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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 27976 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv PACE MARINA Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento delle CP_1 condizioni socio economiche previste dalla legge per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 1 L. 222/84 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del
06/03/2024 RG n. 22150/2023.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica CP_1 del ricorso introduttivo e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., si rileva che il ricorrente ha dedotto l'avvenuto pagamento da parte dell' della prestazione richiesta in data 01/08/2024, versando in atti la copia CP_1 dell'accredito della somma, e conseguentemente si dichiara cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, in ragione dell'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (18/07/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 27976 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv PACE MARINA Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
CP_1
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento delle CP_1 condizioni socio economiche previste dalla legge per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 1 L. 222/84 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal Decreto di omologa del
06/03/2024 RG n. 22150/2023.
Deduceva di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto CP_1 di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica CP_1 del ricorso introduttivo e se ne deve dichiarare la contumacia.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., si rileva che il ricorrente ha dedotto l'avvenuto pagamento da parte dell' della prestazione richiesta in data 01/08/2024, versando in atti la copia CP_1 dell'accredito della somma, e conseguentemente si dichiara cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, in ragione dell'integrale soddisfo della pretesa attorea.
Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (18/07/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina