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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3623/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nella causa civile promossa
DA
Avv. LUISA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, presso lo studio dell'Avv. TONEL JESSICA che la rappresenta e difende come da procura unita digitalmente al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di compensi professionali per l'attività stragiudiziale dalla stessa svolta in favore della resistente nel corso della trattativa ante causam diretta alla regolamentazione delle condizioni per la separazione consensuale dal coniuge;
1 dato atto che la resistente, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo (perfezionata il 05/07/22 per compiuta giacenza, per mancato ritiro del plico dopo il deposito in ufficio postale in data 24/06/22), non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
ritenuta la competenza a decidere del Tribunale in composizione collegiale1; esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto che
l'attività stragiudiziale svolta dalla ricorrente sia sufficientemente provata in causa, tenuto conto che la ricorrente ha prodotto documentazione che comprova sia il mandato conferito dalla cliente sia l'articolata interlocuzione con la cliente medesima e con i difensori della controparte, come emerge:
i) dal ricorso per separazione consensuale inviato in bozza alla cliente
(doc.ti 6 e 6 bis) e anche ai difensori avversari (doc.i 6 ter e 6 quater e 6 quinques);
ii) dalle comunicazioni mail intervenute con la propria assistita per la predisposizione delle condizioni dell'accordo e la revoca finale del consenso, quali:
• il doc. 9 del 10/05/21, comunicazione mail in cui la cliente si dice perplessa di omettere, nella bozza di accordo, il fatto del tradimento del marito, facendo espresso riferimento all'accordo di separazione consensuale predisposto dalla professionista (quartultima riga), che pertanto può dirsi sufficientemente provato;
• il doc. 10 del 22/05/21, comunicazione in cui la resistente CP_1
conferma la volontà di procedere con il ricorso congiunto omettendo la frase relativa al tradimento del marito, come da questo richiesto nel corso dell'interlocuzione conciliativa;
• la comunicazione mail della resistente in data 26/05/21 sub doc. 12,
con la quale la ricorrente chiede tempo alla ricorrente, perché confusa;
2 iii) dalla comunicazione mail 26/05/21 (doc. 12 bis), con la quale la professionista ricorrente preannuncia alla cliente di rinunciare al mandato
(che doc. 12); iv) dallo scambio epistolare tra la ricorrente e gli avvocati di controparte, attestante la fitta interlocuzione tra le parti (cfr. mail 31/05/21; mail della ricorrente alla cliente in data 31/05/21 (cfr. doc. 14); mail degli avvocati della controparte in data 10/06/21 (cfr. doc. 15 attoreo); mail della ricorrente in data 10/06/21 con richiesta alla cliente di comunicare le proprie intenzioni in ordine alla prosecuzione della trattativa (cfr. doc 16); la successiva mail della ricorrente in data 11/06/21;
v) dalla comunicazione mail inviata dalla cliente alla professionista ricorrente in data 17/06/21, sub doc. 18, con la quale la resistente dichiara espressamente che pagherà il lavoro svolto sino a quel momento dalla ricorrente;
vi) dalla comunicazione mail in data 06/07/21, con la quale la ricorrente ha inviato alla cliente preavviso di parcella, per il totale di € 2.702,55 (€
1.800,00 per compensi a forfait e € 60,00 di spese, oltre rimborso spese generali IVA e CPA (cfr. doc. 20 e 20 bis); osservato, quanto alla liquidazione del compenso, che la richiesta di liquidazione di parte ricorrente appare congrua alla luce dei parametri del
D.M. 55/14, che, con riferimento all'attività stragiudiziale per controversia di valore indeterminabile, con applicazione dei valori medi, prevede un importo superiore a quello richiesto;
ritenuto, pertanto, che debba essere riconosciuto in favore della ricorrente il compenso per l'attività stragiudiziale svolta che la stessa ha richiesto con la notula in atti (cfr. doc. 20 bis di parte ricorrente), liquidando l'importo di € 1.800,00 per compensi e di € 60,00 per spese imponibili, oltre IVA e CPA come per legge;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei valori medi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia come prospettato in ricorso e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria al 100%, no fase decisoria per mancato deposito di scritti conclusivi).
