TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), anche in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi beneficiati di in giudizio con gli avv.ti Lorenzo Santori ed Elena Ranalli Persona_1
-attori-
e
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per Controparte_1 P.IVA_1 essa, nella sua qualità di mandataria, (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Gian Michele Uggè
-convenuta-
***
OGGETTO: Pt_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo esito, ci si limiterà a selezionare i soli elementi pagina 1 di 3 rilevanti ai fini della decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno spiegato opposizione avverso all'atto di precetto del 23/04/2025 notificato loro da facendo valere sia irregolarità formali Controparte_1 dell'atto di precetto, rivolto solo ai tre fratelli per l'intero, senza neppure distinguere la Parte_1 quota ereditaria di ciascuno di loro, sia per non aver rivolto l'intimazione di pagamento agli altri coeredi della Per_1
1.2. Si è tardivamente costituita in giudizio l'opposta, contestando le avverse deduzioni, purtuttavia dichiarando di rinunciare all'atto di precetto opposto, istando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
2. La causa è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/12/2025.
3. Alla luce di quanto si è osservato risulta essere venuto meno l'interesse degli attori a ottenere una pronuncia di merito, tenuto conto del sopravvenire, nelle more del giudizio, della rinuncia all'atto di precetto da parte dell'odierna opposta.
Il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire comporta la declaratoria in rito di cessazione della materia del contendere.
4. In mancanza di accordo delle parti sul regime delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal fine, rileva in termini assorbenti la circostanza della prevedibile accoglibilità dell'opposizione sotto il profilo del vizio formale relativo alla intimazione di pagamento rivolta ai fratelli per Parte_1
l'intero importo, senza distinzione delle rispettive quote di eredità.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18977 del 13/06/2022, Rv. 665110-01).
4.1. Ne consegue la condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite, che sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m.
n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della pagina 2 di 3 semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di e, per essa, nella sua qualità di mandataria,
[...] Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA, in applicazione del canone della soccombenza virtuale, per le ragioni di cui in parte motiva, la convenuta alla refusione, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), anche in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi beneficiati di in giudizio con gli avv.ti Lorenzo Santori ed Elena Ranalli Persona_1
-attori-
e
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per Controparte_1 P.IVA_1 essa, nella sua qualità di mandataria, (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Gian Michele Uggè
-convenuta-
***
OGGETTO: Pt_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo esito, ci si limiterà a selezionare i soli elementi pagina 1 di 3 rilevanti ai fini della decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno spiegato opposizione avverso all'atto di precetto del 23/04/2025 notificato loro da facendo valere sia irregolarità formali Controparte_1 dell'atto di precetto, rivolto solo ai tre fratelli per l'intero, senza neppure distinguere la Parte_1 quota ereditaria di ciascuno di loro, sia per non aver rivolto l'intimazione di pagamento agli altri coeredi della Per_1
1.2. Si è tardivamente costituita in giudizio l'opposta, contestando le avverse deduzioni, purtuttavia dichiarando di rinunciare all'atto di precetto opposto, istando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
2. La causa è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/12/2025.
3. Alla luce di quanto si è osservato risulta essere venuto meno l'interesse degli attori a ottenere una pronuncia di merito, tenuto conto del sopravvenire, nelle more del giudizio, della rinuncia all'atto di precetto da parte dell'odierna opposta.
Il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire comporta la declaratoria in rito di cessazione della materia del contendere.
4. In mancanza di accordo delle parti sul regime delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal fine, rileva in termini assorbenti la circostanza della prevedibile accoglibilità dell'opposizione sotto il profilo del vizio formale relativo alla intimazione di pagamento rivolta ai fratelli per Parte_1
l'intero importo, senza distinzione delle rispettive quote di eredità.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del de cuius, deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato pro quota, evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18977 del 13/06/2022, Rv. 665110-01).
4.1. Ne consegue la condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite, che sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m.
n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, della pagina 2 di 3 semplicità dell'affare e del ridotto numero di questioni fattuali e giuridiche rilevanti ai fini della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nei confronti di e, per essa, nella sua qualità di mandataria,
[...] Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA, in applicazione del canone della soccombenza virtuale, per le ragioni di cui in parte motiva, la convenuta alla refusione, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
pagina 3 di 3