TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3026 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIARDINA Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BONURA
HARALD, giusta procura depositata telematicamente;
in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. SALVATORI GABRIELE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 07.12.2023 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202300014296000, Fascicolo n. 2023/000047378, comunicato a mezzo pec in data 16/11/2023, sull'autovettura AUDI A3 SB 2.0 TDI, TARGATA DH 280 GY per l'importo complessivo di € 16.669,34, in forza delle cartelle di competenza del Giudice del Lavoro, segnatamente:
1) Cartella di pagamento n. 29120160002960026000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 4.529,26 derivanti da maggiorazione contributo integrativo tardivo omesso della contributo maternità omesso, tributi vantati Controparte_1
1 dall'Ente Impositore cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri relativi agli anni 2011-2013.
Chiedeva dichiararsi la nullità per mancata attestazione del pubblico ufficiale;
irregolare o inesistente notifica degli atti presupposti, la nullità per difetto di motivazione, nonché estinte le obbligazioni trasfuse negli atti impugnati e prescritto il diritto a riscuoterne i corrispettivi. Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l'Ente impositore, il quale preliminarmente chiedeva chiamarsi in causa l'agente della riscossione trattandosi avendo sollevato la parte anche contestazioni ex art. 617 cpc.
Ordinata la chiamata in causa dell'agente della riscossione, lo stesso si costituiva deducendo variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Rinviata la causa, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note in sostituzione ai sensi dell'art. 127 ter cpc., la stessa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n.
78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del
1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del
2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel
2 termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
».
Nella specie, parte ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva, nonché opposizione ex art. 617 cpc in ordine ai lamentai vizi di motivazione e di manacata attestazione del P.U.
In ordine ai difetti ex art. 617 c.p.c. è legittimata attiva soggetto che ha CP_2 emesso l'atto intrinsecamente contestato. Quanto all'asserito difetto di motivazione, il preavviso, redatto in conformità al modello previsto dalla legge e notificato da non è annullabile per CP_2 insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato. Sul punto la Cassazione (v. Ordinanza n. 21065/2022) ha precisato che è sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa. Per quel concerne l'effettuazione della notifica della cartella a mezzo pec, si evidenzia che il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all'art.
7 - quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 DPR n. 600/1973.
Attualmente la norma prevede la possibilità per l'Ente, di notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi
3 o elenchi, all'indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC).
Nel caso di specie, parte ricorrente è un professionista iscritto all'albo, pertanto la notifica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'odierno ricorrente, che l'ha pacificamente ricevuta in data 16.11.23, risulta regolare.
La suddetta notifica si è perfezionata in conformità al disposto di cui all'art. 26
d.P.R. n. 602 del 1973, il quale rinvia, sul punto, al d.P.R. n. 68 del 2005, secondo cui l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 3).
L'art. 6 del citato d.P.R. precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. La notifica è quindi avvenuta secondo le modalità previste dalla legge.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte App. Milano n. 2110 del 2020), l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. È infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità
e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.
Tanto premesso, vanno esaminati i vizi di merito in ordine ai quali è legittimato a C contraddire l'Ente creditore ( . CP_1
Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso
4 una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
Nel caso di specie si tratta di contributi relativi al periodo 2011-2013.
In relazione agli atti presupposti, si evidenzia che, in base alla documentazione versata in atti da , risultano consegnati un preavviso di ruolo via pec in data Pt_2
24.9.15 (doc. 12 fasc. , un sollecito di pagamento del 16.6.20 (doc. 10); CP_1 mentre vi è solo la ricevuta di accettazione di un avviso di morosità (doc. 11) il quale non ha alcun valore interruttivo atteso che non è possibile visionare gli allegati alla PEC, che invece si trovano nella ricevuta di consegna.
Inoltre ha dato prova della notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella esattoriale CP_2
n. 291220160002960026000 in data 28.1.2016 (doc. 4 , nonché della CP_2 notifica dell'intimazione n. 29120229002703045000 a mezzo PEC in data
14.06.2022 (doc. 5 . CP_2 Parte La parte ricorrente lamenta il mancato deposito della in ordine alla notifica della cartella esattoriale n. 291220160002960026000.
La mancata prova della notifica della cartella, per consolidata giurisprudenza, non comporta tout court l'invalidità del processo di riscossione, in quanto “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30.11.2016).
Nel caso di specie, pur volendo ritenere nulla la notifica della cartella esattoriale n. 291220160002960026000, alla stessa è seguita la notifica dell'intimazione n.
29120229002703045000 a mezzo PEC in data 14.06.2022 (doc. 5 . CP_2
In tale momento –in via recuperatoria- doveva essere proposto qualsivoglia vizio relativo alla notifica della cartella. In mancanza di ciò, la parte deve ritenersi decaduta dall'eccezione in forza del superamento del termine decadenziale ex art. 24 sopra citato.
Alla luce di quanto esposto non può ritenersi spirata la prescrizione quinquennale successiva attesa la notifica dei numerosi atti interruttivi infraquinquennali sopra elencati.
5 Il ricorso deve quindi essere rigettato, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 886,00, oltre spese IVA e CPA per ogni parte resistente.
Così deciso in Agrigento, 15/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
6