Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Decreto decisorio 11 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/07/2021, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00669/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
1) della nota della Regione Veneto – -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in pari data;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi tutti gli atti dell'istruttoria sottesa, sebbene, allo stato, non conosciuti;
nonché per la conseguente condanna
delle parti intimate, ognuna per quanto di spettanza, a rilasciare formalmente certificato o altro documento equivalente attestante il conseguimento da parte della ricorrente della qualifica professionale di “-OMISSIS-” a seguito della partecipazione ad un corso avente complessiva durata triennale espletato presso il -OMISSIS-“-OMISSIS-”;
in subordine, per la condanna delle parti intimate al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Considerato che:
- pur ad un sommario esame tipico della presente fase e in disparte l’esame di un possibile rilievo di inammissibilità del ricorso, in relazione all’insorgenza di seri dubbi in merito alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, vertendosi della pretesa del rilascio di un titolo di studio che – se fondata - non parrebbe implicare l’esercizio di alcun potere discrezionale, pretesa sorretta dalla implicita deduzione di una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo (piuttosto che interesse legittimo), i motivi di impugnazione non risultano comunque suscettibili di favorevole apprezzamento, dovendosi tenere conto che la frequenza, nel triennio -OMISSIS-, di un percorso formativo qualificante, di durata biennale, con conseguimento del relativo attestato di “-OMISSIS-”, ai sensi della L. n. 845 del 1978, seguito da un successivo autonomo percorso specializzante della durata di un anno, non pare suscettibile di equiparazione, difettandone la base legale, ai corsi di formazione, articolati su ciclo triennale, istituiti e impartiti dalla Regione soltanto a partire dall’anno scolastico -OMISSIS-, sulla base dei principi introdotti ai sensi della L. n. 53 del 2003 recante la “ delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ”;
- per quanto precede deve essere respinta l’istanza cautelare e compensate le spese della presente fase, sussistendone giusti motivi per la particolarità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.