli avevano corrisposto 75.000 euro ciascuno;
Controparte_3 CP_1
di aver prestato, in esecuzione degli accordi presi, la propria attività lavorativa come verniciatore alle dipendenze della società il 27 e il 28 aprile 2023;
di aver osservato in entrambi i giorni un orario di lavoro dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
che la sera del 28 aprile gli amministratori, contravvenendo all'accordo già raggiunto, gli avevano comunicato di “aver cambiato idea” e che non avrebbe dovuto presentarsi al lavoro il giorno seguente;
di non aver percepito alcuna retribuzione per i due giorni di lavoro prestato;
che con raccomandata del 13 giugno 2023 ha contestato il licenziamento, comunicando altresì la sua messa a disposizione;
che tale comunicazione è stata riscontrata con lettera del 5 luglio 2023, con la quale i legali
2 rappresentanti della società hanno contestato la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato o di altra natura;
di aver richiesto, senza esito, la trasmissione dei bilanci della società il 6 ottobre 2023.
A suo dire, il rapporto di lavoro sorto il 27 aprile 2023 e cessato il giorno successivo deve essere inquadrato nell'alveo della subordinazione e, a fronte dell'attività prestata, il ricorrente ha diritto a essere inquadrato al quarto livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani: del resto, è solo in previsione dell'assunzione come dipendente che si sarebbe determinato a cedere le Parte_1
quote. Eccepisce, inoltre, la nullità del licenziamento intimato oralmente e il diritto a percepire la retribuzione per le due giornate di lavoro effettuate.
Si è costituita contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti effettuata da controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia che, nel corso del rapporto, aveva rivelato un temperamento aggressivo, Parte_1
rendendosi in più occasioni protagonista di aggressioni e minacce nei confronti dei soci, ma anche di clienti e dipendenti, causa di un clima di tensione, paura e disagio all'interno della carrozzeria.
Tant'è che un socio, all'inizio del 2023 aveva manifestato l'intenzione di cedere le Persona_1
sue quote societarie (pari al 20% del capitale sociale) e con contratto preliminare egli aveva promesso la vendita ai soci e al prezzo di 100.000 euro;
nel 2014 un altro CP_3 CP_1 Tes_1
socio ( aveva ceduto le sue quote (anche in questo caso, il 20%) per 125.000 euro. Parte_2
Pertanto, è solo a causa del malumore creatosi in azienda per via del contegno di che i Parte_1
soci gli avevano fatto la proposta di cedere le sue quote (offrendo inizialmente la somma di
100.000 euro), senza mai ipotizzare una successiva assunzione del ricorrente.
Proprio perché questa era la priorità della società, i soci e avevano accettato la CP_1 CP_3
controfferta di (che si era dichiarato disponibile alla vendita al prezzo di 150.000 euro), Parte_1
corrispondendo un importo superiore a quello pattuito per le altre due cessioni.
Rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa il 27 e del 28 aprile 2023, evidenzia che il ricorrente si presentò autonomamente in carrozzeria, dicendo che avrebbe dovuto portare a termine alcuni lavori già iniziati, per far fronte ad accordi già presi con alcuni clienti, senza ricevere alcun tipo di direttiva da parte della società.
Pertanto, non essendo mai iniziato il rapporto di lavoro subordinato, infondate sarebbero le
3 domande azionate, ivi compresa quella volta ad accertare la nullità del licenziamento intimato oralmente.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e le prove orali richieste dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 5 marzo 2024) e da ultimo è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 15 aprile 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si vanno a illustrare.
Preliminarmente, deve ricordarsi che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – del quale parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza per i giorni del 27 e 28 aprile 2023 - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi nell'emanazione di ordini specifici e nella vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e inserimento nell'organizzazione aziendale.
L'onere della prova sul punto è a carico del lavoratore, il quale è chiamato a dimostrare la sussistenza dei c.d. “indici rivelatori” della subordinazione (sulla ripartizione dell'onere probatorio si cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 25/09/2014, n.20231), onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
Infatti, il ricorrente allega genericamente:
che il 27 e il 28 aprile egli ha prestato l'attività “in qualità di dipendente e con lo stesso ruolo svolto in passato”, senza spiegare quale sia stata l'attività in concreto svolta e da chi furono impartite le direttive (cosa che impedisce di accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e anche di inquadrarlo al quarto livello preteso);
che egli ha osservato entrambi i giorni l'orario dalle 8:00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19:30, senza indicare la persona che glielo impose.
