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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1439/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 1439/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi da remoto :
Per 'avv. SARTI ROSATI GIACOMO Parte_1
Per l'avv. FIORILLO AR;
, Controparte_1
Il Giudice preliminarmente prendo atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza;
i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video e a non registrare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Sarti si riporta alle note conclusionali già depositate. L'Avv. Fiorillo si riporta alle note conclusive e conclude come in comparsa di risposta.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice on. dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1439/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTI ROSATI GIACOMO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARTI ROSATI GIACOMO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORILLO Controparte_1 C.F._1 AR e dell'avv. SANTONI GIAMPIERO ( VIA DEL BOBOLINO 12 50125 C.F._2
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA DEL BOBOLINO, 12 FIRENZE presso il difensore avv. FIORILLO AR
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c. per le ragioni tutte di cui al presente atto, respingere l'eventuale istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dalla società opposta.
NEL MERITO, in tesi, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla Sig.ra nei confronti Controparte_1 della per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, Parte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 n.4852/22 opposto.
NEL MERITO, in ipotesi, accertato e dichiarato il concorso della Sig.ra
nell'aggravamento del debito ex art.1227 cod. civ. Controparte_1 per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n.4852/22 opposto, determinando l'esatto importo dovuto dalla alla convenuta Parte_1
opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e del compenso di causa.
PER L'OPPOSTO
IN TESI respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo 4852/2022 del Tribunale di Firenze e conseguentemente confermare il decreto;
IN IPOTESI per i motivi di cui in parte narrativa condannare la societa in persona del legale Pt_1 rappresentante a pagare alla signora la somma di € 31.786,72 o quella diversa Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO con condanna ex art. 96 cpc nella somma ritenuta di giustizia e vittoria di spese della fase monitoria e di quella di merito.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.4852/22 (R.G. n.13729/22) Parte_1
emesso dal Giudice del Tribunale di Firenze in favore di , con il quale si Controparte_1
ingiungeva il pagamento della somma di euro 31.786,72, oltre interessi al tasso legale dal giorno del dovuto al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso della cartella esattoriale pagata per l'accertamento di maggior valore dei beni immobili venduti dall'opposta alla
Parte con atto del Notaio del 18/6/2020 al prezzo corrisposto dalla alla di € Parte_1 Per_1 CP_1
770.000,00. Esponeva l'opponente di avere rivenduto gli immobili e di avere ricevuto invito dall'Agenzia delle Entrate con Pec del 27/1/22 per il presunto maggior valore della compravendita del
27/1/22; di avere inviato controdeduzioni senza esito, e di avere ricevuto avviso di rettifica e liquidazione n.20201T021188000 dell'11/5/22 per la somma di € 22.860,00 cui seguiva, in difetto di opposizione, notifica della cartella per il complessivo importo di € 31.786,72,
n.04120220014622745000 ricevuta con Pec del 31/10/22. Lamentava quindi la colpa dell'opposta per non aver proposto ricorso avverso l'accertamento dell'agenzia delle entrate e per aver atteso l'emissione della cartella esattoriale (con conseguente aggravio di sanzioni e interessi).
In data 17.04.2023 si costituiva in giudizio la quale specificava che l'atto di Controparte_1
compravendita a monte prevedeva che imposte e tasse di trasferimento sarebbero state a carico della pagina 3 di 5 parte acquirente e che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato prima invito a fornire perizia di stima degli immobili e successivamente avviso di rettifica dei valori dichiarati per i beni e diritti oggetto dell'atto di compravendita del 18.07.2020 che venivano rideterminati in € 1.024.000,00 con conseguente accertamento di una maggiore imposta di registro di € 22.860,00, oltre interessi. Chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto;
condanna dell'attore opponente al pagamento della somma di € 31.786,72; condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
Con ordinanza emessa in data 31.05.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex. art. 4 D.lgs. n.
28/2010. In data 20.03.2024 parte convenuta depositava il verbale di mediazione avente esito negativo per mancata adesione della parte invitata (attore opponente). Assegnati i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., in difetto di richieste istruttorie , la causa passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'opposta quale venditrice dell'immobile e soggetto passivo di imposta, in base alla solidarietà fiscale che assiste gli obblighi tributari, agisce in regresso nei confronti dell'acquirente per il recupero di quanto pagato all'Erario a seguito della rideterminazione del valore del compendio immobiliare eseguita dall'Ufficio e nuova liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la compravendita.