3
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso;
ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o respinta;
1) condanna la resistente Sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente di € 1.800,00 per compensi e € 60,00 per spese imponibili, oltre IVA e CPA come per legge;
2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi ed € 49,00 per spese, oltre a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10/09/24
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte di ricorso depositato il 17/05/22, la competenza alla decisione della presente causa spetta al giudice in composizione collegiale, tenuto conto che la previsione ex art. 14, 2 comma, del D.Lgs. 10/10/22 n. 149 (che ha previsto la nuova competenza del giudice monocratico in luogo di quella del giudice collegiale per le cause di pagamento del compenso professionale dell'avvocato) si applica dal 30/06/23.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
nella causa civile promossa
DA
Avv. LUISA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata, presso lo studio dell'Avv. TONEL JESSICA che la rappresenta e difende come da procura unita digitalmente al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di compensi professionali per l'attività stragiudiziale dalla stessa svolta in favore della resistente nel corso della trattativa ante causam diretta alla regolamentazione delle condizioni per la separazione consensuale dal coniuge;
1 dato atto che la resistente, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo (perfezionata il 05/07/22 per compiuta giacenza, per mancato ritiro del plico dopo il deposito in ufficio postale in data 24/06/22), non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
ritenuta la competenza a decidere del Tribunale in composizione collegiale1; esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto che
l'attività stragiudiziale svolta dalla ricorrente sia sufficientemente provata in causa, tenuto conto che la ricorrente ha prodotto documentazione che comprova sia il mandato conferito dalla cliente sia l'articolata interlocuzione con la cliente medesima e con i difensori della controparte, come emerge:
i) dal ricorso per separazione consensuale inviato in bozza alla cliente
(doc.ti 6 e 6 bis) e anche ai difensori avversari (doc.i 6 ter e 6 quater e 6 quinques);
ii) dalle comunicazioni mail intervenute con la propria assistita per la predisposizione delle condizioni dell'accordo e la revoca finale del consenso, quali:
• il doc. 9 del 10/05/21, comunicazione mail in cui la cliente si dice perplessa di omettere, nella bozza di accordo, il fatto del tradimento del marito, facendo espresso riferimento all'accordo di separazione consensuale predisposto dalla professionista (quartultima riga), che pertanto può dirsi sufficientemente provato;
• il doc. 10 del 22/05/21, comunicazione in cui la resistente CP_1
conferma la volontà di procedere con il ricorso congiunto omettendo la frase relativa al tradimento del marito, come da questo richiesto nel corso dell'interlocuzione conciliativa;
• la comunicazione mail della resistente in data 26/05/21 sub doc. 12,
con la quale la ricorrente chiede tempo alla ricorrente, perché confusa;
2 iii) dalla comunicazione mail 26/05/21 (doc. 12 bis), con la quale la professionista ricorrente preannuncia alla cliente di rinunciare al mandato
(che doc. 12); iv) dallo scambio epistolare tra la ricorrente e gli avvocati di controparte, attestante la fitta interlocuzione tra le parti (cfr. mail 31/05/21; mail della ricorrente alla cliente in data 31/05/21 (cfr. doc. 14); mail degli avvocati della controparte in data 10/06/21 (cfr. doc. 15 attoreo); mail della ricorrente in data 10/06/21 con richiesta alla cliente di comunicare le proprie intenzioni in ordine alla prosecuzione della trattativa (cfr. doc 16); la successiva mail della ricorrente in data 11/06/21;
v) dalla comunicazione mail inviata dalla cliente alla professionista ricorrente in data 17/06/21, sub doc. 18, con la quale la resistente dichiara espressamente che pagherà il lavoro svolto sino a quel momento dalla ricorrente;
vi) dalla comunicazione mail in data 06/07/21, con la quale la ricorrente ha inviato alla cliente preavviso di parcella, per il totale di € 2.702,55 (€
1.800,00 per compensi a forfait e € 60,00 di spese, oltre rimborso spese generali IVA e CPA (cfr. doc. 20 e 20 bis); osservato, quanto alla liquidazione del compenso, che la richiesta di liquidazione di parte ricorrente appare congrua alla luce dei parametri del
D.M. 55/14, che, con riferimento all'attività stragiudiziale per controversia di valore indeterminabile, con applicazione dei valori medi, prevede un importo superiore a quello richiesto;
ritenuto, pertanto, che debba essere riconosciuto in favore della ricorrente il compenso per l'attività stragiudiziale svolta che la stessa ha richiesto con la notula in atti (cfr. doc. 20 bis di parte ricorrente), liquidando l'importo di € 1.800,00 per compensi e di € 60,00 per spese imponibili, oltre IVA e CPA come per legge;
osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei valori medi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia come prospettato in ricorso e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria al 100%, no fase decisoria per mancato deposito di scritti conclusivi).
3
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso;
ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o respinta;
1) condanna la resistente Sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente di € 1.800,00 per compensi e € 60,00 per spese imponibili, oltre IVA e CPA come per legge;
2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi ed € 49,00 per spese, oltre a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10/09/24
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte di ricorso depositato il 17/05/22, la competenza alla decisione della presente causa spetta al giudice in composizione collegiale, tenuto conto che la previsione ex art. 14, 2 comma, del D.Lgs. 10/10/22 n. 149 (che ha previsto la nuova competenza del giudice monocratico in luogo di quella del giudice collegiale per le cause di pagamento del compenso professionale dell'avvocato) si applica dal 30/06/23.