A tale proposito, giova evidenziare che alla lacunosa ricostruzione del fatto neppure si può ovviare per il tramite della testimonianza di socio illimitatamente responsabile Testimone_6
della resistente, per la cui escussione parte ricorrente ha insistito anche all'odierna udienza.
4 Infatti, i capitoli di prova che lo interessano sono così articolati (pp. 11 e 12 ricorso): “DCV che nei
giorni 27 e 28 aprile 2023 lei portava il sig. presso il luogo di lavoro alla Parte_1 Controparte_1
la mattina alle 8 e lo riportava a casa per pranzo alle 12.45; 28) DCV che ripetevate lo
[...]
stesso percorso il pomeriggio partendo da casa del sig. alle 14.15 e rientrando dopo il lavoro alle Parte_1
ore 19.45; 29) DCV che nei giorni 27 e 28 aprile 2023 Lei ha ripreso il sig. Parte_1
all' dopo il lavoro alle ore 19.30; 30); DCV che il 27 e 28 aprile Controparte_1
2023 il sig. lavorava presso la . Parte_1 Controparte_1
Essi non sono stati ammessi, in quanto ritenuti irrilevanti ai fini del decidere: invero, quand'anche confermati, i relativi fatti non sarebbero stati idonei a dimostrare la subordinazione.
È chiaro infatti che dalla circostanza (comunque indimostrata) che abbia osservato Parte_1
l'orario indicato in ricorso nei giorni del 27 e 28 aprile, non può inferirsi, quale automatica conseguenza, che ciò sia stato fatto su ordine della società; tanto più in assenza di allegazione,
come anticipato, rispetto al soggetto che avrebbe impartito un simile ordine.
Lo stesso vale per la circostanza articolata nel capitolo 30: il fatto che abbia lavorato Parte_1
presso l'Autocarrozzeria, non dimostra anche che lo abbia fatto con le modalità proprie della subordinazione.
Quanto precede è ancor più evidente laddove si consideri che il rapporto tra le parti si è protratto per circa quaranta anni, cosa che rende del tutto plausibile la diversa tesi prospettata dalla società, vale a dire che nei giorni immediatamente successivi alla cessione delle quote, abbia Parte_1
portato a termine, di sua spontanea volontà, i lavori già in corso a quella data.
Pertanto, ferme restando le valutazioni già espresse nell'ordinanza del 5 marzo 2024 in punto di inattendibilità del teste (affatto scalfite dalle considerazioni svolte nelle note conclusive e in sede di discussione orale dalla difesa di , in ogni caso la sua testimonianza si sarebbe rivelata Parte_1
superflua ai fini del decidere.
Deve poi rilevarsi come la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, oltre che lacunosa – per le ragioni appena esposte –, appare anche, per certi aspetti, contraddittoria.
Ci si riferisce, in particolare, a quanto esposto in merito al fatto che, nonostante l'accordo raggiunto, i soci avevano “cambiato idea” rispetto all'assunzione (p. 3 ricorso), circostanza che è stato chiesto di dimostrare per il tramite del cap. 31, così formulato: “DCV che in data 28 aprile 2023
5 9 sig.ri e dissero al sig. che non lo avrebbero assunto”; CP_3 CP_1 Parte_1
ricostruzione incompatibile con l'eccepita esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 27 aprile 2023.
In ogni caso, i fatti narrati in ricorso non hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta che, al contrario, ha fatto emergere il clima di tensione sul luogo di lavoro determinato dal contegno di per come descritto dalla resistente nella memoria di costituzione, che rende del tutto Parte_1
credibile l'assenza di volontà di quest'ultima di assumere dopo la cessione delle quote. Parte_1
Significativa, in tal senso, la testimonianza di (verbale di udienza del 17 ottobre Testimone_7
2024), cliente dell , il quale ha raccontato: “L'ultimo episodio è successo quando ho Controparte_1
portato un'automobile (…) e si è intromesso urlandomi che non era possibile lasciare la vettura. Parte_1
Lui mi inseguì e mi offese (…) io in qualità di socio decisi di non portare più autovetture alla (…) CP_1
Ho ripreso i rapporti con la carrozzeria, appena mi hanno informato che non c'era più . Parte_1
Di analogo tenore la testimonianza di prima dipendente e poi socio della resistente Parte_2
(verbale del 17 ottobre 2024): “Io sono stato dipendente della carrozzeria dal 1966 al 1981, più o meno, quando sono entrato come socio. Ho lasciato nel 2014. Ero verniciatore. Ho conosciuto Anche lui Parte_1
era verniciatore come me ed entrò come socio nel 1986. Lui era più completo di me in alcuni aspetti della verniciatura. Sul cap. 4: Si, è successo. Anche verso di me ha urlato ma non ha mai alzato le mani. Io gli voglio bene ma quando si arrabbia diventa aggressivo e non si controlla. Sul cap. 9: posso dire che negli ultimi anni io e lui non ci parlavamo. Siccome si stava avvicinando l'età del pensionamento, e negli ultimi
anni andavo al lavoro con il magone a causa di ho ceduto le quote tre anni prima rispetto alla data Parte_1
del pensionamento”.