L'opposta ha documentato di avere sollecitamente avvisato l'acquirente, obbligato nei rapporti interni al pagamento delle imposte in forza di specifica clausola dell'atto di compravendita ( art. 10 – doc 2 ) , della questione, invitandolo ad assumere le iniziative del caso , come da comunicazione del difensore
(doc. 5 ) pec 20/05/2022.
Nessuna colpa può essere evidentemente addebitata all'opposta per avere pagato la cartella esattoriale
– in quanto atto dovuto - né tantomeno per non avere impugnato prima l'avviso di liquidazione , stante l'inerzia manifestata sul punto anche dall'acquirente-opponente che , pur potendo ed avendone gli elementi, non ha impugnato l'avviso di liquidazione notificato.
Risulta infatti che 1A (doc. 7 ) abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 9/2/22 le proprie osservazioni in esito all'invito notificatole il 27/1/22 suffragate da documenti , avendo quindi raccolto elementi a supporto di una eventuale opposizione all'iniziativa dell'Ufficio, elementi che tuttavia non ha ritenuto di utilizzare per eventuale impugnativa giudiziaria dell'avviso di liquidazione .
Pertanto non può che ritenersi fondata la domanda di regresso dell'opposta che ha versato all'Erario la maggiore imposta dovuta, in forza di quanto stabilito nel contratto di compravendita.
pagina 4 di 5 Il decreto ingiuntivo merita quindi conferma con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo parametri di cui al DM 55/2014, mentre non si ravvisano i presupposti di dolo e colpa grave per la domanda ex art. 96 c.p.c. trattandosi di mera infondatezza delle tesi difensive formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RESPINGE l'opposizione promossa da Parte_1
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4852/22 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 13,10 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice on. dott. Giovanna Colzi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 1439/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi da remoto :
Per 'avv. SARTI ROSATI GIACOMO Parte_1
Per l'avv. FIORILLO AR;
, Controparte_1
Il Giudice preliminarmente prendo atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza;
i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video e a non registrare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Sarti si riporta alle note conclusionali già depositate. L'Avv. Fiorillo si riporta alle note conclusive e conclude come in comparsa di risposta.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice on. dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1439/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTI ROSATI GIACOMO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARTI ROSATI GIACOMO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORILLO Controparte_1 C.F._1 AR e dell'avv. SANTONI GIAMPIERO ( VIA DEL BOBOLINO 12 50125 C.F._2
FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA DEL BOBOLINO, 12 FIRENZE presso il difensore avv. FIORILLO AR
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE
IN VIA PRELIMINARE: accertata e dichiarata la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.649 c.p.c. per le ragioni tutte di cui al presente atto, respingere l'eventuale istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto svolta dalla società opposta.
NEL MERITO, in tesi, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalla Sig.ra nei confronti Controparte_1 della per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, Parte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo pagina 2 di 5 n.4852/22 opposto.
NEL MERITO, in ipotesi, accertato e dichiarato il concorso della Sig.ra
nell'aggravamento del debito ex art.1227 cod. civ. Controparte_1 per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n.4852/22 opposto, determinando l'esatto importo dovuto dalla alla convenuta Parte_1
opposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e del compenso di causa.
PER L'OPPOSTO
IN TESI respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo 4852/2022 del Tribunale di Firenze e conseguentemente confermare il decreto;
IN IPOTESI per i motivi di cui in parte narrativa condannare la societa in persona del legale Pt_1 rappresentante a pagare alla signora la somma di € 31.786,72 o quella diversa Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO con condanna ex art. 96 cpc nella somma ritenuta di giustizia e vittoria di spese della fase monitoria e di quella di merito.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.4852/22 (R.G. n.13729/22) Parte_1
emesso dal Giudice del Tribunale di Firenze in favore di , con il quale si Controparte_1
ingiungeva il pagamento della somma di euro 31.786,72, oltre interessi al tasso legale dal giorno del dovuto al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso della cartella esattoriale pagata per l'accertamento di maggior valore dei beni immobili venduti dall'opposta alla
Parte con atto del Notaio del 18/6/2020 al prezzo corrisposto dalla alla di € Parte_1 Per_1 CP_1
770.000,00. Esponeva l'opponente di avere rivenduto gli immobili e di avere ricevuto invito dall'Agenzia delle Entrate con Pec del 27/1/22 per il presunto maggior valore della compravendita del
27/1/22; di avere inviato controdeduzioni senza esito, e di avere ricevuto avviso di rettifica e liquidazione n.20201T021188000 dell'11/5/22 per la somma di € 22.860,00 cui seguiva, in difetto di opposizione, notifica della cartella per il complessivo importo di € 31.786,72,
n.04120220014622745000 ricevuta con Pec del 31/10/22. Lamentava quindi la colpa dell'opposta per non aver proposto ricorso avverso l'accertamento dell'agenzia delle entrate e per aver atteso l'emissione della cartella esattoriale (con conseguente aggravio di sanzioni e interessi).
In data 17.04.2023 si costituiva in giudizio la quale specificava che l'atto di Controparte_1
compravendita a monte prevedeva che imposte e tasse di trasferimento sarebbero state a carico della pagina 3 di 5 parte acquirente e che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato prima invito a fornire perizia di stima degli immobili e successivamente avviso di rettifica dei valori dichiarati per i beni e diritti oggetto dell'atto di compravendita del 18.07.2020 che venivano rideterminati in € 1.024.000,00 con conseguente accertamento di una maggiore imposta di registro di € 22.860,00, oltre interessi. Chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto;
condanna dell'attore opponente al pagamento della somma di € 31.786,72; condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
Con ordinanza emessa in data 31.05.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex. art. 4 D.lgs. n.
28/2010. In data 20.03.2024 parte convenuta depositava il verbale di mediazione avente esito negativo per mancata adesione della parte invitata (attore opponente). Assegnati i termini per memorie ex art. 183 c.p.c., in difetto di richieste istruttorie , la causa passava alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'opposta quale venditrice dell'immobile e soggetto passivo di imposta, in base alla solidarietà fiscale che assiste gli obblighi tributari, agisce in regresso nei confronti dell'acquirente per il recupero di quanto pagato all'Erario a seguito della rideterminazione del valore del compendio immobiliare eseguita dall'Ufficio e nuova liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la compravendita.
L'opposta ha documentato di avere sollecitamente avvisato l'acquirente, obbligato nei rapporti interni al pagamento delle imposte in forza di specifica clausola dell'atto di compravendita ( art. 10 – doc 2 ) , della questione, invitandolo ad assumere le iniziative del caso , come da comunicazione del difensore
(doc. 5 ) pec 20/05/2022.
Nessuna colpa può essere evidentemente addebitata all'opposta per avere pagato la cartella esattoriale
– in quanto atto dovuto - né tantomeno per non avere impugnato prima l'avviso di liquidazione , stante l'inerzia manifestata sul punto anche dall'acquirente-opponente che , pur potendo ed avendone gli elementi, non ha impugnato l'avviso di liquidazione notificato.
Risulta infatti che 1A (doc. 7 ) abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 9/2/22 le proprie osservazioni in esito all'invito notificatole il 27/1/22 suffragate da documenti , avendo quindi raccolto elementi a supporto di una eventuale opposizione all'iniziativa dell'Ufficio, elementi che tuttavia non ha ritenuto di utilizzare per eventuale impugnativa giudiziaria dell'avviso di liquidazione .
Pertanto non può che ritenersi fondata la domanda di regresso dell'opposta che ha versato all'Erario la maggiore imposta dovuta, in forza di quanto stabilito nel contratto di compravendita.
pagina 4 di 5 Il decreto ingiuntivo merita quindi conferma con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo parametri di cui al DM 55/2014, mentre non si ravvisano i presupposti di dolo e colpa grave per la domanda ex art. 96 c.p.c. trattandosi di mera infondatezza delle tesi difensive formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RESPINGE l'opposizione promossa da Parte_1
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4852/22 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 13,10 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice on. dott. Giovanna Colzi
pagina 5 di 5