Ancora, dipendente della società (e sentito alla già indicata udienza), ha riferito: Testimone_8
“Sul cap. 13: è successo più di una volta. È accaduto anche che mi sia venuto incontro per aggredirmi, poi si è fermato. AD giudice: sì, è vero. Mi ha preso per il giubbotto. La motivazione è che non era contento di come avevo svolto il lavoro. Sul cap. 16: avevo soggezione di Io una volta parlai con e Parte_1 CP_3
dicendo che avrei voluto dimettermi perché ero intimorito dal comportamento di . E lo CP_1 Parte_1
stesso ha fatto (“Sul cap. 22: si, mi ha aggredito verbalmente, in occasione di lavori Persona_2
mal eseguiti. A me personalmente non ha mai detto le frasi che mi vengono lette. Ho sentito che si rivolgeva così a . Sul cap. 23: mi ricordo che lo prese per la maglia e lo mise contro la parete della Testimone_8
6 preparazione per la verniciatura”).
Si tratta di testimonianze del tutto attendibili, a fronte della coerenza intrinseca ed estrinseca dei racconti offerti, resi da persone che non hanno dimostrato un interesse diretto circa gli esiti del giudizio.
Anche (escusso alla medesima udienza), ex dipendente (fino a maggio 2024) della Tes_9
resistente, che ha sminuito l'aggressività di (e che in occasione dell'udienza è stato anche Parte_1
invitato dal giudice a non guardare in direzione del ricorrente, come risulta dal verbale di udienza) ha comunque riferito: “sul cap. 4: non ricordo di rilievi sull'attività svolta. Non ho mai visto
alzare le mani. Magari si arrabbiava e alza la voce (…) Il teste continua: alzava la voce Parte_1 Parte_1
con tutti, lo faceva anche con me. Sul cap. 14: io non l'ho visto, me lo raccontarono i colleghi. Sul cap.16: non mi risulta. Non ho mai sentito parlare di questo episodio. Sul cap. 18: non ricordo se i soci erano in carrozzeria e se dettero informazioni precise a Sul cap. 22: non ricordo gli episodi specifici. Ma Parte_1
era un linguaggio normale di . Parte_1
A fronte di ciò (che come si è detto, costituisce indizio dell'assenza di volontà, da parte della società, di assumere , non è stato dimostrato da parte del ricorrente che, durante le Parte_1
trattative per la cessione delle quote, le parti si fossero accordate per stipulare un contratto di lavoro subordinato, né che tale tipo di rapporto sia stato instaurato, di fatto, per le giornate del 27
e del 28 aprile.
Irrilevante, in tal senso, oltre che inattendibile, la testimonianza di (amica di Testimone_10
e fornitrice, per un periodo, della resistente;
udienza del 17 ottobre 2024), la quale ha Parte_1
affermato: “nell'ottobre del 2021 portai la macchina a sistemare in vista del matrimonio di mia figlia. Io sapevo che sarebbe andato in pensione, avrebbe ceduto le quote e avrebbe continuato come Parte_1
dipendente, altrimenti non gli avrei lasciato la macchina (…) so che avrebbe fatto un contratto a tempo indeterminato, perché me lo disse . Parte_1
A parte che lo stesso ricorrente colloca la proposta di cedere le quote e di essere assunto tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023 (p. 2 ricorso), cosa che fa dubitare della veridicità del racconto di
(tanto più a fronte del rapporto di debito/credito con la carrozzeria emerso in occasione CP_3
dell'istruttoria); ma, in ogni caso, la testimonianza verte sulle dichiarazioni di e non sui Parte_1
fatti oggetto di accertamento, rendendola così priva di valore probatorio (in questo senso, cfr., tra
7 le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020, Rv. 657617 - 02).
Lo stesso vale per la testimonianza di cognata di secondo cui “la Testimone_11 Parte_1
società si era impegnata ad assumerlo. Dell'accordo mi parlarono e la moglie” e per quella di Parte_1
“ mi disse che una volta cedute le quote sarebbe tornato a lavorare come operaio Tes_9 Parte_1
(…)”. Peraltro, il teste ha poi precisato che “Nessuno della società mi disse la stessa cosa”.
Elementi di segno contrario all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono invece emersi dalla testimonianza di , dipendente della società resistente: “mi ricordo Persona_2
che ha lavorato il 27 e il 28 aprile 2023. Non penso che e gli abbiano dato delle direttive, CP_3 CP_1
perché non li ho visti assegnargli lavori nuovi. AD Giudice: non so dire che attività ha fatto in quei due giorni”.
Significativa anche la testimonianza di , commercialista della resistente, il quale Testimone_12
ha confermato che al momento della cessione delle quote non era prevista la prosecuzione del rapporto tra le parti: “i soci non mi hanno mai parlato di questa intenzione. Ebbi un colloquio con
[...]
il quale mi disse che lui sarebbe stato disponibile a proseguire il rapporto e che in caso di bisogno e Parte_1
sarebbe stato disponibile a dare una mano alla società. Ad avv. Piccioli: io ero presente dal notaio alla
cessione delle quote e non si parlò dell'assunzione di con contratto a tempo indeterminato”. Parte_1
Di nessun pregio, nel senso voluto dal ricorrente, è il fatto che egli, nei giorni del 27 e 28 aprile
2023, abbia indossato la divisa.
Deve infatti considerarsi che tale abbigliamento è senz'altro indispensabile per svolgere il lavoro in officina, in quanto funzionale ad evitare di sporcarsi: del resto non si vede perché che Parte_1
aveva la disponibilità della tuta, indossata fino al giorno precedente benché pacificamente ancora socio della resistente, avrebbe dovuto indossarne un'altra.
Oltretutto, è confermato che sia i soci lavoratori, sia i dipendenti utilizzavano la tuta con il logo dell'officina, senza che ci fossero distinzioni tra l'una e l'altra divisa.
Così si sono espressi i già menzionati testi (“sia che gli altri soci che Testimone_8 Parte_1
lavoravano in carrozzeria indossavano la divisa”), (“AD Avv. Piccioli: ha svolto la sua Testimone_13
attività di verniciatore ed indossava la divisa. Ad Giudice: Aveva la divisa anche quando era socio. Non ricordo che gli furono indicati orari né che gli fu detto di indossare la divisa. Lavorò tutta la giornata per entrambi i giorni” e (“Sul cap.41: io porto mia sorella ogni mattina al lavoro perché Testimone_11
8 abito vicini a Io ricordo che il giorno successivo alla cessione lo vidi alla stessa ora, come tutte le Parte_1
mattine, pronto per andare al lavoro con la divisa”).
Da ultimo deve osservarsi come indimostrato è anche che abbia osservato un orario di Parte_1
lavoro in esecuzione delle altrui direttive, pur essendo emerso che egli ha lavorato sia il 27, sia il
28 aprile 2023.
Ma, alla luce degli elementi raccolti con l'istruttoria, appare probabile, come si è anticipato, che si sia recato in officina per completare i lavori non ancora conclusi e iniziati in forza di Parte_1
accordi presi direttamente con i clienti e non in esecuzione di ordini provenienti dalla società.
Corrobora quanto precede il fatto che per le due giornate di lavoro non ha percepito la Parte_1
retribuzione e che neppure sia stata menzionata l'esistenza di un accordo rispetto al suo ammontare, così come la circostanza che le quote di siano state cedute a un prezzo in Parte_1
linea con quello stimato dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 12 ricorso, giudizio di stima, secondo il quale il valore sarebbe stato di poco superiore, ossia 160.000 euro) e maggiore rispetto al valore di cessione della quota di (125.000 euro) e di quello della quota di che nel Parte_2 Persona_1
contratto preliminare si era impegnato a vendere il 20% delle quote della società al prezzo di euro
100.000; circostanza, quest'ultima, introdotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente, che costituisce ulteriore indizio della volontà della società di interrompere definitivamente i rapporti con Parte_1
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014), tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento da 26.001 a 52.000 euro) e della non complessità dell'istruttoria (che giustifica la sua quantificazione nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
9 2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 8.317 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 15 aprile 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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